16 Maggio 2025 - 00:08

Flutter acquisisce Snaitech: arriva il via libera di AGCM

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato sul suo bollettino settimanale l’operazione di concentrazione tra Flutter Entertainment e Pluto (Italia). Flutter Entertainment Holdings Ireland Limited e Playtech

29 Aprile 2025

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato sul suo bollettino settimanale l’operazione di concentrazione tra Flutter Entertainment e Pluto (Italia).

Flutter Entertainment Holdings Ireland Limited e Playtech Services (Cyprus) Limited hanno sottoscritto uno Share Purchase Agreement il 17 settembre dello scorso anno per l’acquisizione di FEHIL, società di diritto irlandese delle azioni rappresentative del 100% del capitale sociale di Pluto, attualmente detenute da Playtech Cyprus, società indirettamente controllata da Playtech. Tenuto conto che Pluto è una società holding che detiene la totalità del capitale sociale di Snaitech e FEHIL è una controllata di Flutter, la suddetta operazione determina l’acquisizione del controllo esclusivo da parte di Flutter dell’intero capitale sociale di Pluto e, indirettamente, della sua controllata Snaitech.

L’Operazione coinvolge diversi mercati dei giochi e delle scommesse in Italia tra cui il mercato nazionale della raccolta da apparecchi da intrattenimento e divertimento AWP e VLT, il mercato nazionale della raccolta da scommesse (canale fisico e online), il mercato nazionale della raccolta da giochi online e i mercati locali della gestione delle sale da gioco.

Non rientra, invece, nei mercati interessati dall’operazione quello delle attività di raccolta di lotterie, nel quale è presente solo la società Flutter – con le concessioni per lotterie SuperEnalotto- mentre Snaitech è solo un rivenditore.

Esaminando il settore delle AWP e VLT: “Nel mercato della raccolta da apparecchi AWP e VLT, l’Operazione comporterà una sovrapposizione orizzontale tra Flutter e Snaitech, la cui quota congiunta sarà pari al 20-25%. La struttura di mercato post-merger presenterà un grado di concentrazione moderato, con il Gruppo Lottomatica che continuerà a essere il leader, con una quota pari al 30-35%, e la presenza di altri operatori qualificati, titolari di marchi conosciuti e appartenenti a gruppi internazionali, con le seguenti quote: Novomatic Italia S.p.A. con il 15-20%, Global Starnet Ltd con il 10-15%, Cirsa Italia S.p.A. con il [1-5%], Codere Italia S.p.A. con il 1-5%, NTS Network S.p.A. con il 1-5% e NetWin Italia S.p.A. con l’ 1-5%. (…) Alla luce delle considerazioni, si ritiene che l’Operazione non dia luogo a preoccupazioni concorrenziali nel mercato della raccolta degli apparecchi da gioco”.

