29 Marzo 2024 - 09:09

I comma 7 restano nel medioevo!

Coi tempi che corrono, potrà sembrare una nota a margine. Ma se il Governo ha avvertito l’esigenza di intervenire, col Decreto Agosto, persino sulle ticket redemptions, significa che dietro c’è una “longa manus” che sta spingendo affinché queste apparecchiature non possano minimamente invadere il campo delle comma 6.

10 Agosto 2020

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Coi tempi che corrono, potrà sembrare una nota a margine. Ma se il Governo ha avvertito l’esigenza di intervenire, col Decreto Agosto, persino sulle ticket redemptions, significa che dietro c’è una “longa manus” che sta spingendo affinché queste apparecchiature non possano minimamente invadere il campo delle comma 6.

Non nel senso che un videogioco o una ticket redemptions possano sottrarre giocatori al barcollante impero delle slot e delle Vlt, sarebbe ridicolo pensarlo, ma soltanto far passare il principio – a noi molto caro – che si possa giocare e divertirsi anche senza puntare a vincite in denaro, bensì a premi in natura.

A nostro avviso, sarebbe molto più giusto limitare agli over 18 la partecipazione a giochi che diano comunque premi rilevanti (quantificati oltre una certa soglia di prezzo al consumo), defalcando l’ormai vetusto divieto di riprodurre, anche in parte, le regole del gioco del poker, e lasciando le prescrizioni dell’attuale comma 7 agli apparecchi riservati ai minori.

 

Invece, cosa ha pensato bene di fare la longa manus?

Far ribadire dal legislatore che i premi devono essere di “modesto valore economico” e che non è ammesso l’escamotage delle operazioni a premio per concedere premi di valore più elevato, e in più far aggiungere che i giochi da intrattenimento non potranno integrare, nemmeno alla lontana, né un giro di rulli, né un lancio di dadi, né una calata di carte, né il giro di un “qualcosa” su una ruota.

Perché questo, difatto, dice adesso la legge, al di là di quanto possa dire chi voglia ammorbidire il discorso per non scatenare le reazionid egli addetti ai lavori (i pochi che sono rimasti, ahinoi). Se poi il decreto attuativo andrà in qualche modo ad esplicare in maniera meno negativa di quanto appare la norma di legge, ben venga. Ma ci crediamo ben poco.

Quel che rimane da dire di questa ennesima, nefasta, devastazione del settore amusement è un ragionamento sull’immancabile orpello lessicale che confonde le idee e fa arrovellare inutilmente il cervello. La domanda è, a cosa server dire nonché tutti i giochi che (…) possano indurre una medesima aspettativa di vincita? Medesima rispetto al poker o al comma 7?

Ovviamente stiamo un po’ giocando, perché è ovvio che un comma 7 non può dare denaro, bensì premi in oggettistica, partite rigiocabili o tagliandi, Ma il termine “medesima” è molto stringente; in questo caso significa letteralmente che l’aspettativa di vincita è la stessa del comma 6.

Quindi, invece di litigare ancora una volta con l’italiano, il legislatore avrebbe dovuto riscrivere il comma 7-bis in questo modo:

7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali, nonché tutti i giochi che si svolgono con modalità similari a quelle consentite ai sensi del comma 6”.

Meglio no?

 

Marco Cerigioni – PressGiochi