13 Ottobre 2024 - 07:24

ESCLUSIVA PressGiochi: la memoria di ICCREA Banca sui rapporti tra banche e giochi pubblici

Nella giornata di ieri si è svolta presso la Commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario e finanziario le audizioni in merito alle criticità nei rapporti fra sistema bancario e

18 Maggio 2021

Nella giornata di ieri si è svolta presso la Commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario e finanziario le audizioni in merito alle criticità nei rapporti fra sistema bancario e operatori del settore del gioco legale a:

PressGiochi può anticipare in esclusiva la memoria presentata da ICCREA Banca in occasione dell’audizione di Eugenio Adamo.

 


ESCLUSIVA PressGiochi: la memoria di Unicredit sui rapporti tra banche e giochi pubblici

ESCLUSIVA PressGiochi: la memoria di BNL sui rapporti tra banche e giochi pubblici


 

 

Le Policy adottate dal Gruppo ICCREA in materia di gioco legale

Nell’ambito del contesto socioeconomico sopra delineato caratterizzato da una significativa crisi pandemica ed economica, il Gruppo Iccrea ha adottato criteri di responsabilità nelle pratiche di finanziamenti, alla continua ricerca di un equilibrio tra i principi etici e il supporto all’economia dei territori di riferimento.

In tema di eticità dei settori finanziabili, nell’ambito della Politica di Gruppo in materia di Concessione e Perfezionamento del Credito, la Capogruppo ha identificato quelle attività o settori economici che, pur compresi tra le attività legali, non possono essere oggetto di finanziamento, salvo specifiche deroghe da parte del Consiglio di Amministrazione delle Banche Affiliate attraverso meccanismi di “escalation” in materia di poteri delegati.

In particolare:

• costruzione, distribuzione e commercializzazione di armi (con esclusione delle armi destinate alle attività sportive o ludiche), apparecchiature e sistemi utilizzabili esclusivamente ai fini bellici;

• costruzione, distribuzione e commercializzazione di apparecchiature per scommesse, video-poker, slotmachines, ecc.;

• allestimento e gestione di sale giochi e scommesse;

• tutti i settori attinenti la pornografia (es. sexy shop, editoria di settore, ecc.);

• compro oro;

• money transfer;

• fiduciarie di gestione ed amministrazione che utilizzano conti omnibus.

Anche la Policy di Governo e Gestione del Rischio di Riciclaggio e Finanziamento al Terrorismo (di seguito Policy AML) prevede un analogo regime autorizzativo per operare negli stessi settori di attività individuati dalla Politica di Gruppo in materia di Concessione e Perfezionamento del Credito.

Con particolare riferimento ai soggetti con attività economica prevalente connessa al gioco, scommesse, video lottery, la Policy AML e le Politiche di Adeguata verifica del GBCI prevedono un regime di limitazioni che trovano fondamento, tra l’altro e oltre a motivazioni etiche già illustrate, nell’alto rischio di riciclaggio intrinseco dei settori economici caratterizzati da elevato uso di contanti, come indicato dalle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela del 30 luglio 2019 per il contrasti del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, Allegato 2, sez. A, lett. 6.

L’attuale Policy AML del GBCI emanata in data 26 marzo 2021 prevede che le Società del GBCI non possono avviare nuove relazioni, eseguire operazioni occasionali e devono procedere alla progressiva interruzione dei rapporti in essere con soggetti con attività economica prevalente connessa al gioco, scommesse, video lottery.

I limiti introdotti nelle citate Politiche sono mitigati dalla possibilità di deroga da parte delle Entità del GBCI stesse. Infatti, l’eventuale apertura di rapporti continuativi a clientela in essere, l’avvio di nuove relazioni commerciali, il compimento di operazioni ovvero il mantenimento dei rapporti in essere per il settore del gaming, potranno essere autorizzati attraverso specifica delibera da parte del CdA delle Società del GBCI, con evidenza delle motivazioni (i.e. 1) importanza dell’iniziativa per il tessuto economico locale, 2) moralità dei soci, 3) attività prevalente dell’impresa rispetto a quella ritenuta non finanziabile, ecc.), nonché l’indicazione puntuale delle misure atte a contenere i rischi in materia AML e finanziamento del terrorismo.

Le motivazioni indicate tentano di contemperare: la mission del Credito Cooperativo, ed i relativi valori, con la riduzione dei rischi AML sottesi derivante dalla conoscenza approfondita del tessuto imprenditoriale sottostante l’attività (i.e. moralità/reputazione dei soci).

