L’Agenzia delle entrate chiarisce alcuni aspetti relativi all’imposta sui servizi digitali (Isd), introdotta dall’articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla
L’Agenzia delle entrate chiarisce alcuni aspetti relativi all’imposta sui servizi digitali (Isd), introdotta dall’articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), mediante il principio di diritto n. 6/2025 pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia.
Si sottolinea inoltre che le modalità applicative dell’imposta sono già delineate dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021, oltre che oggetto dei chiarimenti forniti con la Circolare 23 marzo 2021 n. 3/E.
Nel principio di diritto n.6/2025 si legge: “Nel caso del settore delle scommesse e dei giochi online, dove spesso agli utenti/giocatori sono offerti bonus da utilizzare per le ‘giocate’, diventa rilevante chiarire, ai fini della determinazione della base imponibile dell’ISD, se debbano considerarsi i ricavi lordi o se, al contrario, gli stessi vadano assunti al netto dei suddetti bonus e dell’intero importo delle vincite, anche laddove queste ultime eccedano la raccolta in relazione al singolo torneo.
Al riguardo, il paragrafo 1, lettera i) del Provvedimento definisce quali ricavi imponibili i corrispettivi percepiti, nel corso dell’anno solare, da soggetti passivi dell’imposta per l’effettuazione dei servizi digitali ovunque realizzati, limitatamente alla percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato secondo i criteri individuati nel punto 3”.
Il successivo punto 3.1 stabilisce che ‘rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell’anno solare da ciascun soggetto passivo dell’imposta’, mentre il punto 3.6, nel precisare la base imponibile in relazione ai servizi digitali di cui alla lettera b) del comma 37 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019, prevede che rilevano i corrispettivi versati dagli utenti dell’interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o prestazione di servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dall’accesso e dall’utilizzazione del servizio digitale.
Con particolare riferimento all’ambito dei giochi online, la Circolare, al paragrafo 4.2, precisa che, qualora il gestore della piattaforma, ‘operi come soggetto che permette ai giocatori (utenti) di scommettere o giocare d’azzardo tra di loro, l’entità non assume rischi legati alle scommesse o al gioco, ma opera come intermediario. Sebbene le somme rappresentate dalle giocate sono escluse ex comma 37bis lettere a) o b), la commissione del gestore dell’interfaccia rappresenta invece un ricavo digitale ai sensi del comma 37 lettera b), realizzato a titolo di intermediario nelle operazioni tra utenti’.
Per la determinazione del ricavo digitale nel caso di specie, quindi, occorre avere riguardo alla commissione trattenuta dall’intermediario, distinta a seconda della categoria di gioco, che è generalmente costituita dalla quota residua della raccolta al netto del montepremi e dell’imposta unica.
In altri termini, si ritiene che la base imponibile dell’ISD debba essere decurtata delle vincite corrisposte in relazione alle singole categorie di gioco, anche quando queste ultime eccedano la raccolta del singolo torneo.
Con particolare riferimento ai bonus, generalmente all’emissione degli stessi non corrisponde alcuna percezione di corrispettivo e, pertanto, non concorrono alla formazione della commissione spettante all’intermediario.
Il mancato versamento del corrispettivo da parte degli utenti determina, in linea con le risultanze contabili, l’irrilevanza dei bonus che hanno concorso alla raccolta lorda, che andranno, quindi, scomputati dalle giocate complessivamente effettuate ai fini della determinazione della base imponibile ISD”.
PressGiochi
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