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Fisco: il 30 novembre il secondo acconto delle imposte 2016

Entro mercoledì 30 novembre 2016 – scrive il dottor Marco Minoccheri, consulente fiscale AS.TRO -andrà chiuso il capitolo degli acconti d’imposta per il 2016. Premesso che, per quest’anno, la misura dell’acconto

25 Novembre 2016

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Entro mercoledì 30 novembre 2016 – scrive il dottor Marco Minoccheri, consulente fiscale AS.TRO -andrà chiuso il capitolo degli acconti d’imposta per il 2016.

Premesso che, per quest’anno, la misura dell’acconto è fissata al 100% dell’imposta dovuta per il 2015, sia dalle persone fisiche sia dalle società, in generale la sua determinazione avviene nel modo seguente.

In ambito Irpef, innanzitutto, il contribuente deve riprendere la propria dichiarazione Unico Pf 2016 e andare a leggere il risultato indicato al rigo RN34 (differenza), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite.

Se l’imposta risulta inferiore a 51,65 euro, nulla è dovuto (oltre al minimo risultato del rigo “differenza”, ricordiamo che, tra i motivi di esonero, ci sono anche altre situazioni, come quella dei contribuenti che percepiscono redditi per la prima volta nel 2016, di coloro che non hanno presentato la dichiarazione relativa al 2015 o, ancora, dei falliti e degli eredi di contribuenti deceduti nell’anno).

Quando, invece, il dato numerico si posiziona tra 51,65 e 257,52 euro, il debito con l’Erario si estingue tutto d’un fiato il prossimo 30 novembre.

Diverso il discorso in presenza di “pendenze” pari o superiori al limite indicato, dove il debito si assolve versando:

– una prima quota, pari al 40% dell’ammontare complessivo del dovuto, entro il 16 giugno, insieme al saldo del periodo precedente, ovvero nei trenta giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%

– una seconda parte, il restante 60%, entro mercoledì 30 novembre.

Esistono, però, situazioni per le quali l’RN34 non fa fede, in quanto i contribuenti hanno dovuto rideterminare il reddito complessivo 2015 e, di conseguenza, l’acconto 2016 (rigo RN62):

– redditi da noleggio occasionale di imbarcazioni (benché scontino una sostitutiva del 20%, vanno considerati per il calcolo dell’acconto)

– redditi da terreni (non si deve tener conto dell’ulteriore rivalutazione del 10% sui terreni dei coltivatori diretti applicata per il 2015)

– redditi da fabbricati (non vanno considerati i benefici relativi alla sospensione delle procedure esecutive di sfratto)

– redditi d’impresa (va esclusa la deduzione forfettaria per i distributori di carburanti)

investimenti in beni materiali strumentali per i quali si è fruito del maxi ammortamento (la maggiorazione va tenuta fuori dal conteggio).

Sono tenuti al versamento dell’acconto Irpef, per l’anno 2016, anche i contribuenti che percepiscono “per trasparenza” il reddito di società di persone, semplici o di enti a esse equiparati. Il reddito di queste tipologie di società, infatti, è imputato a ciascun socio per la sua quota di partecipazione agli utili. Le compagini, dal canto loro, versano soltanto l’Irap.

All’appuntamento di mercoledì 30 novembre, sono invitati anche i “nuovi minimi”, cioè coloro che si avvalgono del regime agevolato per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, comma 1, Dl 98/2011) e i contribuenti “di piccole dimensioni” che aderiscono al regime forfetario agevolato (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014). Il dato di riferimento, per entrambi, è quello del rigo LM42.

La scadenza attrae anche altri tributi come l’Ivie e l’Ivafe, rispettivamente “imposta sul valore degli immobili situati all’estero” (il cui quantum è rintracciabile in RW7) e “imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero” (vale l’importo scritto in RW6).

In ambito Ires stesse regole, ma paletti diversi. L’acconto 2016, fissato come detto nella misura del 100%, non va pagato se il dovuto non supera i 21 euro; si assolve tutto alla seconda scadenza quando l’imposta non va oltre i 103 euro, in due rate nei casi di cifre superiori. In particolare, l’imminente scadenza del 30 novembre riguarda le società il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, altrimenti il pagamento dell’acconto deve essere effettuato entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dell’esercizio. Il rigo di riferimento di Unico Sc è RN17, quello di Unico Enc RN28, ma, nell’ipotesi di ricalcolo del dovuto, le somme da tener d’occhio sono quelle indicate rispettivamente nei righi RS79 e RS16.

Anche il secondo acconto Irap 2016 va calcolato in base alla dichiarazione per il 2015 e, precisamente, sull’importo riportato in IR21 del relativo modello, che diventa IS32 nell’ipotesi di rideterminazione. Ovviamente, l’adempimento riguarda i contribuenti tenuti al pagamento Irpef e Ires, quando il debito supera i 52 euro, per le persone fisiche e i soci di società di persone, e i 21 euro, per le società di capitali e gli enti non commerciali.

RB12 è lo spazio di Unico Pf riservato all’anticipo della cedolare secca, l’imposta sui canoni derivanti dalla locazione di immobili a uso abitativo che sostituisce l’Irpef e sue addizionali, nonché l’imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione. Per stabilire se l’acconto è dovuto, bisogna leggere la cifra riportata al rigo RB11, colonna 3: quando il debito risulta superiore a 52 euro, l’acconto va versato ed è pari al 95% dell’importo complessivo. La percentuale cambia, rispetto all’Irpef, ma modalità e termini di pagamento rimangono gli stessi.

Quanto detto finora “si addice” alla determinazione dell’acconto su base storica (l’imposta presa come riferimento è quella relativa ai redditi dell’anno precedente). Tale procedura, se ritenuta insoddisfacente, può essere comunque bypassata dai contribuenti che hanno o si aspettano un risultato economico inferiore, preferendo un calcolo presuntivo dell’imposta netta dovuta per i redditi 2016.

Il metodo previsionale può esercitare sicuro fascino, ma sicuramente è più rischioso. Considerato, infatti, che tale metodo porta, in linea di massima, alla riduzione o all’omissione dell’anticipo, può succedere di incappare in un errore e subire la conseguente applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

L’eventuale versamento della seconda rata (o dell’acconto in unica soluzione) va effettuato tramite modello F24. Questi i principali codici tributo da indicare:

4034 – Irpef

3813 – Irap (persone fisiche)

1794 – imposta sostitutiva regime dei “nuovi minimi”

1791 – imposta sostitutiva regime forfetario

4045 – Ivie

4048 – Ivafe

1841 – cedolare secca locazioni

2002 – Ires

3813 – Irap (società).

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