Un esercente operante nel settore del gioco a Merano ha impugnato davanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa (T.R.G.A.) di Bolzano il provvedimento con cui la Provincia Autonoma di Bolzano
Un esercente operante nel settore del gioco a Merano ha impugnato davanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa (T.R.G.A.) di Bolzano il provvedimento con cui la Provincia Autonoma di Bolzano ha disposto la decadenza delle autorizzazioni per la raccolta di scommesse e la gestione di apparecchi VLT. La decisione provinciale si basa sull’applicazione dell’art. 5-bis della Legge Provinciale n. 13/1992, che impone il rispetto di determinate distanze minime dai cosiddetti “luoghi sensibili”, come scuole, centri giovanili e dormitori comunali.
L’esercente, ritenendo che la normativa in questione determini un effetto espulsivo per le attività di gioco dal territorio comunale, ha presentato ricorso. In particolare, ha evidenziato che le restrizioni sulla distanza, applicate secondo il criterio del “raggio” e non della distanza pedonale, limiterebbero in modo significativo le possibilità di operare nel Comune di Merano.
Il Consiglio di Stato, investito della questione, ha ritenuto che vi siano elementi per approfondire l’effettivo impatto della normativa sulla presenza di sale da gioco nel territorio. Nella decisione si legge infatti:
“Ritenuto che la parte appellante, attraverso la consulenza tecnica di parte depositata in primo grado, ha fornito un principio di prova sul c.d. effetto escludente della legge provinciale in contestazione con riferimento al territorio comunale di Merano […]; ritenuto altresì che la questione inerente al c.d. effetto espulsivo della norma provinciale potrebbe assumere rilievo in sede di delibazione della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata a mezzo del secondo motivo di appello, con specifico riferimento ad un possibile vulnus agli artt. 3 e 41 Cost.”
Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio di Stato ha disposto una verificazione tecnica ai sensi dell’art. 66 c.p.a. L’incarico è stato affidato al Direttore pro tempore del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Trento, che dovrà analizzare:
Per lo svolgimento della verificazione sono stati fissati specifici termini: il verificatore avrà 45 giorni dall’inizio dell’indagine per trasmettere alle parti una bozza di relazione; le parti avranno poi 15 giorni per presentare eventuali osservazioni, a cui seguiranno ulteriori 15 giorni per il deposito della relazione finale.
Infine, il Consiglio di Stato ha stabilito un anticipo di 2.000 euro per il compenso del verificatore, a carico della parte appellante, rinviando a una successiva decisione la determinazione del compenso finale e la pronuncia sulle spese processuali.
La trattazione della causa è stata rinviata a una successiva udienza pubblica, in attesa dell’esito della verificazione, che sarà determinante per stabilire se la normativa provinciale possa effettivamente precludere lo svolgimento delle attività di gioco a Merano, con possibili implicazioni di legittimità costituzionale.
PressGiochi
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