23 Aprile 2024 - 11:50

Il Tar Lazio respinge il ricorso dell’ippodromo delle Capannelle contro il Mipaaf

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha dichiarato inammissibile il ricorso della società che gestisce l’ippodromo delle Capannelle di Roma contro il Ministero delle Politiche Agricole

07 Novembre 2017

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha dichiarato inammissibile il ricorso della società che gestisce l’ippodromo delle Capannelle di Roma contro il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Roma Capitale, per l’annullamento del decreto n. 681/16 recante “criteri generali per l’erogazione delle sovvenzioni in favore delle societa’ di corse e per la classificazione degli ippodromi e del decreto n. 29303 del 10 aprile 2017, con il quale il Mipaaf ha fissato i criteri generali per la predisposizione del calendario nazionale delle corse per l’anno 2017”.

Con questo ricorso la società lamentava diverse presunte irregolarità subite sulla categorizzazione degli ippodromi , la stesura dei calendari ed altre scelte amministrative statali, secondo il Tar: “Lo scopo dei criteri adottati vuole essere quello di migliorare la selezione dei cavalli e di massimizzare entrate; la rimodulazione delle quote di prelievo sull’introito lordo delle scommesse – tenuto conto della propensione degli scommettitori ai diversi tipi di scommessa – vuole garantire che l’ammontare dei prelievi per il MIPAAF sia proporzionale al crescere alla difficoltà del tipo di scommessa (come da esempio in atti che non è necessario riportare, essendo noti alle parti); la razionalizzazione delle giornate è stata effettuata tenendo conto della media partenti del 2016 di ogni singolo ippodromo rapportato al dato nazionale, considerando le diversità tra galoppo (selezione che risponde ad esigenze anche economiche) e trotto (selezione centrata sulla qualità dei cavalli)”

Secondo il Tar dunque: “Conclusivamente, nessuna delle censure dedotte è idonea a dimostrare l’illegittimità lamentata dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, che pertanto sono infondati e vanno respinti”.

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