Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio, sezione seconda, ha respinto i ricorsi presentati da due operatori di gioco online contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio, sezione seconda, ha respinto i ricorsi presentati da due operatori di gioco online contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per richiedere l’annullamento di una serie di provvedimenti emanati tra giugno e agosto 2025 relativi alla proroga tecnica delle concessioni per il gioco a distanza.
Al centro della controversia la circolare dell’Ufficio gioco a distanza e scommesse del 19 giugno 2025, la determinazione direttoriale del 24 luglio 2025, la circolare dell’Ufficio gioco a distanza e scommesse del 25 luglio 2025 e Circolare ADMUC_559064_2025_841 del 29 agosto 2025.
Il Tribunale ha osservato che la parte ricorrente – non avendo presentato offerta per il nuovo bando per l’affidamento della concessione per il gioco a distanza – “non vanta allo stato alcun titolo idoneo alla prosecuzione delle attività sulla base della vigente convenzione di concessione, in regime di proroga tecnica ex lege, come tale, per definizione, esercitabile fino al completamento del successivo procedimento ad evidenza pubblica, previsto in concreto per tutti i concessionari in proroga tecnica (incluse le società ricorrenti) al 12.11.2025”.
Aggiunge poi che “risultano pienamente efficaci le determinazioni di aggiudicazione della successiva procedura ad evidenza pubblica, né risulta sospesa dal giudice d’appello la sentenza numero 10517/2025, resa da questa Sezione in data 30.5.2025, che ha respinto il ricorso promosso dalla odierna parte ricorrente per l’annullamento del bando relativo alla predetta procedura”.
Il TAR sottolinea poi che gli atti impugnati e la circolare del 25 luglio 2025 “non determinano la cessazione anzitempo, al 22 ottobre 2025, delle attività dedotte nella vigente convenzione di concessione, bensì (essenzialmente e più limitatamente) la cessazione della sola possibilità, per i concessionari uscenti, di accettare nuove iscrizioni (ossia nuovi clienti) e altresì l’obbligo di comunicare ai clienti in portafoglio la prossimità della cessazione del rapporto contrattuale.
Tali previsioni non appaiono del resto irragionevoli, essendo funzionali alla tutela, di indubbio rilievo pubblico, degli interessi dei giocatori e della regolarità dei flussi finanziari, in prossimità della cessazione della convenzione di concessione, in regime di proroga pluriennale”.
Sulla base di questi elementi, quindi, il TAR per il Lazio respinge la domanda cautelare.
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