di Chiara Sambaldi e Andrea Strata, PressGiochi MAG gennaio/febbraio 2026 Con l’avvio delle nuove concessioni per il gioco a distanza, operative dal 13 novembre 2025, la raccolta di gioco può
di Chiara Sambaldi e Andrea Strata, PressGiochi MAG gennaio/febbraio 2026
Con l’avvio delle nuove concessioni per il gioco a distanza, operative dal 13 novembre 2025, la raccolta di gioco può avvenire esclusivamente tramite un unico sito internet ufficiale. Questo sito deve essere preventivamente comunicato all’Ufficio Gioco a Distanza e Scommesse dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Il decreto di riordino ha, infatti, stabilito che ogni Concessionario possa operare attraverso un solo sito web, con dominio di primo livello nazionale, di proprietà esclusiva e direttamente gestito dal concessionario stesso. È espressamente vietata qualsiasi forma di messa a disposizione del sito a soggetti terzi, anche se appartenenti allo stesso gruppo societario, indipendentemente dalla soluzione tecnica utilizzata (art. 6, comma 5, lett. o, D.lgs. 41/2024).
La scelta di passare dallo schema multi-sito al sito unico, rappresenta una netta discontinuità rispetto al precedente regime. In passato, infatti, ogni Concessionario poteva raccogliere gioco attraverso più siti web, collegati alla stessa concessione e piattaforma tecnologica, ma caratterizzati da marchi e interfacce differenti (le cosiddette Skin).
Con il nuovo modello, il legislatore ha deciso di limitare fortemente questa possibilità, introducendo una restrizione che punta a un controllo più rigoroso dell’offerta legale. Tuttavia, si tratta di una scelta che sembra poco attenta alle dinamiche reali del mercato, in particolare alla competizione con l’offerta illegale, che da sempre rappresenta una delle principali criticità del settore.
Il rischio è infatti quello di rafforzare il gioco illegale. La regolazione del gioco online ha sempre avuto l’obiettivo di canalizzare la domanda verso circuiti legali e controllabili, consentendo ai Concessionari dello Stato di competere, per quanto possibile, con gli operatori illegali. L’introduzione di ulteriori vincoli operativi e commerciali rischia però di produrre l’effetto opposto: lasciare spazio a offerte non autorizzate, più flessibili e meno costose.
Per questo motivo, sarebbe auspicabile un approccio normativo organico e sistemico, capace di considerare l’interazione tra mercato legale e illegale e di evitare interventi parziali che, pur animati da buone intenzioni, possono generare effetti indesiderati.
Il tema delle nuove forme di illegalità digitale è stato recentemente richiamato anche dalla Dirigente dell’Ufficio Investigazioni della Direzione Antifrode di ADM, che ha evidenziato la crescente diffusione di forme di gioco illegale veicolate attraverso canali digitali e social media. Si tratta spesso di portali privi di concessione che si promuovono online, utilizzando impropriamente loghi e simboli ufficiali e risultando facilmente accessibili anche ai minori.
A fronte di queste nuove sfide, gli strumenti repressivi attualmente disponibili mostrano però limiti evidenti.
Le procedure di oscuramento dei siti illegali, disciplinate dall’art. 102 del D.L. 104/2020, prevedono, dopo i necessari accertamenti tecnici, l’inserimento dei portali non autorizzati in una lista di siti inibiti, periodicamente aggiornata da ADM (da ultimo con il provvedimento del 15 dicembre 2025).
Tuttavia, l’inserimento in tale lista non garantisce l’effettiva inaccessibilità del sito. Le modalità tecniche di inibizione possono essere aggirate con rapidità, spesso prima ancora che l’oscuramento diventi effettivamente operativo. Inoltre, un sito “bloccato” da un fornitore di connettività può rimanere accessibile tramite altri operatori, con un allungamento significativo dei tempi necessari a rendere l’inibizione realmente efficace.
Il legislatore ha previsto sanzioni amministrative rilevanti per i fornitori di connettività (ISP) e di servizi di pagamento (PSP) che non ottemperano agli ordini di ADM: da 30.000 a 180.000 euro per ogni violazione, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 41/2024. Si tratta di una disposizione in vigore dal 4 aprile 2024, ma ad oggi non risultano evidenze pubbliche di sanzioni effettivamente irrogate, elemento che solleva interrogativi sull’effettività del sistema.
C’è poi il nodo delle “vecchie skin”.
Nel periodo di transizione verso il nuovo regime concessorio si pone il tema dei siti web collegati alle vecchie Skin, che, secondo una disposizione ADM del 28 ottobre 2025, dovrebbero essere disattivati e privati dei contenuti a partire dal 13 novembre 2025.
ADM ha chiarito che spetterà ai nuovi Concessionari verificare la non raggiungibilità di tali siti, anche attraverso interventi sui server DNS dei fornitori di connettività. Tuttavia, molti di questi portali sono di proprietà di soggetti giuridici distinti, che hanno operato per anni come partner commerciali dei Concessionari e che hanno un interesse diretto a preservare il valore economico dell’attività svolta, con evidenti riflessi sulla gestione degli utenti, dei dati e sul rischio di sviamento della clientela.
In conclusione, il nuovo perimetro del mercato regolato del gioco a distanza si colloca dunque in un contesto complesso, segnato da forti investimenti economici, da un’alterazione delle dinamiche concorrenziali e da un crescente divario tra canale legale e illegale. In questo scenario, diventa essenziale una tutela più efficace del mercato regolato, non solo per garantire una concorrenza leale e contrastare le infiltrazioni criminali, ma soprattutto per proteggere gli utenti.
Garantire un ambiente digitale di gioco sicuro, controllato e regolato significa anche prevenire e contrastare i fenomeni di dipendenza patologica, obiettivo centrale dell’intervento pubblico nel settore.
Come recentemente ricordato dal Consiglio di Stato, il gioco è un’attività che rientra nel monopolio pubblico (sentenza n. 8647 del 6 novembre 2025) e, proprio per questo, non può essere lasciata alle sole logiche di mercato. In questo quadro, il ruolo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resta fondamentale per assicurare l’equilibrio tra controllo, tutela degli utenti e sostenibilità del sistema concessorio.
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