20 Aprile 2024 - 15:20

Gara Monti. Il Giudice Nazionale del Caso Laezza applica la sentenza della Corte di Giustizia. John Whittaker (Ceo Stanley): “Discriminati anche i concessionari”

  “Con un’ordinanza depositata ieri 5 maggio 2016- commenta StanleyBet- il Tribunale del Riesame di Frosinone ha pienamente condiviso le ragioni della nostra azienda dando piena applicazione ai principi fissati

06 Maggio 2016

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“Con un’ordinanza depositata ieri 5 maggio 2016- commenta StanleyBet- il Tribunale del Riesame di Frosinone ha pienamente condiviso le ragioni della nostra azienda dando piena applicazione ai principi fissati dalla Corte di Giustizia nella sentenza Laezza (Causa C-374/14) dello scorso gennaio. Il ‘Giudice del rinvio’ consegna alla giurisprudenza sul sistema concessorio un’analisi limpida, imparziale e giuridicamente ineccepibile: la gara ha discriminato ancora una volta la Stanley. La vicenda è nota: la gara Monti, che avrebbe permesso l’attività per soli 3 anni e mezzo, secondo le autorità italiane sarebbe stata ‘rimediale’ delle discriminazioni subite da Stanley nei 12 anni precedenti. La Stanley ha impugnato la normativa di gara e sul contenzioso che è seguito il Consiglio di Stato in sede amministrativa e la Suprema Corte di Cassazione in sede penale unitamente a trenta tribunali italiani hanno proposto domande di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia con quesiti di vario tipo. La causa Laezza in particolare è stata oggetto di rinvio pregiudiziale da parte del Tribunale di Frosinone e concerneva la compatibilità con il diritto dell’Unione della clausola che prevedeva la devoluzione gratuita all’Amministrazione di tutta la rete del concessionario nei casi di decadenza, rinuncia e finanche in caso di semplice scadenza.Il Tribunale nella sua ordinanza di ieri premette che Stanleybet era stata negli anni oggetto di ripetute discriminazioni nell’accesso al mercato delle scommesse in Italia nel 1999 (gara Coni), nel 2006 (gara Bersani) e da ultimo nel 2012 (gara Monti, oggetto del giudizio)”.

“Il Tribunale- continua- ricorda poi che sull’obbligo di devoluzione gratuita della rete la Corte di Giustizia si era pronunciata nel senso della sua incompatibilità in linea di principio con il diritto dell’Unione, salvo il giudizio finale che spettava al giudice nazionale.

Ed è proprio in questa sua qualità (il cosiddetto: ‘giudice a quo’) che il Tribunale espone con ampia motivazione che tale obbligo a) non era stato imposto ai precedenti concessionari delle scommesse, b) non presenta attinenza agli obiettivi di tutela dei consumatori, protezione dei minori, ordine pubblico e prevenzione delle infiltrazioni criminali professati dalla Legge 220/2010 che disponeva la messa a gara delle nuove concessioni, c) non è proporzionato alla finalità di garantire la continuità dell’offerta autorizzata di gioco, d) è distorsivo della concorrenza, e) nella sua intrinseca punitività, era tale da dissuadere gli operatori dal partecipare alla selezione, f) produce una disparità di trattamento tra operatori contraria al principio comunitario di equivalenza, ed in ogni caso g) non persegue in modo ragionevole la finalità di equilibrio tra interessi pubblici e privati che era stata nominalmente proclamata nella stessa Legge 220/2010.

Non sorprende che Il Tribunale osservi impietosamente che la riprova della totale irragionevolezza della devoluzione gratuita della rete si rinviene eloquentemente nel tardivo “ravvedimento” del Legislatore, che la ha definitivamente abrogata con la Legge 208/2015 durante la pendenza del giudizio dinanzi alla Corte.

L’impossibilità di accedere anche al mercato delle concessioni Monti del 2012 a condizioni eque e non discriminatorie, comporta la piena legittimità della condotta di Stanleybet e dei suoi intermediari (CTD) secondo giurisprudenza europea consolidata e direttamente applicabile anche nei confronti dei funzionari pubblici della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e di ADM. Non si potrebbe chiedere di più. Ancora una volta, balza agli occhi la solitudine dei Giudici penali nel porre rimedio ai danni – spiace dirlo – fatti dal Legislatore e dall’Amministrazione”.

 

Ha dichiarato John Whittaker, CEO del Gruppo Stanleybet in conclusione: “Le nostre battaglie per la legalità del settore dei giochi non sono state vane. La pronuncia del Giudice Italiano, quale giudice del rinvio nel caso Laezza, che fa coerente seguito a quella della Corte di Giustizia, è straordinaria. Una grande vittoria anche per i Concessionari dello Stato: anche loro sono stati discriminati e oggi, mentre la Stanley è ormai vicina al sistema concessorio in preparazione, una nuova fase di collaborazione tra la Stanley, i Concessionari e il Regolatore può essere la chiave per un sistema più avanzato in cui sia possibile creare – dopo tanti problemi – una ‘nuova’ prosperità per il settore.”

Agnello (Stanleybet): “Violato il diritto comunitario, escluso il reato, confermata la plateale distorsione della concorrenza imprenditoriale”

 

 

Ieri si è espresso il Tribunale del Riesame di Frosinone secondo il quale la cessione gratuita della rete scommesse a fine concessione è una plateale distorsione della concorrenza imprenditoriale in quanto la clausola non ha niente a che fare con gli obiettivi previsti dalla legge sulla tutela dei consumatori, né sulla garanzia di continuità dell’attività autorizzata di raccolta delle scommesse.

La clausola del Bando Monti era stata dichiarata illegittima dalla Corte di Giustizia Europea che si era pronunciata sul caso Laezza, anche se nel frattempo era intervenuta la legge di Stabilità ad eliminare la norma. Il caso approdato alla CJUE era stato sollevato dall’operatore Stanleybet che si sentiva discriminato in quanto lo stesso obbligo di cessione non fosse stato imposto ai precedenti concessionari.

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