18 Maggio 2026 - 14:02

Il dl grandi eventi sportivi diventa legge: su scommesse sportive rafforzato il ruolo del Coni

Con 153 voti favorevoli e 85 contrari, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, contenente disposizioni

06 Agosto 2025

Con 153 voti favorevoli e 85 contrari, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, contenente disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori misure urgenti in materia di sport. Il provvedimento, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, diventa ora legge.

Tra le novità più rilevanti contenute nel testo, spicca l’articolo 6, modificato durante la prima lettura alla Camera, che introduce nuove misure per il contrasto alle scommesse sportive illecite. La norma stabilisce un regime strutturato di scambio di informazioni e coordinamento tra le autorità amministrative competenti nella gestione delle scommesse sportive e la Procura Generale dello Sport presso il CONI.

L’obiettivo è rafforzare la rete di controllo e prevenzione nei confronti di attività illecite che possono compromettere l’integrità delle competizioni sportive, in un contesto di crescente attenzione alle problematiche di match-fixing e legalità nel settore del gioco pubblico.

Il provvedimento si inserisce in un più ampio disegno di riforma della governance dello sport, con particolare attenzione alla trasparenza e alla tutela della correttezza delle manifestazioni agonistiche.

Articolo 6.
(Misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto al match fixing)

  1. All’articolo 2 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Quando rilevano flussi anomali di scommesse, le autorità amministrative competenti devono darne comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, organismo preposto alle attività di coordinamento e vigilanza delle attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali.
3-ter. La Procura Generale dello Sport può chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 3, le amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati. La Procura Generale dello Sport, ricevute le informazioni richieste, le trasmette alla competente procura federale per il prosieguo.
3-quater. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all’attuazione di quanto previsto dal precedente comma 3-ter, previo ricevimento da parte della Procura Generale dello Sport dell’elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale.»

 

PressGiochi

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