25 Aprile 2024 - 21:27

Il Blog di Beppe Grillo: Quando l’Autorità gioca d’azzardo

A distanza di un anno dall’entrata in vigore del divieto di pubblicità del gioco con vincita in denaro stabilito dal “Decreto Dignità”, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha

08 Agosto 2019

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A distanza di un anno dall’entrata in vigore del divieto di pubblicità del gioco con vincita in denaro stabilito dal “Decreto Dignità”, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha adottato delle Linee guida sulle modalità di attuazione del Decreto.

Come si legge su Il Blog di Beppe Grillo: Conclusioni, quelle di Agcom, che hanno sollevato pesanti rilievi in quanto avrebbero stravolto il senso originario della disposizione legislativa mirata a vietare qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo. Una decisione che sembra non aver garantito la necessaria dose di trasparenza, partecipazione e contraddittorio nell’ambito delle audizioni svolte con i soggetti interessati al procedimento (associazioni di consumatori e utenti, centri di studio e di recupero, rapporti medici specializzati ecc….). Si aggiunga che la decisione adottata da Agcom sarà presumibilmente oggetto di ricorsi innanzi al giudice amministrativo.

Quel che ancor più colpisce, inoltre, è che tale atto sia stato adottato in prossimità della decadenza dell’attuale organo collegiale (venuto meno il 24 luglio scorso), potendosi in tal modo compromettere l’imparzialità di giudizio del nuovo organo collegiale che sarà rinnovato dal Parlamento. E difatti, l’azione della nuova Agcom sarà inevitabilmente vincolata da una decisione tanto importante e rilevante sotto il profilo sociale e sanitario; un’eredità lasciata dai vecchi componenti che non potrà essere ignorata sic et simpliciter nella costruzione della futura politica regolamentare in materia.

Ma cosa ci dice in proposito il nuovo Codice delle Comunicazioni elettroniche?

Nel rafforzare l’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione, il Codice prevede, ai fini della continuità dell’esercizio delle sue funzioni, un adeguato sistema di rotazione per i membri dell’organo collegiale per evitare che i rispettivi mandati e quelli dei loro successori scadano contemporaneamente.

Una continuità dell’esercizio delle funzioni che però al momento non è garantita dal nostro ordinamento. Infatti, il nuovo organo collegiale di Agcom sostituirà in toto il precedente senza, quindi, l’applicazione di alcun meccanismo di rotazione. Una mancata continuità resa ancor più critica dal fatto che l’attuale organo collegiale è formato da membri votati, in prevalenza, da forze politiche di maggioranza, ora passate all’opposizione.

Dunque, in prossimità della decadenza dell’attuale collegio di Agcom, l’adozione di provvedimenti rilevanti come quello sulla pubblicità del gioco d’azzardo avrebbe dovuto essere rimandata al nuovo organo, così da garantire la sua piena autonomia ed imparzialità di giudizio nell’esercizio delle sue funzioni. Ma questo non è avvenuto! E la difformità dal quadro normativo europeo assume rilevanza alla luce anche di altre importanti decisioni che Agcom ha assunto proprio in prossimità della scadenza del suo mandato (si pensi all’analisi di mercato delle Tlc e all’indagine sulla pubblicità on line, per dirne solo di alcune).

Che fare quindi ora per ripristinare un corretto contemperamento dei legittimi interessi, ma soprattutto per tutelare e proteggere la sicurezza e la salute di migliaia di persone e delle loro famiglie dal gioco d’azzardo?

La nuova Agcom potrebbe utilizzare lo strumento dell’”Autotutela amministrativa” prevista dal nostro ordinamento quale facoltà delle pubbliche amministrazioni e delle Autorità indipendenti. Si tratterebbe di una azione di autotutela decisoria diretta e quindi di un intervento unilaterale e assunto in piena autonomia (salvo ovviamente ogni sindacato giurisdizionale) a tutela della propria sfera d’azione. La nuova Autorità potrebbe così annullare la decisione presa dalla precedente e sostituirla con una diversa deliberazione che tenga conto delle istanze sinora non sufficientemente prese in considerazione. Si potrebbe così, senza intervenire con nuovi atti legislativi né esperire lunghi e incerti ricorsi amministrativi, annullare gli esiti della consultazione sinora svolta e avviare in parallelo un nuovo, rinnovato e, a questo punto, più equilibrato procedimento consultivo.

 

 

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