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Ginato (Pd): “Governo e Parlamento condividono la necessità di un divieto pubblicitario ai giochi”

Federico Ginato del Pd è stato nominato relatore alla proposte di legge a firma Basso, Rizzetto e Mantero sul divieto della pubblicità ai giochi. Ginato in Commissione Finanze ha quindi

06 Novembre 2015

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Federico Ginato del Pd è stato nominato relatore alla proposte di legge a firma Basso, Rizzetto e Mantero sul divieto della pubblicità ai giochi. Ginato in Commissione Finanze ha quindi presentato i tre testi di legge.

“Va innanzitutto ricordato – ha dichiarato – che l’articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012 (cosiddetta «decreto Balduzzi») disciplina attualmente il divieto di pubblicità dei giochi leciti. In particolare, il comma 4 del predetto articolo 7 vieta i messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive, radiofoniche, e nelle rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte prevalentemente ai giovani; ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo 7, la pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro debba riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. In caso di violazione dei suddetti divieti è prevista la sanzione amministrativa da 100.000 a 500.000 euro per il committente del messaggio pubblicitario e per il proprietario del mezzo di comunicazione.

 

Pdl Basso e Montero – In tale contesto normativo, l’articolo 1, comma 1, di entrambe le proposte di legge Mantero e Basso, vieta qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione commerciale, di sponsorizzazione e di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta fisiche o on line.

In sostanza – ha chiarito Ginato – si intende vietare ogni forma di pubblicità ai giochi con vincite in denaro, estendendo tale divieto anche oltre i mezzi di comunicazione attualmente individuati dal sopra richiamato decreto-legge n. 158 del 2012.

Il comma 2 conferma l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria alla violazione del divieto di pubblicità ai giochi. Rispetto alla misura attualmente prevista viene però abbassato il minimo del quantum dovuto: in luogo di una sanzione da 100.000 a 500.000 euro, si propone un minimo di 50.000 euro ed un massimo 500.000 euro. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che la effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa, analogamente a quanto è previsto dalle norme vigenti.

Ai sensi del comma 3, i proventi delle sanzioni sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 133, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014). Tale norma della legge di stabilità 2015 destina annualmente, a decorrere dall’anno 2015, nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, una quota pari a 50 milioni di euro per la cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo, come definite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Segnala come le norme dell’articolo 1 di entrambe le proposte di legge non prevedano l’abrogazione della vigente disciplina del decreto-legge n. 158 del 2012 sul divieto di pubblicità e sulle conseguenti sanzioni: rileva pertanto l’opportunità di coordinare le disposizioni con la disciplina vigente, ovvero chiarirne il rispettivo ambito di applicazione. L’articolo 2 di entrambe le proposte reca la clausola di invarianza finanziaria.

 

 

Pdl Rizzetto – Oltre a vietare qualsiasi forma di pubblicità per i giochi con vincita in danaro, la proposta Rizzetto, stabilisce misure di controllo dell’età del giocatore e affida ai sindaci la competenza per l’autorizzazione all’esercizio dei giochi, previo parere del questore e fatte salve le competenze previste dagli articoli 86 e 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di cui al regio decreto n. 773 del 1931) in materia di pubblici esercizi e di licenze per i concessionari del gioco.

Il comma 3 intende abrogare i commi 4-bis, 6 e 7 dell’articolo 7 del richiamato decreto-legge n. 158 del 2012 rispettivamente in materia di evidenziazione della percentuale di probabilità di vincita, sanzioni amministrative e decorrenza delle disposizioni. L’articolo 2 della proposta reca disposizioni sul divieto di gioco lecito per i minori, chiarendo al comma 1 che per garantire l’applicazione del divieto della partecipazione dei minori ai giochi con vincite in denaro, i gestori di sale da gioco e di esercizi commerciali che offrono giochi pubblici o scommesse devono verificare preventivamente l’effettiva età del fruitore.

Il comma 2 prevede inoltre che con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sono stabilite le modalità per rendere inaccessibili ai minori i siti internet che offrono giochi pubblici con vincite in denaro privi di sistemi di verifica preventiva e diretta dell’età dell’utente.

In merito ricorda che l’articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011 vieta la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di 18 anni e fissa la misura delle relative sanzioni. In particolare, il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di 18 anni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro; indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione è punita con la chiusura dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da 10 fino a 30 giorni; il titolare deve identificare i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento; per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; in caso di utilizzo degli apparecchi e dei congegni da gioco (slot machine, videolottery), il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall’elenco dei soggetti incaricati della raccolta delle giocate, e conseguentemente i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con il trasgressore.

Inoltre l’articolo 7, comma 8, del sopra richiamato decreto-legge n. 158 del 2012 prevede il divieto di ingresso ai minori di 18 anni nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale Bingo, nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati apparecchi VLT (videolottery) e nei punti vendita in cui si esercita – quale attività principale – quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Il titolare dell’esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro è tenuto ad identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

Infine l’articolo 3, individua l’autorità competente per l’autorizzazione all’esercizio del gioco lecito nel sindaco del comune competente per territorio. In dettaglio, il comma 1 prevede che l’apertura di sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l’esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e l’installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito sono soggetti ad autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio, rilasciata previo parere del questore, ferme restando le norme generali del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) per quanto riguarda le licenze per l’installazione di apparecchi automatici e l’esercizio di scommesse.

Pertanto viene unificato nel sindaco l’autorità cui compete autorizzare il gioco lecito sul territorio, in luogo di prevedere regimi autorizzatori diversi secondo la tipologia di gioco esercitato. L’autorizzazione municipale verrebbe concessa per tre anni, con possibilità di rinnovo alla scadenza; per le autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge, il termine di cinque anni decorre dalla medesima data di entrata in vigore. Si presume, quindi, che a queste ultime sia garantita un’autorizzazione di durata più lunga. Il comma 2 dispone che l’autorizzazione non sia concessa qualora il locale o l’esercizio per cui è richiesta sia ubicato entro un raggio di 300 metri, misurati secondo la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, da luoghi di culto, da impianti sportivi, da centri giovanili o da altri istituti frequentati principalmente da giovani ovvero da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o da strutture ricettive per categorie protette”.

 

In conclusione, Ginato ha ricordato come l’intervento legislativo sul divieto di pubblicità dei giochi pubblici risulti ormai particolarmente atteso e sia condiviso, oltre che dalla maggior parte dei gruppi politici, anche dallo stesso Governo, secondo quanto emerso nel corso della recente audizione del Sottosegretario Baretta sulle tematiche relative al settore dei giochi. Evidenzia, infatti, come, nel quadro delle misure per contrastare le infiltrazioni nel settore della criminalità organizzata e per disincentivare una diffusione eccessiva dei giochi d’azzardo, il divieto di pubblicità dei giochi stessi costituisca un aspetto importante. Auspica quindi che sia possibile giungere in tempi brevi all’approvazione di tale intervento normativo.

 

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