29 Marzo 2024 - 11:16

Il TAR non inserisce le associazioni sportive nella categoria dei luoghi sensibili al gioco

l 15 febbraio 2019 il rappresentante di un centro scommesse di Lecce ha presentato ricorso relativo alla decisione della Questura di Lecce che gli aveva negato il trasferimento del negozio di scommesse perchè troppo vicino ad un’Associazione sportiva dilettantistica, che rientrava nella categoria dei luoghi sensibili.

01 Settembre 2020

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Il 15 febbraio 2019 il rappresentante di un centro scommesse di Lecce ha presentato ricorso relativo alla decisione della Questura di Lecce che gli aveva negato il trasferimento del negozio di scommesse perchè troppo vicino ad un’Associazione sportiva dilettantistica, che rientrava nella categoria dei luoghi sensibili, chiedendo inoltre il riscarcimento dei danni provocati dal diniego.

La legge regionale stabilisce che l’autorizzazione all’esercizio delle sale da gioco e all’installazione di apparecchi da gioco lecito “non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture recettive per categorie protette”.

Inoltre, nell’elenco figurano unicamente luoghi aperti al pubblico o in cui vengono svolti servizi pubblici o di primario interesse pubblico. Ciò porta ad escludere che la portata possa essere estesa alle associazioni private svolgenti attività rivolte a fasce giovani di età. Anche in ragione della presenza diffusa e capillare di queste figure sul territorio, ciò amplierebbe a dismisura ed in maniera assolutamente irragionevole il campo del divieto. Infatti la sua ratio sta nell’impedire, in un’ottica di prevenzione del fenomeno della ludopatia, la contiguità fisica tra i luoghi di raccolta di scommesse e quelli di libera ed incontrollata aggregazione di giovani o categorie protette. Viceversa, si deve ritenere che non ricadono nella portata della previsione quei luoghi che, pur essendo caratterizzati dallo svolgimento di attività implicanti la presenza di un numero anche elevato di giovani o appartenenti a categorie protette, siano ad accesso regolamentato.

Questa differenziazione si giustifica in ragione del fatto che le modalità di fruizione del luogo incidono sulla misura del rischio che si intende prevenire, più elevato, in ragione della maggiore difficoltà di esercitare una vigilanza sugli utenti, nel caso in cui sia consentito l’accesso indiscriminato all’esercizio ad un numero indeterminato di persone.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce – Sezione Terza ha quindi accolto il ricorso e per l’effetto, annulla il decreto CAT n. 13B/2018 dell’11 dicembre 2018 con cui il Questore di Lecce ha rigettato l’istanza di trasferimento del punto di raccolta su rete fisica di scommesse.

 

 

PressGiochi