Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha respinto il ricorso proposto dall’Associazione Nazionale Servizi Apparecchi per Le Pubbliche Attrazioni Ricreative – Sapar e alcune società contro la
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha respinto il ricorso proposto dall’Associazione Nazionale Servizi Apparecchi per Le Pubbliche Attrazioni Ricreative – Sapar e alcune società contro la Regione Emilia Romagna non costituito in giudizio; per la riforma dell’ordinanza cautelare del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA: SEZIONE II.
Per il Consiglio di Stato: “Considerato che la chiusura (o delocalizzazione) dell’esercizio commerciale non è effetto immediato del provvedimento impugnato, ma richiede l’adozione da parte dei Comuni di provvedimenti ulteriori, non sussistono, allo stato, i presupposti di estrema gravità ed urgenza tali da non consentire neppure la dilazione fino alla camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare e fissa per la discussione, la camera di consiglio del 19 luglio 2018”.
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