In merito, invece, al mercato delle scommesse: “Flutter e Snaitech sono il secondo e il terzo operatore del mercato, con quote pari, rispettivamente, al 15-20% e al 10-15%; di conseguenza, a esito dell’Operazione la nuova entità post-merger verrà a detenere una quota congiunta pari al 25-30%. Il leader in questo mercato tuttavia rimane il Gruppo Lottomatica con una quota pari al 30-35%, misurata in valore della raccolta da scommesse nel 2024; nel mercato, inoltre, sono presenti numerosi operatori, di cui alcuni con quote significative come Bet365 Group Ltd ([10-15%]), Entain Plc (10-15%) e E Play24 Ita Ltd (1-5%), e altri operatori minori, che detengono complessivamente meno del 10% del mercato. L’Operazione, pur non essendo idonea a generare o rafforzare una posizione dominante, aumenta significativamente il grado di concentrazione nel mercato della raccolta da scommesse, con i primi quattro operatori che deterrebbero insieme oltre il 70% del mercato. Tuttavia, la rimozione del vincolo competitivo allo stato esercitato da Snaitech non appare sufficiente a determinare effetti unilaterali significativi o a generare un allentamento della tensione competitiva nel mercato in questione. Infatti, benché, come sottolineato da diversi concorrenti, l’Operazione dovrebbe rafforzare la posizione di Flutter nel mercato, soprattutto grazie alla maggiore integrazione tra canale retail e online, si ritiene che la presenza di una serie di qualificati concorrenti sia in grado di esercitare una forza competitiva adeguata a controbilanciare gli eventuali effetti anticoncorrenziali dell’Operazione. Anche sotto il profilo dell’ampiezza e varietà dell’offerta di scommesse, l’Operazione non sembra rimuovere dei vincoli concorrenziali specifici. Inoltre, non si ritiene che, per effetto dell’Operazione, venga rimossa una forza competitiva che non sarebbe adeguatamente rappresentata dalla quota di mercato di Snaitech, visto che quest’ultima non presenta le caratteristiche di un operatore con strategie di prezzo particolarmente aggressive o capace di introdurre innovazioni significative. Dunque si ritiene che l’Operazione non sia idonea a determinare effetti unilaterali significativi in ragione degli importanti vincoli competitivi esercitati dai concorrenti delle Parti nel mercato in questione”.

Nella raccolta dei giochi online: “Il Gruppo Lottomatica è il leader di questo mercato, detenendo una quota pari al 25-30% , mentre Flutter si posiziona al secondo posto con una quota pari al 20-25%, seguita da Snaitech al terzo, con una quota pari al 5-10%, vicina a quella di Entain Plc, e di poco superiore a quella di Evoke Plc (5-10%). Vi sono poi quattro operatori medio-piccoli con quote individuali comprese tra l’1% e il 5%, oltre a numerosi operatori minori che si dividono circa il 15% del mercato. A esito dell’Operazione, la nuova entità post-merger deterrà dunque una quota pari al 25-30%, rimanendo seconda a Lottomatica.

Pertanto, l’Operazione, pur non essendo idonea a generare o rafforzare una posizione dominante, appare determinare un importante consolidamento nel mercato in questione, con i primi quattro operatori che deterrebbero complessivamente circa il 70% del mercato. A fronte delle modifiche strutturali, si ritiene, tuttavia, che l’Operazione non sia idonea a generare un significativo ostacolo alla concorrenza effettiva nel mercato, in quanto non determina un mercato oligopolistico eccessivamente ristretto né elimina un importante vincolo concorrenziale specifico tra le Parti”.

In riferimento, infine, al mercato delle sale giochi: “Risultano delle sovrapposizioni orizzontali tra Flutter/Sisal e Snaitech nei comuni di Milano, Brescia, Firenze, ove si contano:

  • per Flutter/Sisal: 1-10 sale dirette per Milano, 1-10sale dirette per Brescia e 1-10 sale dirette per Firenze;
  • per Snaitech: 1-10 sala diretta per Milano, 1-10 sala diretta per Brescia e 1-10 sale dirette per Firenze.

L’acquisizione da parte di Flutter delle sale da gioco gestite direttamente da Snaitech non appare poter comportare effetti di foreclosure a livello locale ai danni dei concessionari terzi concorrenti del gruppo Flutter presenti nelle sale di Snaitech. Infatti la capacità di Snaitech di recedere dai contratti con i concessionari terzi sarebbe limitata dalla lunga durata di tali contratti, che tipicamente coincide con la durata della concessione attribuita dall’ADM e che si estende automaticamente in caso di proroghe e rinnovi di detta concessione. Alla luce delle considerazioni suesposte, l’Operazione non appare suscettibile di determinare effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali della struttura dei mercati interessati”.

Sulla base degli elementi presi ad esame, è stato stabilito che l’Operazione non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta il rafforzamento di una posizione dominante. Dunque, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato che non sarà avviata l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

 

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