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Giochi e fisco. Rottamazione ruoli: il 31/07/2019 scade la prima rata e l’invio della rottamazione in proroga

Marco Minoccheri dell’associazione Astro, ricorda agli associati che c’è tempo fino a mercoledì 31 luglio per pagare la prima rata della “rottamazione-ter” delle cartelle, evitando così di perdere i benefici

29 Luglio 2019

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Marco Minoccheri dell’associazione Astro, ricorda agli associati che c’è tempo fino a mercoledì 31 luglio per pagare la prima rata della “rottamazione-ter” delle cartelle, evitando così di perdere i benefici previsti dalla legge.

Questa scadenza – spiega  – riguarda i contribuenti che, entro lo scorso 30 aprile, hanno aderito alla definizione agevolata prevista dal decreto legge n. 119/2018 e a cui Agenzia delle Entrate-Riscossione ha inviato la “comunicazione delle somme dovute”, cioè la lettera di risposta con il dettaglio degli importi da pagare e i bollettini delle rate secondo il piano di pagamenti scelto in fase di adesione. I contribuenti ammessi alla “rottamazione-ter” pagheranno il debito residuo, senza sanzioni e interessi di mora.

Ricordiamo che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata, oltre la tolleranza di cinque giorni prevista per legge, determina l’inefficacia della definizione agevolata, il debito non potrà essere più rateizzato e l’Agente della riscossione dovrà riprendere le azioni di recupero.

Inoltre, secondo quanto stabilito dal decreto crescita (Dl n. 34/2019), che ha riaperto i termini per aderire agli istituti agevolativi della pace fiscale (“rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”), le cartelle o gli avvisi già ammessi al pagamento agevolato, con prima o unica rata da pagare entro il 31 luglio 2019, non possono essere nuovamente inseriti in una dichiarazione di adesione perché l’istanza non sarà accolta. Pertanto, con riferimento ai debiti oggetto di una richiesta di “rottamazione-ter” presentata entro il 30 aprile, per non perdere i benefici della pace fiscale, è necessario ottemperare al pagamento delle rate del piano, tra cui ovviamente la prima in scadenza il 31 luglio 2019.

È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (Atm) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, dai tabaccai aderenti a Banca 5 Spa e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione e con l’app Equiclick tramite la piattaforma PagoPa. Si può pagare anche agli sportelli dell’Agente della Riscossione dove, però, il prossimo 31 luglio potrebbe registrarsi un consistente afflusso di contribuenti a causa della coincidenza con l’altra scadenza prevista dalla legge (decreto crescita), relativa all’ultimo giorno utile per presentare le domande di adesione alla pace fiscale, riaperta a inizio mese. Infine, è possibile pagare mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi liquidi ed esigibili (i crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica amministrazione.

Chi ha scelto di versare le somme dovute in un’unica soluzione, chiuderà la definizione agevolata il 31 luglio 2019. Per gli altri, invece, la legge ha concesso la possibilità di ripartire quanto dovuto in un massimo di 18 rate che, dopo quella di luglio, sono fissate a novembre 2019 e poi febbraio, maggio, luglio e novembre di ogni anno a partire dal 2020.

Sul portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione sono disponibili alcuni servizi web a supporto dei contribuenti che si apprestano a pagare la rata della “rottamazione-ter”. Nelle pagine dedicate alla definizione agevolata, è possibile chiedere una copia della “comunicazione delle somme dovute”, la lettera di risposta inviata dall’Agente della Riscossione con l’esito della richiesta, gli importi da pagare e i bollettini Rav da utilizzare al momento del versamento della rata. Il servizio è disponibile in area pubblica, senza necessità di pin e password, compilando la scheda “richiesta comunicazione” e allegando un documento di riconoscimento. Nell’area riservata del sito, accedendo con le credenziali personali, è possibile scaricarla direttamente.

