25 Aprile 2024 - 22:58

Il Consiglio di Stato chiede al Comune di Bologna di documentare gli effetti del destanziometro per i giochi

UN  SEGNALE DI SPERANZA ED AUSPICIO PER  UN DIVERSO APPROCCIO PIU’ SERENO E NON ASSERVITO ALLA LOGICA A SENSO UNICO DELLA “LOTTA”  ALLA LUDOPATIA  A MEZZO DI NORME CHE VIETANO E NON REGOLAMENTANO IL SETTORE DEL GIOCO LEGALE
 

17 Febbraio 2021

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La prima Sezione Consultiva del Consiglio di Stato,  chiamata ad esprimere il parere nell’ambito del Ricorso Straordinario al Capo dello Stato n. 366/2020 ha centrato il punto nodale del motivo di impugnazione proposto nell’interesse di Romagna Giochi srl,  riguardante l’effetto ESPULSIVO del Regolamento Comunale di Bologna approvato con delibera C.C. n. 239/2018,  che ha inserito il distanziometro sulla base della Legge Regionale Emilia Romagna 18/16 e non ha accettato acriticamente  le solite argomentazioni e deduzioni difensive del Comune di Bologna,  ma è entrato,   per la prima volta per quanto mi riguarda,  nel merito della vertenza,  ordinando un supplemento di istruttoria per approfondire gli aspetti fattuali della vicenda ordinando al Comune di Bologna di depositare una approfondita relazione tecnica,  dalla quale risulti se l’applicazione del divieto di esercizio delle sale giochi e scommesse,  in relazione ai luoghi sensibili e al limite distanziale previsto dal regolamento comporti o meno l’effetto espulsivo lamentato nel ricorso evidenziando altresì le aree del territorio comunale in cui la delocalizzazione delle sale giochi e scommesse,  pur in presenza del divieto richiamato,  sia possibile sia in termini di allocazione di edifici già esistenti,  sia in termini di allocazione in strutture da edificare.

Il quesito che è stato sottoposto al Comune di Bologna è di difficile soluzione in quanto Romagna Giochi ha documentato con una perizia allegata al ricorso che l’effetto espulsivo a Bologna copre la quasi totalità del territorio.

Spero che il Consiglio di Stato – commenta l’avvocato Gianfranco Fiorentini (nella foto) – ragioni diversamente dal TAR ER I Sezione che con la sentenza n. 856/2020 del 23.12.2020 ha stabilito,  che pur essendo NON idoneo alla delocalizzazione oltre il 97% del territorio comunale,  NON sussiste l’effetto espulsivo”.

PressGiochi