09 Agosto 2026 - 01:17

Gioco d’azzardo, alla Camera una proposta di legge per istituire la Giornata nazionale contro la ludopatia

È stata pubblicata oggi alla Camera dei deputati la proposta di legge, presentata il 25 giugno 2026 dai deputati Laura Cavandoli, Dimitri Coin Bisa, Fabrizio Cecchetti e Erica Mazzetti Maffioli,

29 Luglio 2026

È stata pubblicata oggi alla Camera dei deputati la proposta di legge, presentata il 25 giugno 2026 dai deputati Laura Cavandoli, Dimitri Coin Bisa, Fabrizio Cecchetti e Erica Mazzetti Maffioli, che punta a istituire la Giornata nazionale per la prevenzione della ludopatia e delle conseguenze patologiche del gioco d’azzardo.

L’iniziativa legislativa mira a promuovere una maggiore consapevolezza sui rischi legati al gioco d’azzardo e a rafforzare le attività di prevenzione, informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini, riconoscendo il disturbo da gioco d’azzardo come una dipendenza comportamentale con importanti ripercussioni sul piano psicologico, familiare, economico e sociale.

Nella relazione illustrativa i proponenti sottolineano come le conseguenze del fenomeno non riguardino esclusivamente il singolo giocatore, ma coinvolgano anche le famiglie e le comunità, determinando situazioni di indebitamento, isolamento, disagio sociale e vulnerabilità.

A sostegno della proposta, il testo richiama l’iniziativa nazionale “La tenda del buon gioco”, promossa dalla Caritas nell’ambito della campagna “Vince chi smette”, ricordando che nel 2025 la raccolta complessiva del gioco pubblico in Italia ha sfiorato 165 miliardi di euro, ai quali si aggiunge un mercato del gioco illegale stimato in circa 20 miliardi di euro. Secondo i firmatari, numeri che confermano la dimensione strutturale del fenomeno e la necessità di un’attenzione sempre maggiore sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo.

La relazione evidenzia inoltre come gli effetti del gioco d’azzardo incidano in modo particolare sulle persone in condizioni di fragilità economica e sociale. Il gioco viene spesso percepito come una possibile soluzione alle difficoltà economiche, ma finisce per aggravare situazioni già precarie, alimentando percorsi di impoverimento e indebitamento che coinvolgono anche i nuclei familiari.

Particolare attenzione viene dedicata anche alla crescita del gioco online, ritenuto un fattore che aumenta l’esposizione al rischio grazie alla possibilità di accedere alle piattaforme in qualsiasi momento, soprattutto da parte dei giovani e delle categorie più vulnerabili.

La proposta di legge si compone di quattro articoli. L’articolo 1 istituisce la Giornata nazionale per la prevenzione della ludopatia e delle conseguenze patologiche del gioco d’azzardo, con l’obiettivo di promuovere iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e informazione.

L’articolo 2 prevede che, in occasione della ricorrenza, possano essere organizzate iniziative pubbliche e private finalizzate ad approfondire la conoscenza del fenomeno e a diffondere una cultura della prevenzione, valorizzando il ruolo degli enti territoriali e del Terzo settore nelle attività di assistenza e sostegno alle persone affette da disturbo da gioco d’azzardo e ai loro familiari.

L’articolo 3 riconosce invece il ruolo delle istituzioni scolastiche nella promozione di attività educative e formative dedicate ai rischi del gioco d’azzardo e delle dipendenze comportamentali, con particolare attenzione alla prevenzione tra le giovani generazioni.

L’articolo 4 contiene infine la clausola di invarianza finanziaria, precisando che dall’attuazione della legge non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Secondo i promotori, l’istituzione della Giornata nazionale rappresenterebbe un’occasione per coinvolgere istituzioni, scuole, servizi sanitari, enti locali, associazioni e mezzi di comunicazione in un’azione coordinata volta a rafforzare la prevenzione delle dipendenze comportamentali, far conoscere i servizi di assistenza presenti sul territorio e diffondere una maggiore consapevolezza dei rischi connessi al gioco d’azzardo.

La proposta di legge avvia ora il proprio iter parlamentare alla Camera, dove sarà assegnata alle Commissioni competenti per l’esame.


 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1. (Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione della ludopatia e delle conseguenze patologiche del gioco d’azzardo)
1. La Repubblica riconosce il giorno 22 maggio di ciascun anno quale Giornata nazionale per la prevenzione della ludopa-
tia e delle conseguenze patologiche del gioco d’azzardo, di seguito denominata « Giornata nazionale », e sostiene ogni iniziativa
utile a sensibilizzare i cittadini sui rischi sanitari, sociali, economici e relazionali derivanti dal gioco d’azzardo, promuovendo la cultura della prevenzione, della legalità, della responsabilità individuale e collettiva e della tutela delle persone maggiormente
esposte ai fenomeni di dipendenza comportamentale.
2. La Giornata nazionale è finalizzata a promuovere la conoscenza dei fattori di rischio associati al gioco d’azzardo, delle
misure di prevenzione e dei percorsi di assistenza e cura disponibili presso il Servizio sanitario nazionale nonché a favorire
il sostegno delle persone affette da disturbo da gioco d’azzardo patologico e delle loro famiglie.
3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2. (Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)
1. In occasione della Giornata nazionale lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie locali, gli enti del Terzo settore nonché gli altri soggetti pubblici e privati interes-
sati possono promuovere iniziative quali incontri, dibattiti, conferenze, campagne informative, attività di formazione e altri momenti di informazione e sensibilizzazione, anche a carattere internazionale, volte a diffondere la conoscenza dei rischi connessi al gioco d’azzardo e delle conseguenze derivanti dal disturbo da gioco d’azzardo patologico, nonché a favorire la prevenzione e il contrasto delle forme di dipendenza comportamentale.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono rivolte, in particolare, ai giovani, alle famiglie, agli educatori e alla cittadinanza, al
fine di promuovere comportamenti consapevoli e favorire l’inclusione sociale delle persone coinvolte nonché di favorire la
diffusione delle reti territoriali di supporto, dei servizi sociosanitari dedicati e delle attività di reinserimento sociale e lavorativo delle persone coinvolte.
Art. 3. (Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)
1. In occasione della Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono promuovere, nel rispetto dell’autonomia scolastica e nel quadro delle indicazioni nazionali e delle linee guida vigenti, attività didattiche, iniziative
educative, percorsi di approfondimento ed eventi finalizzati alla conoscenza dei rischi connessi al gioco d’azzardo e alla prevenzione delle dipendenze comportamentali.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere realizzate in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, con i servizi per le dipendenze, con le università, con gli ordini professionali interessati, con gli enti del Terzo settore e con le associazioni maggiormente rappresentative impegnate nella prevenzione e nel contrasto delle conseguenze patologiche del
gioco d’azzardo.
3. Le iniziative promosse nell’ambito scolastico sono finalizzate a sviluppare nei giovani la consapevolezza dei rischi psicologici e sociali connessi al gioco d’azzardo, nonché a favorire l’educazione alla gestione responsabile delle risorse economiche, alla
cittadinanza attiva e alla tutela della salute.

(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

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