18 Aprile 2024 - 18:01

Il tribunale di Pordenone si esprime in favore di un Ctd: “Bando Monti non concorrenziale e poco trasparente”

Consiglio di Stato: “Il Mef prenda una posizione sui limiti orari ai giochi imposti a San Benedetto del Tronto” Tar Bolzano: confermata la decadenza della concessione di una sala giochi

13 Dicembre 2016

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Consiglio di Stato: “Il Mef prenda una posizione sui limiti orari ai giochi imposti a San Benedetto del Tronto”

Tar Bolzano: confermata la decadenza della concessione di una sala giochi

La Suprema Corte di Cassazione Terza Sezione Penale, con la sentenza emessa in data 15.09.2016, depositata in data 18.10.2016 in osservanza ai vincolanti principi interpretativi disposti dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza Laezza, ha annullato l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Pordenone che rigettava il ricorso proposto nell’interesse del titolare del centro Stanleybet.

Il Tribunale del Riesame di Pordenone in data 16.11.16, si è adeguato alla regola di diritto imposta dalla Cassazione e ha accolto ricorso proposto nell’interesse del titolare del centro Stanleybet, ha annullato il decreto di sequestro e ha disposto la restituzione dei beni.

Il Tribunale di Pordenone ha statuito che: “… il tema devoluto da Cass. Pen. alla cognizione del tribunale del riesame in sede di rinvio consiste allora nel verificare la concreta proporzionalità della restrizione avuto riguardo all’obiettivo perseguito di scoraggiare l’attività illegale di raccolta delle scommesse; il Pubblico Ministero non ha addotto alcun elemento economico e di mercato, neppure sommario o indiziario, che conduca ad affermare la proporzionalità della restrizione nel caso concreto; l’omessa indicazione anche solo sommaria della proporzionalità della restrizione comporta di per sé e allo stato l’insussistenza del fumus del reato per il quale è indagato. Consegue l’accoglimento del riesame e l’annullamento del provvedimento impugnato con conseguente restituzione dei beni appresi in esecuzione di esso all’avente diritto”.

 

La pronunzia dimostra, ancora una volta che la gara Monti è stata per l’operatore Stanleybet una gara non concorrenziale che prevedeva misure non proporzionate, poco chiare e poco trasparenti, rimesse alla discrezionalità dell’amministrazione.

La Società è stata ancora una volta ostacolata e privata della sua capacità concorrenziale e ha subito, tra l’altro, i danni conseguenti al sequestro dei centri e alla sospensione prolungata dell’attività.

Sul punto si erano espressi con varie motivazioni, ma sempre a favore di Stanley e dei suoi CTD, anche i Tribunali di Bologna, Trieste, Bari, Trapani, Catania, Rieti, Palermo, Prato, Torre Annunziata, Lecce, Brindisi, Cagliari.

 

 

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