28 Aprile 2025 - 15:23

Giochi online: firmato il Decreto Interministeriale sulla revoca delle concessioni di gioco – Testo

Il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno siglato il Decreto Interministeriale che disciplina le modalità di revoca della concessione di gioco e le condizioni per il

03 Aprile 2025

Il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno siglato il Decreto Interministeriale che disciplina le modalità di revoca della concessione di gioco e le condizioni per il pagamento di un eventuale indennizzo al concessionario. Il provvedimento è stato adottato in attuazione dell’articolo 9, comma 3, del Decreto Legislativo 41/2024 e stabilisce che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha la facoltà di revocare la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per il mutamento della situazione di fatto o per una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, nel rispetto dell’articolo 21-quinquies della legge 241 del 1990.

Nel caso in cui si proceda alla revoca, – come PressGiochi può anticipare – l’Agenzia è tenuta a dare avviso dell’avvio del procedimento al concessionario, seguendo le disposizioni degli articoli 7 e 8 della stessa legge. Qualora non sussistano le condizioni per l’applicazione dell’articolo 5 del decreto e fermo restando quanto previsto dal comma 4, è previsto un indennizzo proporzionato all’effettivo residuo onere di investimento sostenuto dal concessionario fino alla data della revoca. L’indennizzo viene riconosciuto solo se la revoca avviene entro i primi cinque anni dall’aggiudicazione della concessione o se, negli ultimi due anni, l’Agenzia ha richiesto investimenti significativi in materia di sicurezza del gioco, adeguamenti tecnologici o misure di contrasto al gioco patologico. Tali investimenti devono essere superiori a quanto versato ai sensi dell’articolo 6, comma 5, lettera p) del decreto legislativo 41/2024 e non comprendono le spese per il miglioramento della rete commerciale o dell’offerta di gioco. Inoltre, l’indennizzo non è mai dovuto in caso di revoca della concessione in regime di proroga.

Affinché l’indennizzo possa essere riconosciuto, il concessionario deve aver saldato eventuali debiti nei confronti dello Stato relativi a imposte, canoni e altre somme dovute per legge, oltre ad aver effettivamente realizzato gli investimenti richiesti dall’Agenzia. Tuttavia, l’indennizzo non è previsto quando, al momento della revoca, il margine netto accumulato dal concessionario negli anni risulti superiore al triplo della somma della quota di importo una tantum, del canone di concessione versato e delle spese di investimento sostenute. L’importo dell’indennizzo, se dovuto, viene determinato tenendo conto della quota annuale residua della concessione, calcolata in base agli anni rimanenti fino alla sua naturale scadenza.

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PressGiochi

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