Infatti, il danno subito dal giocatore si considera verificatosi nel paese in cui risiede
Un cliente, residente in Austria, del prestatore maltese di giochi d’azzardo Titanium Brace Marketing, attualmente insolvente, ha citato i due amministratori di quest’ultimo dinanzi ai giudici austriaci al fine di ottenere il rimborso delle perdite subite in occasione della sua partecipazione a giochi di casino online.
La Titanium era titolare di una concessione per giochi d’azzardo a Malta, ma non disponeva di alcuna concessione in Austria. Il cliente sostiene pertanto che il contratto di gioco d’azzardo è nullo. Secondo il diritto austriaco i due amministratori sarebbero personalmente e solidalmente responsabili per il fatto che la Titanium offriva giochi d’azzardo illegali in Austria.
I due amministratori contestano la competenza internazionale dei giudici austriaci. A loro avviso, sia il luogo dell’evento causale sia quello del danno si troverebbero a Malta. Il diritto sostanziale applicabile non sarebbe quello austriaco, bensì quello maltese, il quale non conoscerebbe la responsabilità degli organi sociali nei confronti dei creditori della società.
La Corte suprema austriaca ha chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi al riguardo.
La Corte osserva che, secondo il regolamento Roma II, la legge applicabile a un’obbligazione extracontrattuale che deriva da un fatto illecito è, di regola, è quella del paese in cui il danno si verifica. Tale regolamento si applica ad un’azione di responsabilità da fatto illecito come quella di cui trattasi, intentata
contro i dirigenti di una società per violazione di un divieto imposto da una normativa nazionale di offrire al pubblico giochi d’azzardo senza disporre di una concessione a tal fine. Infatti, un’azione del genere non rientra nell’esclusione prevista per le obbligazioni extracontrattuali che derivano dal diritto delle società.
Secondo la Corte, nell’ambito di un’azione di risarcimento per le perdite subite in occasione della partecipazione a giochi d’azzardo online offerti da una società in uno Stato membro in cui essa non disponeva della concessione legalmente richiesta, il danno subito da un giocatore si considera verificatosi nello Stato membro in cui quest’ultimo ha la sua residenza abituale (nel caso di specie, quindi, in Austria, di modo che, secondo la regola
generale, sarebbe applicabile il diritto austriaco). Tuttavia, se dal complesso delle circostanze risulta che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un altro paese, il regolamento Roma II consente al giudice adito di derogare alla regola generale e di applicare la legge di quest’ultimo paese.
PressGiochi
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