15 Aprile 2026 - 15:21

Gioco fisico e riordino: “distanziometro” questione aperta tra proporzionalità e criterio del “minimo mezzo”

Di Chiara Sambaldi e Andrea Strata

31 Marzo 2026

Tornare a riflettere sulla proporzionalità delle restrizioni territoriali imposte all’offerta di gioco pubblico non è un esercizio teorico, ma un passaggio necessario nella fase di riordino del comparto terrestre.

Gli spunti provenienti dalla giurisprudenza più recente impongono di riportare il focus sul territorio, in un mercato in cui la dimensione digitale ha ormai superato quella fisica.

Da un lato, il giudice amministrativo continua a ritenere legittimo il “distanziometro”, considerandolo, in astratto, uno strumento idoneo a tutelare la salute pubblica rispetto ai rischi del gioco patologico (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 9277/2025; Sez. IV, sent. n. 9893/2025).

Dall’altro lato, la giurisprudenza penale evidenzia come il settore del gioco continui a rappresentare un ambito di interesse per la criminalità organizzata. In particolare, la Corte di Cassazione, in alcune recenti pronunce, ha messo in luce: l’imposizione agli esercenti di “pannelli” di gioco illegale forniti da associazioni mafiose (Sez. 5, sent. n. 659/2026); l’esistenza di strutture associative organizzate per investire e riciclare proventi nelle scommesse clandestine (Sez. 3, n. 41877/2025); casi di intestazione fittizia di beni per eludere le misure di prevenzione antimafia, anche con riferimento a bar con annessi centri scommesse (Sez. 2, n. 3801/2026).

Il quadro che emerge evidenzia che il settore è ancora appetibile per le organizzazioni criminali, ma il business più redditizio continua a svilupparsi nei circuiti paralleli ed illegali che consentono di controllare i territori e che sfruttano l’online.

Sul fronte del dibattito pubblico, ulteriori stimoli di riflessione provengono dalla lettura del dossier di Libera “Azzardomafie 2025”, presentato recentemente davanti alla Commissione Legalità della Regione Piemonte. Il rapporto offre un’analisi dettagliata dei fenomeni criminali nel gioco legale e illegale, ma adotta una lettura che tende a collocare l’intero comparto in un ecosistema strutturalmente malato, con una ripartizione sostanzialmente equipollente dell’interesse mafioso tra area legale e illegale.

In attesa di uno studio comparato, ad oggi non disponibile, che analizzi su base scientifica e in modo dettagliato il livello di infiltrazione criminale nel settore del gioco pubblico rispetto ad altri comparti sensibili e ad alto rischio, primo fra tutti quello degli appalti pubblici, appare opportuno evitare generalizzazioni e mantenere un’analisi ancorata ai dati giudiziari e istituzionali.

La relazione della Direzione Investigativa Antimafia trasmessa al Parlamento per il primo e secondo semestre 2024, richiama più volte il settore del gioco e delle scommesse nelle strategie criminali, ma non segnala infiltrazioni nelle società concessionarie. Il dato che emerge con maggiore evidenza è un altro ovvero che la criminalità continua a privilegiare sistemi di raccolta paralleli a quelli dei concessionari e illegali, in particolare tramite siti web non autorizzati.

Se, dunque, la criminalità organizzata continua a considerare quello dei giochi e delle scommesse un settore capace di assicurare una rilevante entrata alle casse delle cosche, l’attenzione dovrebbe essere rivolta agli strumenti da introdurre o implementare per contrastare tale fenomeno. In proposito, ferma restando la necessità che il riordino coinvolga anche l’apparato normativo penale, oggi stratificato e bisognoso di razionalizzazione, appare controproducente perseguire un deliberato e ingiustificato indebolimento del ruolo istituzionale riservato al gioco legale.

Il rafforzamento degli “anticorpi” del gioco legale rientra tra gli obiettivi della legge di delega approvata dal Parlamento. In questa prospettiva si colloca anche la disciplina del “distanziometro”, finalizzata a garantirne un’applicazione uniforme, evitando che uno strumento concepito per contrastare il gioco patologico si trasformi, nei fatti, in un assist per la criminalità organizzata. Gli spazi urbani abbandonati dal gioco legale, quale effetto dei divieti di ubicazione imposti dal rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili, rischiano infatti di diventare spazi economicamente appetibili per attività illecite. Disconoscere il ruolo di presidio di legalità territoriale del gioco legale equivale, in tale prospettiva, a favorire indirettamente il gioco illegale e criminale.

Il nodo centrale resta quello della proporzionalità e del bilanciamento degli interessi. Le restrizioni all’attività di impresa – comprese quelle finalizzate a contrastare le dipendenze – devono rispettare il criterio del “minimo mezzo” in base al quale tra le misure idonee, va scelta quella che comporta il minor sacrificio possibile per gli interessi contrapposti.

Questo principio è stato recentemente ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 143 del 7 ottobre 2025, che ha valorizzato la necessità di un bilanciamento concreto tra interessi pubblici e libertà economica (nell’ambito dei vincoli di destinazione alberghiera).

Eppure, la giurisprudenza amministrativa continua a escludere la necessità di sollevare nuove questioni di legittimità costituzionale o rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell’Unione europea in materia di distanze minime ed effetti concreti prodotti sui territori. Muovendo dall’assunto che il gioco sia un’attività intrinsecamente esposta a rischi patologici e criminali, il giudice amministrativo privilegia una logica di compressione dell’attività economica, anche quando ciò incide sul nucleo essenziale della libertà di iniziativa privata.

Ne deriva un diritto vivente in cui il bilanciamento tra interessi appare, di fatto, solo enunciato e non effettivamente praticato.

Diventa allora auspicabile che questa funzione di supplenza del legislatore nazionale da parte del giudice amministrativo giunga a conclusione. L’attuazione della legge delega dovrebbe condurre all’adozione di una normativa quadro nazionale, capace di garantire uniformità sul territorio, preservare spazi per interventi locali mirati e giustificati da esigenze concrete ed evitare disomogeneità regolatorie fondate su logiche meramente restrittive.

Mentre gli obiettivi del riordino – razionalizzazione dell’offerta, certificazione degli esercizi, potenziamento degli strumenti di prevenzione e controllo – sono condivisi dal settore, appare meno ragionevole, nel confronto tra Stato Regioni ed Enti locali, la difesa di uno status quo caratterizzato da interventi disomogenei e orientati a una limitazione generalizzata del gioco, piuttosto che a una prevenzione realmente efficace delle dipendenze.

In definitiva, riconsiderare il principio di proporzionalità e applicare un reale bilanciamento degli interessi contrapposti secondo il criterio del “minimo mezzo”, significa recuperare un metodo: valutare concretamente gli effetti delle misure adottate, misurarne l’efficacia rispetto agli obiettivi dichiarati e verificare se il sacrificio imposto all’attività economica sia davvero necessario e adeguato.

Solo così il riordino, partendo da un’analisi costruttiva e critica delle politiche pubbliche locali già adottate, potrà tradursi in un sistema più coerente, più sicuro e realmente capace di coniugare tutela della salute, contrasto alla criminalità e salvaguardia della legalità economica.

PressGiochi