Preme precisare che nella precedente versione della Policy AML di Capogruppo tali limiti erano sempre derogabili mediante attribuzione al CdA della Capogruppo dell’autorizzazione ad operare o a mantenere in essere rapporti con soggetti la cui attività economica prevalente era riconducibile al settore del gioco, scommesse, video lottery.

In sede di revisione sia delle disposizioni interne in materia di adeguata verifica a giugno 2019 che di aggiornamento della Policy AML a marzo u.s., è stato assegnato al CDA della singola Società del GBCI il compito di rilasciare l’autorizzazione di cui sopra, fatto salvo l’obbligo di fornire opportuna rendicontazione – almeno annuale – alla Funzione AML di Capogruppo, essendo le valutazioni (e le sottostanti informazioni) sopra richiamate per la concessione della “deroga” di più stretta conoscenza e pertinenza della BCC, ivi compresa l’immagine e l’impatto sul territorio dell’attività.

Al 31 dicembre 2020 risultano in essere esposizioni verso n. 756 controparti a fronte di n. 1.264 rapporti. Nel corso del 2020 sono state interrotte n. 180 relazioni con clienti che, sulla base delle analisi delle Banche Affiliate, non hanno superato il vaglio dei sopra citati criteri di Gruppo.

Tenuto anche conto che il GBCI è costituto dal 4 marzo 2019 e qualora ritenuto necessario alle Vostre valutazioni, provvederemo a fornire a Codesta Commissione Parlamentare ulteriori informazioni ritenute necessarie, successivamente alla data della presente relazione.

Al 31 dicembre 2020 l’incidenza % delle esposizioni verso i settori di attività economica legati al gioco legale rispetto all’ammontare complessivo degli impieghi del GBCI ammonta allo 0,03% delle esposizioni totali, rappresentando dunque un valore non significativo in rapporto al totale dei finanziamenti erogati del Gruppo Bancario.

Come sopra rappresentato dall’analisi degli impieghi, dalla data di costituzione del GBCI il 4 marzo 2019 c’è stato un derisking dell’esposizione complessiva verso i settori di attività economica legati al gioco, con una riduzione del 15% delle esposizioni in bonis a fine 2019 rispetto all’esercizio precedente, per effetto principalmente dell’adesione delle BCC al Gruppo Cooperativo e alla conseguente applicazione delle sopra citate, più restrittive, Politiche di Gruppo. Nel corso del 2020, come noto, le Sale da gioco, Bingo e Casinò hanno chiuso i battenti a seguito del lockdown.

 

Il Comitato Tecnico Scientifico ha ritenuto le strutture del gioco fisico pericolose vie per il contagio del Covid-19, in quanto luoghi da elevato tasso di aggregazione. Le disposizioni di chiusura hanno comportato un tracollo dei ricavi economici per gli operatori del gioco legale. Una crisi con ripercussioni notevoli su una filiera che occupa tra le 100 e le 150mila persone e sulle casse dello Stato. Le restrizioni hanno colpito pesantemente le attività in presenza, tagliando di quasi la metà il gettito per l’erario e favorendo un maggior ricorso al gioco illegale. Nel 2020 le attività di gioco in presenza sono diminuite del 41%, e si è contratto della stessa percentuale anche l’apporto all’erario, con un gettito stimato di 6,7 miliardi nel 2020, contro gli 11,4 miliardi del 2019. Prima dell’emergenza sanitaria l’industria del gioco legale aveva un valore di spesa pari a 19,4 miliardi di euro, che nel 2020 si è ridotto di ben il 33%: in parallelo si è osservato un incremento della fruizione online, ma anche del ricorso ai canali illegali, che secondo le stime lo scorso anno potrebbero aver coinvolto fino a 4 milioni di giocatori.

Per queste ragioni, l’evoluzione degli impieghi del GBCI nel 2020 evidenzia una crescita complessiva del 10% delle esposizioni rispetto a fine 2019, quale principale conseguenza del supporto finanziario del GBCI– anche con l’utilizzo degli strumenti di sostegno messi a disposizione dal Governo (moratorie e nuova liquidità) – alle imprese del settore del gioco legale e con l’obiettivo di agevolare una ripresa dello sviluppo sostenibile del comparto dei giochi, fornendo sostegno alle migliaia di lavoratori ed esercenti e sostenendo la rete distributiva che è presidio di legalità.

