Gazzetta Ufficiale, pubblicato il nuovo decreto antiriciclaggio: tra i soggetti obbligati anche i prestatori di servizi di gioco
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale il decreto legislativo 10 giugno 2026 n. 122 che recepisce gli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640
09 Luglio 2026
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale il decreto legislativo 10 giugno 2026 n. 122 che recepisce gli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024, rafforzando il quadro normativo nazionale in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
Il provvedimento aggiorna la disciplina in materia di adeguata verifica della clientela, confermando gli obblighi a carico dei soggetti tenuti all’applicazione della normativa antiriciclaggio e ribadendo l’approccio basato sulla valutazione del rischio.
Tra i soggetti obbligati figurano anche i prestatori di servizi di gioco, richiamati dall’articolo 17, comma 1, lettera c), del decreto. Per tali operatori, l’adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo deve essere effettuata in occasione del compimento delle operazioni di gioco, secondo quanto previsto anche dalle disposizioni del Titolo IV del decreto legislativo.
L’articolo 17 stabilisce inoltre che l’adeguata verifica deve essere svolta in ogni caso quando vi sia un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente dall’applicazione di eventuali deroghe, esenzioni o soglie di importo, nonché quando emergano dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati identificativi acquisiti.
La norma conferma inoltre che le misure adottate dai soggetti obbligati devono essere proporzionate al livello di rischio riscontrato e basate su informazioni aggiornate. Gli operatori devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti e agli organismi di autoregolamentazione che le procedure di adeguata verifica sono coerenti con il rischio rilevato.