Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del divieto imposto dal Comune di Fiorano Modenese a una tabaccheria di installare apparecchi da gioco, ritenendo corretta l’applicazione della normativa regionale
Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del divieto imposto dal Comune di Fiorano Modenese a una tabaccheria di installare apparecchi da gioco, ritenendo corretta l’applicazione della normativa regionale dell’Emilia-Romagna sulle distanze minime dai cosiddetti “luoghi sensibili”. Al centro della vicenda vi è il classico tema del “distanziometro” da 500 metri previsto dalla legge regionale per limitare la prossimità tra esercizi con apparecchi da intrattenimento e luoghi considerati a rischio di esposizione al gioco, come scuole, luoghi di culto e impianti sportivi.
Il caso nasce da una contestazione del Comune secondo cui la tabaccheria sarebbe stata situata a meno di 500 metri da un centro sportivo. Il titolare dell’esercizio ha però contestato questa ricostruzione, sostenendo che la distanza reale fosse superiore ai 500 metri se misurata considerando specifici ingressi delle diverse strutture interne del centro sportivo, come campi da tennis e campo da calcio. Il Comune, al contrario, ha considerato l’intero complesso sportivo come un unico “luogo sensibile”, individuando un punto di accesso principale e misurando da quello la distanza verso la tabaccheria, con un risultato inferiore alla soglia prevista.
Il contenzioso è arrivato fino al Consiglio di Stato dopo il rigetto del ricorso in primo grado da parte del Tar Emilia-Romagna. Nel corso del giudizio di appello è stata disposta anche una verificazione tecnica per accertare concretamente la distanza tra i due punti. L’esito dell’istruttoria ha confermato che, indipendentemente dal punto preciso di ingresso del centro sportivo preso in considerazione, la distanza tra l’esercizio commerciale e il complesso risultava comunque inferiore ai 500 metri, oscillando tra circa 451 e 496 metri a seconda dei percorsi.
I giudici amministrativi hanno quindi ritenuto corretto l’operato del Comune, ribadendo che la misurazione deve essere effettuata secondo il percorso pedonale più breve e che non è possibile frammentare un unico impianto sportivo in più punti di accesso al fine di superare la soglia dei 500 metri. Il centro sportivo è stato considerato nella sua unitarietà funzionale, anche se composto da più strutture e ingressi, poiché ciò che rileva ai fini della normativa è la natura complessiva del luogo sensibile.
Nel respingere l’appello, il Consiglio di Stato ha inoltre richiamato l’orientamento consolidato secondo cui le misure di distanziamento rientrano nella materia della tutela della salute, in quanto finalizzate a prevenire il rischio di dipendenza da gioco d’azzardo e a limitare l’esposizione dei soggetti più vulnerabili. Di conseguenza, le Regioni possono legittimamente adottare discipline restrittive come quella in esame.
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