 

Gli eventuali reclami ricevuti

In via preliminare si evidenzia che il ruolo della Capogruppo nella gestione dei reclami si limita alla consulenza su specifica richiesta delle Banche. Del resto una simile modalità operativa è coerente con le stesse caratteristiche di radicamento territoriale del Credito Cooperativo che richiede il contatto diretto della Clientela con le strutture operative della singola BCC e facilita la tempestiva analisi delle problematiche a salvaguardia del corretto svolgimento della relazione d’affari. In un contesto siffatto risultano estremamente contenute le segnalazioni di reclami relativi a rapporti intrattenuti con controparti operanti nel settore del gaming che si caratterizzano, in linea generale, per la rappresentazione di una difficoltà a sostituire la BCC, quale originario fornitore dei servizi di pagamento, con altro intermediario. Ad oggi risultano circa n. 10 reclami pervenuti.

 

Un resoconto di tutti i procedimenti giudiziari, arbitrali e contenziosi in corso

Anche per la gestione dei procedimenti giudiziari, arbitrali e contenziosi le Banche di Credito Cooperativo Affiliate ricorrono agli uffici centrali della Capogruppo di norma solo in relazione alla particolare delicatezza delle questioni sollevate avanti l’Autorità Giudiziaria, potenzialmente di interesse generale. In tale contesto, si registrano due procedimenti cautelari ex. art. 700 c.p.c., devoluti alla competenza del Tribunale di Pescara ed incardinati contro una Banca di Credito Cooperativo da parte di due società, riconducibili al medesimo nucleo familiare, operanti nel settore del gaming e titolari di rapporti di conto corrente verso le quali la BCC ha formalizzato il recesso dal rapporto. Le predette società hanno chiesto al magistrato di accertare “… l’inefficacia della dichiarazione di recesso della Banca dal contratto di conto corrente […] e per l’effetto emettere, con decreto ed inaudita altera parte, o con ordinanza, previa audizione delle parti, i provvedimenti necessari a non interrompere il rapporto bancario, o comunque ripristinarlo”.

A fondamento della pretesa i ricorrenti hanno invocato un presunto esercizio abusivo del diritto di recesso operato dalla Banca, pur nel rispetto delle previsioni contrattuali, in quanto:

a) realizzato in violazione del dovere di buona fede in connessione con l’abuso di dipendenza economica;

b) preordinato a scopi diversi da quelli previsti dalla legge o dal contratto;

  1. formalizzato con preavviso solo apparentemente sufficiente a consentire alla Società di rivolgersi ad altro istituto di credito.

Con articolata motivazione il Giudice in composizione monocratica ha rigettato tutte le richieste affermando che la BCC, nell’esercizio del diritto di recesso, ha adottato un comportamento coerente volto a salvaguardare non solo i propri, ma anche gli interessi di controparte, fornendo un preavviso ampiamente idoneo (90 gg) a mettere i ricorrenti nelle condizioni di ricercare delle alternative nella fornitura dei servizi di pagamento. Il Giudice ha altresì riconosciuto come pienamente legittima la scelta del Gruppo ICCREA di non intrattenere rapporti con soggetti esercenti attività di giochi e scommesse in quanto attività che, sebbene non vietate, risultano soggette a stringente regolamentazione ed a controlli rafforzati, “ … attesa la loro sovente contiguità con attività criminose… ”, e per tale motivo potenzialmente non compatibili con il modello imprenditoriale proprio delle BCC, ispirato a principi di cooperazione, mutualità e soprattutto localismo (Cfr. Tribunale Pescara Ordinanza 14/12/2020 – N.R.G. 3859/2020).

La Banca quindi, quale operatore del libero mercato, gode della piena liberà di iniziativa economica ex. art. 41 Cost. e può pertanto decidere, senza vincolo alcuno, di non intrattenere rapporti con aziende operanti in determinati settori ritenuti non coerenti con le valutazioni dalla stessa effettuate, come codificate nella regolamentazione endosocietaria di riferimento (DCNF, Policy Credito, Policy AML). L’esito del giudizio cautelare sommariamente descritto, del tutto favorevole alle ragioni della Banca, non viene accettato da parte ricorrente che impugna l’ordinanza con Reclamo al Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c. chiedendo la riforma della pronuncia attraverso il rilascio dei “ … provvedimenti necessari a non interrompere il rapporto bancario, o comunque a ripristinarlo”3.

Nel merito il Ricorrente ritiene che il Giudice di prime cure abbia equivocato nel porre a fondamento della decisione sulla legittimità dal recesso dal rapporto di conto corrente bancario i principi etici contenuti nella DCNF e nelle Policy del credito, in realtà enunciati con esclusivo riferimento alla concessione di finanziamenti e pertanto non applicabili ad altri rapporti.

