30 Aprile 2025 - 05:10

Il TAR Sicilia annulla il provvedimento del Comune di Caltanissetta: il distanziometro ai giochi non si applica a Internet Point

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha accolto il ricorso proposto dal gestore di un internet point, contro il provvedimento con cui il Comune di Caltanissetta aveva

17 Marzo 2025

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha accolto il ricorso proposto dal gestore di un internet point, contro il provvedimento con cui il Comune di Caltanissetta aveva disposto il divieto di prosecuzione della sua attività, contestandone la presunta destinazione a sala da gioco in violazione delle norme sul “distanziometro” e l’assenza della prescritta autorizzazione questorile.

Il ricorrente aveva avviato l’attività sulla base di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per un Internet Point. Tuttavia, durante un sopralluogo della Polizia Municipale l’8 novembre 2023, l’amministrazione aveva accertato che l’utilizzo dei locali non rispettava quanto dichiarato, evidenziando anche una difformità nella planimetria rispetto a quella depositata.
Secondo l’amministrazione, i locali erano stati adibiti a sala da gioco con vincite in denaro, in violazione delle norme sul distanziometro previste dalla legge regionale n. 24/2020, e operavano senza l’autorizzazione questorile prescritta dall’art. 88 del TULPS.
Il TAR ha ritenuto fondate le censure sollevate, evidenziando che il Comune non aveva rispettato l’obbligo di verificare la possibilità di regolarizzare la situazione attraverso misure conformative, come previsto dalla normativa regionale. Secondo il giudice, la pubblica amministrazione avrebbe dovuto indicare le modifiche necessarie per adeguare l’attività anziché limitarsi a vietarne la prosecuzione.

Il TAR ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Corte Costituzionale, secondo cui la pubblica amministrazione deve sempre valutare la possibilità di regolarizzazione, esercitando i poteri conformativi prima di quelli repressivi. Il Comune, invece, si è limitato a vietare l’attività senza indicare eventuali prescrizioni che avrebbero potuto consentire la sua prosecuzione nel rispetto delle norme. Questo comportamento, secondo il Tribunale, costituisce una violazione della legge regionale n. 7/2019, che disciplina i procedimenti amministrativi in Sicilia in modo analogo a quanto previsto dall’art. 19 della legge nazionale n. 241/1990.
Il TAR ha inoltre sottolineato che il distanziometro previsto dalla legge regionale n. 24/2020 non si applica agli Internet Point, poiché tale disciplina riguarda esclusivamente le sale scommesse, le sale da gioco con vincite in denaro e gli apparecchi di gioco previsti dall’art. 110, commi 6 e 7 del TULPS. Il Comune, dunque, ha erroneamente assimilato l’attività del ricorrente a una di quelle soggette a restrizioni, senza considerare le differenze normative tra le varie tipologie di esercizi commerciali.
Un ulteriore elemento sottolineato dal Tribunale riguarda il potere del Questore di sospendere un’attività per motivi di ordine pubblico e sicurezza ai sensi dell’art. 100 del TULPS. Tuttavia, in questo caso, tale provvedimento non era stato adottato, e ciò conferma, secondo il TAR, che non sussistevano i presupposti per un divieto immediato dell’attività del ricorrente.
Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha annullato il provvedimento impugnato, riconoscendo che il Comune di Caltanissetta ha agito in violazione dei principi che regolano il procedimento amministrativo in materia di SCIA e distanziometro.

 

PressGiochi

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