14 Giugno 2025 - 13:48

Il Consiglio di Stato conferma il distanziometro: nessun effetto espulsivo a Bolzano

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato da una sala giochi contro la decadenza dell’autorizzazione alla raccolta di scommesse a Silandro (BZ), rigettando le censure di incostituzionalità della normativa

15 Maggio 2025

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato da una sala giochi contro la decadenza dell’autorizzazione alla raccolta di scommesse a Silandro (BZ), rigettando le censure di incostituzionalità della normativa provinciale che disciplina le distanze dai luoghi sensibili per le sale da gioco.

La vicenda nasce nel 2018, quando la Provincia Autonoma di Bolzano ha revocato il provvedimento autorizzativo concesso nel 2014 all’operatore di giochi. Il provvedimento era motivato dall’applicazione dell’art. 5-bis della legge provinciale n. 13/1992, che impone limiti distanziometrici di 300 metri dalle cosiddette “aree sensibili” (scuole, centri giovanili, luoghi di culto, ecc.) per contrastare la ludopatia.

La società ha impugnato la decisione dinanzi al TAR di Bolzano, che ha rigettato il ricorso con la sentenza n. 60/2023. A quel punto, la ditta ha proposto appello davanti al Consiglio di Stato, sollevando la questione di legittimità costituzionale della norma provinciale, ritenuta lesiva della libertà d’impresa (art. 41 Cost.), del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e delle competenze statali (art. 117 Cost.).

Per la verifica tecnica non c’è nessun effetto espulsivo – Elemento decisivo per la pronuncia di rigetto dell’appello è stato l’esito della verificazione tecnica disposta dal Consiglio di Stato, affidata all’Università di Padova. L’analisi ha dimostrato che, nonostante l’attuale sede dell’attività ricada in una zona interdetta, esistono ampie aree alternative nel Comune di Silandro e nei comuni confinanti dove l’attività può essere legittimamente riallocata, nel rispetto sia della pianificazione urbanistica che della normativa distanziometrica.

In particolare, la relazione ha evidenziato:

  • La presenza di circa 310.000 m² di superficie disponibile nel Comune, idonea per l’insediamento di sale da gioco.
  • La disponibilità di 285 edifici situati al di fuori delle “fasce di rispetto” e compatibili urbanisticamente.
  • La possibilità di rilocalizzazione dell’attività a poche centinaia di metri dalla sede attuale, senza pregiudicare l’accesso al mercato o la continuità aziendale.

Il Consiglio ha rilevato come il ricorrente detenga attualmente una posizione di monopolio locale, circostanza che smentisce qualsiasi ipotesi di esclusione strutturale dal mercato.

Secondo i giudici, l’effetto espulsivo paventato dalla ditta ricorrente non è concretamente dimostrabile, venendo meno il presupposto per rimettere la questione alla Corte costituzionale. In altre parole, la legge provinciale non impedisce l’esercizio dell’attività, ma ne condiziona l’ubicazione a criteri di tutela sociale ritenuti legittimi e proporzionati.

Il Consiglio ha confermato quanto già chiarito in altre decisioni (tra cui la n. 1618/2019), ribadendo che le limitazioni territoriali alle sale da gioco rientrano nelle competenze normative delle Regioni e Province autonome, purché rispettino i principi costituzionali e non rendano di fatto impossibile l’attività economica.

PressGiochi

Fonte immagine: PALAZZO SPADA SEDE DEL CONSIGLIO DI STATO