Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) per il Lazio ha annullato la licenza per l’apertura di una sala VLT a Viterbo, accogliendo in parte il ricorso presentato da una società già
Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) per il Lazio ha annullato la licenza per l’apertura di una sala VLT a Viterbo, accogliendo in parte il ricorso presentato da una società già attiva nel settore del gioco, titolare di una sala bingo nella stessa area.
Al centro della controversia vi è il rilascio, da parte della Questura di Viterbo, di nuove autorizzazioni per una sala scommesse e VLT situata nelle vicinanze dell’attività della ricorrente. Quest’ultima ha contestato la decisione sostenendo la violazione della normativa regionale del Lazio (L.R. n. 5/2013), che impone distanze minime tra le sale gioco e i cosiddetti “luoghi sensibili”, come centri giovanili.
Secondo la difesa della società, l’amministrazione avrebbe erroneamente qualificato l’apertura come mera prosecuzione di un’attività preesistente, applicando così una deroga ai limiti distanziometrici.
Il TAR ha innanzitutto ritenuto il ricorso ammissibile sotto il profilo della tempestività, rilevando che la società aveva avuto conoscenza concreta dell’intervento solo con l’avvio dei lavori nell’aprile 2025.
Quanto all’interesse ad agire, i giudici lo hanno riconosciuto limitatamente all’attività VLT, in quanto direttamente concorrente nello stesso mercato e bacino di utenza. È stata invece dichiarata inammissibile la parte relativa alla raccolta scommesse, per mancanza di una specifica interferenza economica.
Il punto centrale della decisione riguarda l’applicazione della deroga prevista dall’art. 11 bis della legge regionale. Il TAR ha escluso che nel caso concreto potesse parlarsi di continuità aziendale: i locali, infatti, erano rimasti chiusi per un lungo periodo, dal 2022 al 2025, a seguito di precedenti revoche.
Secondo i giudici, la deroga ai limiti sulle distanze è finalizzata a tutelare attività effettivamente esistenti e consolidate, non la semplice possibilità teorica di destinare un immobile al gioco.
In assenza di continuità, la richiesta avrebbe dovuto essere trattata come una nuova apertura, con una verifica rigorosa del rispetto delle distanze dai luoghi sensibili. Non avendo la Questura svolto tale istruttoria, il TAR ha annullato la licenza relativa alle VLT e gli atti connessi.
Spetterà ora alla Questura di Viterbo riesaminare la domanda alla luce dei criteri indicati nella sentenza.
PressGiochi






