19 Aprile 2024 - 10:59

Gioco online. Tar Lazio: no a distacco delle concessioni

Considerato che, sulla base dell’esame proprio della fase cautelare ed impregiudicata ogni diversa valutazione demandata al merito, non è implausibile l’interpretazione dell’art. 1, comma 935, della legge n. 28 dicembre

04 Dicembre 2020

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Considerato che, sulla base dell’esame proprio della fase cautelare ed impregiudicata ogni diversa valutazione demandata al merito, non è implausibile l’interpretazione dell’art. 1, comma 935, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di stabilità 2016) secondo cui troverebbe applicazione, anche in relazione alla concessione in capo alla ricorrente, l’“allineamento temporale, al 31 dicembre 2022 di tutte le concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a distanza”;

Considerato che il pregiudizio lamentato può essere adeguatamente tutelato, nelle more della definizione del giudizio, mediante la sospensione del provvedimento impugnato e la conseguente possibilità per la parte ricorrente di proseguire nell’attività di raccolta del gioco a distanza da essa gestita in virtù della concessione di cui è titolare, garantendo in particolare la continuità delle entrate erariali e il contrasto al gioco illegale.

Con questa motivazione il Tar Lazio ha accolto le richieste di alcuni operatori di gioco online contro il distacco delle concessioni disposto con provvedimento della Direzione Ufficio Gioco a distanza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

PressGiochi