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Il Tar Puglia rinvia alla Corte costituzionale la legge regionale sul gioco

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima – ha inviato alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della legge regionale pugliese in materia di contrasto

22 Luglio 2015

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima – ha inviato alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della legge regionale pugliese in materia di contrasto al gioco patologico nella parte in cui vieta l’esercizio dei giochi pubblici fin dalla sua entrata in vigore.

Infatti, di fronte alla richiesta di un punto di commercializzazione di gioco di trasferirsi in altra sede, il Comune di Melendugno ha negato l’autorizzazione all’attività di raccolta scommesse a causa del contrasto con l’art.7 L.R.43/2013 che stabilisce per la raccolta di gioco una distanza di 500 metri dai luoghi sensibili.

Poiché la ricorrente è stata autorizzata a svolgere l’attività nell’agosto 2012, prima dell’entrata in vigore della L.R.43/2013, per gli avvocati difensori avrebbe errato il Comune a ritenere l’applicabilità di tale ultima disciplina regionale, non essendo mai cessata, né scaduta l’autorizzazione.

Tuttavia, l’art.7 della L.R. 43/2013 dispone che l’autorizzazione all’esercizio non venga più concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, sin dalla sua entrata in vigore.

 

Il collegio ha ritenuto che l’art.7 della l.43/2013 nel prevedere che “2. Fuori dai casi previsti dall’articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, l’autorizzazione all’esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette”, si ponga in contrasto con l’art.7 c.10 D.L. 158/2012, convertito con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189.

Tale disposizione prevede che “10. L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando.

 

Per il Tar , risulta quindi evidente che, mentre la disposizione regionale in esame prevede una immediata entrata in vigore del divieto in esame, la norma statale ne differisce l’effettiva entrata in vigore per le nuove concessioni alle pianificazioni da attuarsi in conformità delle medesime disposizioni, in assenza delle quali, non vi sarebbero impedimenti alla collocazione di esercizi in prossimità dei luoghi sensibili.

Nella specie, l’art.7 l.R.43/2013, nel disporre l’immediata entrata in vigore delle norme in materia di distanza dai luoghi sensibili, contraddice l’art.7 c.10 D.L.158/2012, che invece demanda l’applicazione della nuova disciplina alla pianificazione ivi prevista così violando “un principio fondamentale stabilito dallo Stato per la tutela della salute”.

Per il giudice amministrativo, non si è trattato di fissare limiti più rigorosi di tutela ma si è stabilita la immediata entrata in vigore di misure per le quali la legge nazionale aveva invece disposto la necessità di un procedimento pianificatorio con il coinvolgimento di tutti i soggetti indicati nel citato art.7 c.10 del D.L.

 

 

Per il Collegio la norma regionale comunque incide sugli esercizi che accettano scommesse ( come nella specie ), cioè su esercizi soggetti al controllo dell’autorità di P.S. ex art. 88 R.D. 773/1931. Peraltro, il controllo esercitato dall’Autorità di pubblica sicurezza in ordine al rilascio di concessioni/autorizzazioni ex art.88 è un controllo che investe una pluralità di interessi, tutti diretti al mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza, mediante la verifica della sussistenza di una serie di requisiti soggettivi e oggettivi del richiedente la concessione.

Mentre la norma statale prescrive che la progressiva ricollocazione riguardi solo gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, , l’art.7 della L.R.43/2013 prevede che le restrizioni ivi indicate riguardino tutti gli “apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti”.

 

Sotto un profilo temporale, inoltre, mentre la il D.L.158/2012 prevede che le nuove disposizioni si applichino esclusivamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e valgano, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando, l’art.7 della L.R. 43/2013 dispone che l’autorizzazione all’esercizio non venga più concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, sin dalla sua entrata in vigore.

Dal che discende che l’applicazione della normativa regionale in assenza degli strumenti di raccordo e pianificazione previsti dal c.10 d.l.158/2012 di fatto incide del tutto ingiustificatamente sui valori costituzionali innanzi esplicitati.

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