Il servizio “ContiTu”, invece, consente di scegliere online di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella “comunicazione delle somme dovute”. Per effettuare la scelta dei debiti che si vogliono pagare e rifare il calcolo, bisogna accedere al portale della Riscossione, nelle pagine dedicate alla “rottamazione-ter”, alla voce “Conti tu”, compilare la scheda online sullo schermo e specificare le cartelle/avvisi che si intendono “rottamare”. Il servizio calcolerà il nuovo totale e l’importo di ciascuna rata. Dopo aver confermato la scelta, Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà all’indirizzo email indicato dal contribuente i nuovi bollettini Rav, con cui sarà possibile effettuare il pagamento entro le scadenze previste. Le cartelle e gli avvisi contenuti nella domanda presentata e per i quali il contribuente sceglie di non aderire alla definizione agevolata, non potranno essere rateizzati e Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà riprendere, come previsto dalla legge, le azioni di recupero.

Come già pubblicato sul nostro sito, inoltre, per chi non abbia aderito alla rottamazione di aprile entro il 31 luglio, in considerazione della riapertura dei termini per l’adesione, i contribuenti che abbiano interesse possono comunque aderire alla “rottamazione ter” (DA-2018-R) e al “saldo e stralcio” (SA-ST-R) delle cartelle entro la nuova scadenza del 31 luglio 2019.

Con il “decreto crescita”, – continua Minoccheri – infatti, sono stati riaperti i termini di adesione ed è possibile presentare domanda per la “rottamazione-ter” fino al 31 luglio 2019. Non possono essere oggetto di una nuova richiesta i debiti che sono stati già inseriti in una dichiarazione di adesione presentata entro il 30 aprile 2019, per i quali Agenzia delle Entrate-Riscossione ha già inviato le comunicazioni di risposta con l’importo dovuto e i relativi bollettini, il cui termine per il pagamento della prima o unica rata è il prossimo 31 luglio.

Per tale riapertura dei termini, il pagamento delle somme può essere effettuato in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2019 o nel numero massimo di 17 rate consecutive.

La rottamazione entro il 31 luglio 2019 riguarda tutti i debiti non inseriti nelle domande già presentate entro il 30 aprile scorso e, a tal fine, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha predisposto i nuovi modelli di adesione che sono già disponibili agli sportelli e sul proprio portale, dove è possibile anche richiedere il prospetto informativo contenente l’elenco delle cartelle “rottamabili” e consultare le guide informative.

Entro il 31 ottobre 2019 l’Ente invierà ai contribuenti che hanno usufruito della riapertura dei termini una comunicazione, in merito all’accoglimento delle domande presentate insieme al dettaglio delle somme dovute ed i relativi bollettini di pagamento.

Eventuali dichiarazioni di adesione alla “rottamazione ter”, trasmesse dopo il 30 aprile 2019, non dovranno essere ripresentate perché saranno prese in carico da Agenzia delle Entrate-Riscossione che, entro il 31 ottobre 2019, invierà le relative risposte in merito all’accoglimento e agli importi dovuti.

Coloro che aderiscono entro il 31 luglio possono scegliere di pagare le somme dovute in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure fino ad un massimo di 17 rate consecutive (5 anni). La prima rata è pari al 20% delle somme complessivamente dovute e scade il 30 novembre 2019, mentre le restanti 16, di pari importo, sono da versarsi in quattro rate annuali a partire dal 2020, con un interesse annuo del 2%, a decorrere dal 1° dicembre 2019.

Anche per il “saldo e stralcio” la riapertura riguarda i debiti non ricompresi in una domanda di adesione a provvedimenti di definizione agevolata presentata entro lo scorso 30 aprile.

Chi intende ancora aderire al “Saldo e stralcio”, quindi, può farlo entro il 31 luglio 2019, scegliendo se effettuare il pagamento in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021.

Le domande “tardive”, cioè inoltrate dopo il 30 aprile 2019, non dovranno essere ripresentate perché saranno automaticamente prese in carico da Agenzia delle Entrate-Riscossione.

I requisiti sono quelli previsti dalla legge di bilancio 2019 (la n. 145/2018): il “saldo e stralcio” è riservato alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica e consente di pagare in forma ridotta i debiti affidati alla riscossione dal 2000 al 2017, derivanti esclusivamente dall’omesso versamento delle imposte dovute in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali e dei contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

Il provvedimento prevede il pagamento di una percentuale che varia dal 16 al 35% dell’importo dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora.

In particolare, secondo la legge, versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica le persone fisiche con Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare non superiore a 20mila euro, oppure per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovra-indebitamento (articolo 14-ter, legge n. 3/2012).

 

 

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