18 Febbraio 2026 - 19:02

Gioco online, ADM: sì ai sottodomini ma resta l’obbligo del sito unico

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito nuovi chiarimenti ai nuovi 46 concessionari del gioco pubblico a distanza in merito all’utilizzo dei sottodomini per l’accesso ai siti internet autorizzati,

14 Gennaio 2026

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito nuovi chiarimenti ai nuovi 46 concessionari del gioco pubblico a distanza in merito all’utilizzo dei sottodomini per l’accesso ai siti internet autorizzati, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

ADM ha ribadito che rimane in vigore il divieto assoluto di apertura e gestione di più siti destinati alla raccolta del gioco: ciascun concessionario è tenuto a operare esclusivamente tramite un unico sito internet, collegato alla concessione, con dominio di primo livello nazionale “.it”, di proprietà e gestione diretta. È inoltre esclusa qualsiasi possibilità di mettere il sito o singoli elementi dell’offerta di gioco a disposizione di soggetti terzi, anche se appartenenti allo stesso gruppo societario.

La ratio della norma, come chiarito dall’Agenzia, è quella di prevenire il fenomeno delle cosiddette “skin” e di impedire il proliferare di siti secondari riconducibili ai concessionari, garantendo così un assetto ordinato e trasparente del mercato del gioco online.

Pur confermando il principio di unicità del sito di raccolta, ADM ha ammesso la possibilità per i concessionari di registrare sottodomini nei server DNS, purché questi non configurino siti autonomi e consentano unicamente l’accesso all’unico sito internet autorizzato. L’utilizzo dei sottodomini è consentito solo a condizioni precise e dovrà essere dichiarato in sede di verifica di conformità da parte degli Organismi di Verifica.

In particolare, potrà essere attivato al massimo un sottodominio per ciascuna tipologia di gioco, tra cui scommesse a quota fissa su eventi sportivi e non sportivi, concorsi pronostici, betting exchange, scommesse virtuali, scommesse ippiche, giochi di abilità e di sorte a quota fissa, casinò e poker online, nonché bingo a distanza.

Sono inoltre ammessi sottodomini dedicati alle operazioni di login dei giocatori o con finalità esclusivamente informative, a condizione che non consentano in alcun modo la raccolta del gioco, nemmeno attraverso collegamenti o reindirizzamenti al sito di offerta.

Con queste indicazioni, l’Agenzia intende fornire un quadro applicativo più chiaro agli operatori, mantenendo fermo il principio del sito unico come cardine della disciplina del gioco pubblico a distanza.

PressGiochi