Approfondimenti su uno strumento di pagamento digitale: l’e-wallet – Parte 2. Di Francesco Crudo
La prima fra tutte non può che essere che “Non tutto ciò che è digitale sia tracciabile” (cit.).
L’argomento è ‘caldo’ di interesse nelle ultime settimane, poiché strettamente legato all’eliminazione di alcuni messaggi ed all’introduzione di altri, nel protocollo di comunicazione telematica tra i concessionari del GAD ed ADM, relativamente alle modalità di ricarica dei conti gioco.

Francesco Crudo
Nell’immaginario collettivo la digitalizzazione di qualcosa nativamente analogica diventa per definizione ‘tracciabile‘: ciò è vero nella misura in cui si attribuisca un significato specifico all’aggettivo ‘tracciabile’: possa essere un ‘log’ (accesso) al sistema in esame, piuttosto che una transazione del sistema, piuttosto che una serie di attributi che in qualche modo codifichino un’attività in generale e di cui si tenga ‘traccia’ in modo indelebile ed immodificabile; per intenderci. tracciabile è anche uno ‘smart contract’ nel mondo dei Crypto Asset, ma di questo ne parleremo in altra occasione.
Tracciabilità però, in termini di Antiriciclaggio (AML), è l’insieme di procedure obbligatorie per registrare e monitorare le transazioni finanziarie, identificando i titolari effettivi e le operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati, i quali possono essere operatori finanziari, operatori di gioco e tutte le altre categorie di soggetti economici individuate dalla normativa di riferimento (D.lgs. 231/2007 e s.m.i.).
Quando un e-wallet, finanziario, si può considerare “compliant” (conforme) e tracciabile?
Quando lo stesso sia emesso/gestito da un soggetto obbligato, ovvero un soggetto emittente autorizzato e licenziato a poterlo fare, sottoposto a Vigilanza dall’Autorità preposta e che garantisca i necessari elementi di Trasparenza al consumatore.
Troppo spesso purtroppo il lettore si imbatte in soggetti non qualificati (ricordiamo la prima trattazione che avemmo a fare proprio su queste pagine, indicando il fenomeno di quei soggetti che l’EBA (l’Autorità Bancaria Europea) definì ‘synthetic bank’ ovvero soggetti non vigilati né obbligati che aggregano informaticamente e distribuiscono su propria piattaforma, prodotti e servizi di soggetti terzi autorizzati e vigilati) che genericamente utilizzano il termine ‘tracciabilità’ senza che questa rappresenti l’accezione specifica del contesto di riferimento. Vi è da porre quindi attenzione all’utilizzo del termine generico ‘e-wallet‘, aggiungendo la caratterizzazione ‘finanziario‘ altrimenti si potrebbe genericamente parlare di una semplice piattaforma telematica all’interno della quale vengono trattati valori senza avere una specifica autorizzazione a poterlo fare, con le conseguenze del caso che tutti potete immaginare.
C’è da chiedersi, a questo punto, quanto siano legittime le attività dei soggetti che dichiarano di rispettare le procedure previste dalla Legge, e magari le applicano anche scrupolosamente, senza però averne titolo perché non appartengono alle categorie riconosciute dalla normativa e, quindi, vigilati dalle Autorità preposte.
Il tema è complesso e controverso, soprattutto nello specifico momento storico: a contribuire ad una non semplice leggibilità del mercato intervengono le Norme di settore e le competenze demandate che generano un campo ampio nel quale muoversi, fortemente regolato ma anche protetto, con quale destrezza?
La PSD2 e la futura PSD3 (Payment Services Directive ovvero la Direttiva Comunitaria che ha liberalizzato i servizi pagamento (perché di questo parliamo) al di fuori dei contesti bancari classici) hanno generato, a livello Comunitario, un mercato di oltre 900 operatori economici (cd. PSP, Payment Services Provider).
Fatta questa premessa il lettore potrà appartenere a due categorie di osservazione ed utilizzazione dei prodotti/servizi erogati dai succitati soggetti:
Nel primo caso si porrà attenzione sulle caratteristiche di economicità, usabilità, versatilità, semplicità di utilizzo, mentre nel secondo si porrà attenzione alle componenti di costo, usabilità, personalizzazione ed interoperabilità del prodotto/servizio da adottare direttamente o da distribuire a propri clienti ed in ultimo al cliente consumatore.
A seconda quindi del tipo di cliente utilizzatore saranno necessari presidi specifici sia cogenti che volontari per rendere il servizio/prodotto sicuro, affidabile, trasparente, tracciabile e conforme.
Non è sempre così facile per l’operatore economico proponente (PSP) quindi trovare l’equilibrio economico per la proposizione al pubblico di un prodotto così “robusto”, ne deriva quindi che alcuni soggetti sacrifichino alcune di queste caratteristiche per rendere il prodotto/servizio il più competitivo possibile in termini di economicità/costo: di questo entrambe le categorie di utilizzatori ne devono avere consapevolezza.






