L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato una nuova determina firmata dal Direttore ai Giochi Mario Lollobrigida con la quale definisce la Commissione per il controllo delle operazioni
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato una nuova determina firmata dal Direttore ai Giochi Mario Lollobrigida con la quale definisce la Commissione per il controllo delle operazioni di validazione delle giocate vincenti delle lotterie ad estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza.
La determina definisce gli importi delle riscossioni, gli accrediti delle vincite delle lotterie con partecipazione a distanza ed infine la composizione e il funzionamento della Commissione di vigilanza.
Di seguito il testo della determina
IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA
ARTICOLO 1
(Definizione degli importi per la riscossione)
1. Le vincite, derivanti da biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea, mediante raccolta fisica, sono riscosse secondo differenti modalità a seconda degli importi, al netto della ritenuta prevista dalla normativa vigente, di seguito descritti:
a) fino a euro 500,00, presso un qualsiasi punto vendita fisico della rete del concessionario;
b) da euro 501,00 fino a euro 10.000,00, presso un qualsiasi punto vendita fisico della rete del concessionario, mediante prenotazione e previa identificazione del vincitore;
c) per vincite superiori a euro 10.000,00 presso l’Ufficio premi di Lotterie Nazionali S.r.l. – Viale del Campo Boario 56/D – 00154 Roma o presso un soggetto dal medesimo designato attualmente individuato nell’istituto di credito Intesa Sanpaolo, che provvedono a rilasciare al giocatore apposita ricevuta;
2. In tutti i casi previsti dal comma 1, la riscossione può avvenire solo a seguito di validazione del biglietto vincente, attraverso il sistema del concessionario; la validazione nei casi di cui alle lettere a) e b) è effettuata direttamente presso il punto vendita che provvederà in tali casi al ritiro dei biglietti presentati e, nel caso di cui alla lettera b), al rilascio al giocatore di apposita ricevuta, emessa dal sistema informatico del concessionario.
3. Il pagamento può avvenire in contanti nel caso previsto dal comma 1, lettera a); negli altri casi l’accredito avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale.
4. Con successivo provvedimento gli importi di cui al comma 1 possono essere modificati al fine di uniformare le modalità di riscossione delle vincite derivanti da lotterie ad estrazione istantanea con quelle mediante partecipazione a distanza e con quelle derivanti da altre formule di gioco.
ARTICOLO 2
(Accredito vincite lotterie con partecipazione a distanza)
1. La riscossione delle vincite, derivate da giocate telematiche, di importo superiore a euro 50.000 avviene secondo le modalità previste dall’articolo 9, comma 3, lettera b) del Regolamento, previa decriptazione dei dati del conto di gioco del vincitore, effettuata dalla Commissione di vigilanza di cui all’articolo 13 del medesimo Regolamento, finalizzata alla validazione delle giocate vincenti, attraverso il sistema del concessionario.
2. A decorrere dai 90 giorni e non oltre i 180 giorni successivi alla pubblicazione del presente provvedimento il concessionario e i rivenditori a distanza adeguano i propri sistemi, le procedure organizzative e le attività di gestione alle disposizioni contenute nel presente provvedimento. Nelle more dell’adeguamento di cui sopra continua a trovare applicazione, sia per le lotterie esistenti che per quelle di nuova indizione, la soglia attualmente stabilita nell’importo pari ad euro 10.000.
ARTICOLO 3
(Composizione della Commissione di vigilanza)
1. La Commissione per il controllo delle operazioni di validazione delle giocate vincenti delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza, presentate presso l’Ufficio premi del concessionario o presso un soggetto dal medesimo designato di importi superiori a quelli indicati negli articoli 1, comma 1, lettera c) e 2 è così composta:
ARTICOLO 4
(Funzionamento della Commissione)
1. La Commissione opera validamente anche in caso di assenza per improvviso impedimento di uno dei suoi componenti.
2. Nel caso di cui al comma 1, assume le funzioni di presidente il componente di qualifica superiore ovvero, in caso di medesima qualifica, il più anziano.
3. Le attività di controllo attengono alla correttezza delle operazioni di validazione delle giocate vincenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla convenzione di concessione.
4. L’Ufficio Giochi numerici e lotterie provvede al piano di designazione dei soggetti di cui all’articolo 1.
5. Gli oneri e le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del concessionario del gioco.
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