Il Giudice Tributario torna a pronunciarsi in materia di imposta unica con riguardo ai centri affiliati all’operatore Stanleybet e con sentenza del 17 febbraio ribadisce la liceità dell’attività svolta dalla
Il Giudice Tributario torna a pronunciarsi in materia di imposta unica con riguardo ai centri affiliati all’operatore Stanleybet e con sentenza del 17 febbraio ribadisce la liceità dell’attività svolta dalla Stanleybet, affermando che ADM ha applicato un trattamento fiscale discriminatorio.
La Corte tributaria di Potenza ha affermato che “l’operatore estero StanleyBet deve ritenersi sanato non solo dalla giurisprudenza penale, ma anche da quella amministrativa, tributaria ed europea”.
Ancora una volta la Corte Tributaria ha confermato che la Stanleybet va assoggettata al medesimo trattamento fiscale previsto per i soggetti concessionari e regolarizzati, non rientrando tra gli operatori con attività illecita e che i centri vanno esclusi dalla tassazione.
L’avv. Agnello, sul punto, dichiara “I Giudici Tributari con riguardo all’imposizione fiscale per gli anni dal 2016 impongono all’amministrazione di rideterminare l’imposta con il calcolo sul margine dell’attività economica. La modifica normativa si applica nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel settore, ivi incluso l’operatore Stanleybet già reiteratamente discriminato nell’accesso al mercato italiano. Anche in questo procedimento la società avevo chiesto una conciliazione del contenzioso tributario con il pagamento dell’imposta alle stesse condizioni degli operatori statali ma ADM aveva preteso il triplo delle imposte con sanzioni fino al 240 %. I giudici tributari hanno ripristinato la legalità evitando nuove e ulteriore discriminazione nei confronti della società”.
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