Il Collegio incaricato di esaminare la controversia non aderisce alle tesi prospettate dal ricorrente e conferma tutte le argomentazioni dell’Ordinanza reclamata, evidenziando nuovamente il corretto operato della Banca sulla base delle dettagliate motivazioni riportate nel box in calce al presente punto.

La vicenda trova definitiva composizione con l’accettazione da parte della Banca di una proposta transattiva formulata dalla controparte. Indipendentemente dal positivo esito del procedimento cautelare, la BCC ha ritenuto di valorizzare la vicinanza al territorio ed al proprio cliente (nonostante il ruolo di controparte da questi assunto) soprassedendo dall’immediata chiusura del rapporto di conto corrente, potenzialmente fonte di disagi operativi, concedendo un ulteriore lasso di tempo per l’instaurazione di un nuovo rapporto presso altro intermediario.

 


Si riportano in stralcio le motivazioni del Tribunale di Pescara utilizzate nell’ Ordinanza 18/01/2021 – N.R.G. 57/2021 Richiamate (in quanto condivise) le argomentazioni dell’ordinanza reclamata sia laddove afferma che l’esercizio del diritto di recesso da parte della banca trova il fondamento della propria legittimità nell’art. 41 della Costituzione, che sancisce la libertà di iniziatica economica, sia nella parte in cui tratteggia la natura delle BCC (cfr. titolo II, capo V, D.Lgs. n.385/1993), il Collegio ritiene che le motivazioni sottese alla scelta della capogruppo ICCREA di non intrattenere rapporti con soggetti esercenti attività di giochi e scommesse ben possano valere con riferimento a qualsivoglia tipologia di contratto bancario (finanziamento così come conto corrente), essendo espressione di una generale linea di condotta (“policy”) che non può atteggiarsi in maniera differente a seconda del tipo di rapporto intrattenuto (o da intrattenere) con il cliente. Risponde, infatti, ad esigenze dei soci delle BCC non comprendere tra i propri clienti soggetti esercenti attività come quella in esame, ritenuta “controversa” e caratterizzata da “criticità ambientali e sociali”, come da codice etico e da politica del credito. Sulla scorta di tanto – ed in assenza di specifiche limitazioni – ben può ritenersi che ciascuna delle parti possa, per proprie convinzioni etiche, decidere di avvalersi del diritto di recesso, così come contrattualmente previsto.


 

Gli eventuali profili di criticità di carattere normativo che il Gruppo intende portare all’attenzione della Commissione

Da ultimo si ritiene opportuno svolgere qualche breve riflessione in merito al disegno di legge n. 1712, presentato in Senato nel febbraio 2020, dedicato alle problematiche scaturenti dall’apertura e dalla chiusura dei rapporti di conto corrente e pertanto rilevante anche ai fini dell’operatività delle imprese operanti nel settore gaming. Il D.d.l. in questione, intitolato «Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente», parrebbe finalizzato a introdurre, nel codice civile, un articolo 1857-bis (rubricato «apertura e chiusura di un rapporto di conto corrente»), avente il seguente tenore: «La banca non può in alcun caso esimersi dall’apertura di un rapporto di conto corrente.

La banca non può recedere dal contratto di conto corrente prima della scadenza del termine quando i saldi siano in attivo».

Si osserva al riguardo che la prima parte della disposizione («la banca non può in alcun caso esimersi dall’apertura di un rapporto di conto corrente»), risultando priva di una clausola di salvaguardia della disciplina antiriciclaggio, si pone in contrasto con quella normativa (art. 42, d.lgs. 231/2007), avente matrice comunitaria e natura pubblicistica, che impone un preciso obbligo di astenersi dall’instaurare qualsiasi rapporto negoziale a ogni intermediario che venga a trovarsi nell’oggettiva impossibilità di effettuare l’adeguata verifica della clientela.

La seconda parte della disposizione («la banca non può recedere dal contratto di conto corrente prima della scadenza del termine quando i saldi siano in attivo») non sembra viceversa coerente con la prassi operativa.

La pressoché totalità dei contratti di conto corrente bancario risulta perfezionata a tempo indeterminato; sicché una previsione normativa diretta a disciplinare – vietando il recesso della banca – la fattispecie del solo contratto di conto corrente bancario a tempo determinato finisce per assumere una connotazione astratta, non potendo avere, nel concreto, significative ricadute pratiche. Infine in argomento si richiamano le considerazioni, in quanto compatibili, esposte sul tema da ABI nell’audizione dell’8 luglio 2020.

 

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