19 Aprile 2024 - 19:12

Giochi: La proroga della Delega Fiscale. Di Stefano Sbordoni

Chi si aspettava il decreto d’attuazione della delega per gli inizi di marzo è rimasto deluso. Ed infatti con il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4,  “recante misure urgenti in

31 Marzo 2015

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Chi si aspettava il decreto d’attuazione della delega per gli inizi di marzo è rimasto deluso. Ed infatti con il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4,  “recante misure urgenti in materia di esenzione IMU e proroga di termini concernenti l’esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale” approvato definitivamente alla Camera il 19 marzo scorso, la scadenza della delega fiscale viene  prorogata  di sei mesi.

Slitta quindi anche il riordino del sistema dei giochi pubblici in Italia, in attuazione dell’articolo 14 della delega. Il testo definitivo del decreto delegato sui giochi sarà presentato ufficialmente dopo Pasqua, insieme ai decreti sulla riforma del catasto.

Nei due mesi successivi le commissioni dovrebbero esprimere il loro parere, e  contemporaneamente su altro tavolo – quello con le Associazioni che rappresentano il settore dei giochi e delle scommesse – si svolgerà il dialogo che si spera proficuo per tutti gli attori della  filiera. Nell’ultima bozza della delega, oramai pronta nella propria struttura (si va dai principi generali di leale collaborazione tra lo Stato ed i governi del territorio, ad una rivisitazione delle rete, per poi rivedere la struttura dei singoli giochi), ci sono però novità per il settore giochi.

All’art. 12 (Modifica del Tulps)  una novità coraggiosa e rivoluzionaria: viene abrogato l’art. 88 TULPS, quando fino ad ora c’era chi lo voleva introdurre dovunque (nelle precedenti bozze di delega infatti la licenza ex art. 88 TULPS era prevista anche per tutti gli esercizi dove si  poteva  commercializzare il gioco pubblico). Per ora, in attesa di sapere se la versione in esame della delega verrà confermata, la licenza ex art. 88 TULPS viene cancellata dal nostro ordinamento, o meglio riassorbita, ponendo fine alla dicotomia tra concessione e licenza. Una volta ottenuta la concessione e rilasciato il titolo autorizzatorio per il singolo punto di vendita, l’ulteriore procedimento davanti le singole Questure per ottenere dopo novanta giorni – qualora non venisse  sospeso e poi riavviato per richieste d’integrazione della documentazione – l’altra licenza, è sempre apparso un duplicato delle autorizzazioni rilasciate da ADM.

In Corte di Giustizia, se si leggono attentamente gli atti delle varie pronunce che si sono succedute dal 2003 in poi, i Giudici europei hanno spesso evidenziato la duplicità, e la complessità  del doppio regime concessorio/autorizzatorio italiano. Integrando la licenza ex art. 88 TULPS in un unico processo, il nostro regime concessorio apparirà più chiaro e semplice al governo europeo, che non dovrà più intervenire (si spera) per dirimere i nodi della nostra complicata burocrazia.

L’assorbimento della licenza richiamata deve essere letto anche nell’ottica di una semplificazione della rete in vista della gara delle gara del 2016. Potrebbe poi venire meno il contenzioso davanti al Tar per quei soggetti che, non avendo partecipato al condono di cui alla Legge di Stabilità 2015, continuano a richiedere la licenza ex art. 88 TULPS, approfittando della persistenza della dualità del sistema ancora in essere. Ecco come viene descritto il nuovo titolo abilitativo, previsto dall’art. 14 “all’abilitazione all’offerta di gioco” “(…) L’esercizio dell’attività di offerta dei giochi pubblici di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, presuppone il conseguimento della concessione rilasciata dall’Agenzia, nonché di una apposita autorizzazione rilasciata dalla stessa Agenzia ai concessionari ovvero, se l’organizzazione della rete fisica di raccolta li preveda, al gestore, all’esercente e al terzo incaricato. L’autorizzazione non può essere rilasciata ai soggetti che non siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11, 12, 92 e 131 del Tulps e dalla normativa antimafia (……) Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma precedente per l’esercizio delle tipologie di gioco pubblico di cui all’art. 7, comma 1, lettere b), c) ed e), ed in ogni caso per l’esercizio e la gestione di una sala da gioco (gaming hall), l’Agenzia chiede al questore competente per territorio un nulla-osta attestante la sussistenza, in capo al titolare dell’attività autorizzata ed ai suoi eventuali rappresentanti, dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11, 12, 92 e 131 del Tulps e dalla normativa antimafia nonché l’adeguatezza dei locali utilizzati sotto l’esclusivo profilo della sicurezza pubblica. Nel rilasciare il nulla osta, che ha effetto vincolante per l’Agenzia, il questore può formulare le prescrizioni che ritenga di imporre ai sensi dell’art. 9 del Tulps.”.

Oltre a questo, vengono riviste alcune regole in relazione agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’art. 110 TULPS. La tassa e/o riduzione del minor aggio, previsto dalla Legge di Stabilità 2015, passerebbe da 500milioni di euro a 300milioni di euro.  Nel decreto poi si chiarisce che si dovrà comunque procedere al rinnovo degli apparecchi entro luglio 2017 ma con macchine che “consentono esclusivamente il gioco pubblico da ambiente remoto” perchè più sicure. Si spera che nel corso dell’analisi ufficiale in Parlamento e quella ufficiosa tra il governo in persona del sottosegretario e le Associazioni di categoria ci sia spazio per quelle necessarie ulteriori modifiche ed integrazioni, che possano costituire le basi oltre che per la gara 2016, per un futuro stabile per il settore.

PressGiochi