Alla Camera dei deputati è stato pubblicato il dossier di documentazione “Verifica delle quantificazioni” relativo al disegno di legge di Conversione in legge del DL 27 luglio 2026, n. 133
Alla Camera dei deputati è stato pubblicato il dossier di documentazione “Verifica delle quantificazioni” relativo al disegno di legge di Conversione in legge del DL 27 luglio 2026, n. 133 recante “Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria”.
Ecco quanto si legge nel dossier in merito all’articolo 2 ter del provvedimento: “Le norme, introdotte nel corso dell’esame in sede referente, riproducono il contenuto dell’articolo 3, commi da 3 a 7, del decreto-legge n. 153 del 2026, in vigore dal 27 agosto 2026, che ha introdotto un regime fiscale speciale in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza e sponsorizzazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Si rammenta che, con l’approvazione dell’emendamento del Governo n. 1.24, quale risultante dal relativo subemendamento 0.1.24.100, è stato inserito nel testo del decreto-legge in esame, con alcune modificazioni, l’articolo 3, commi da 3 a 7, del decreto-legge n. 153 del 2026 (Atto Camera n. 3086).
In particolare, le norme modificano l’articolo 108 del TUIR, introducendo il comma 2-bis, al fine di qualificare, ai fini fiscali, come spese di rappresentanza gli investimenti in campagne informative e iniziative di comunicazione responsabile sostenuti dai concessionari di gioco ai sensi dell’articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 41 del 2024. Tali spese, precedentemente riconducibili al regime fiscale delle spese di pubblicità, vengono pertanto assoggettate ai limiti di deducibilità previsti per le spese di rappresentanza dall’articolo 108 del TUIR (articolo 2-ter, comma 1).
Si rammenta che ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 41 del 2024 (richiamato dalla nuova disposizione in commento), si definisce “concessionario”: la persona giuridica di diritto privato che esercita pubbliche funzioni nelle attività di gestione, esercizio e raccolta di gioco pubblico per conto dello Stato, avendone ottenuto un formale titolo concessorio a seguito di gara pubblica europea.
Inoltre, le norme prevedono l’indeducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, delle spese sostenute per sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da soggetti direttamente o indirettamente riconducibili agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco ovvero servizi informativi di comparazione di quote o offerte.
La disposizione interviene, in particolare, sulle forme di promozione indiretta del gioco riconducibili alle fattispecie vietate dall’articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018 (articolo 2-ter, comma 2). Le norme inseriscono le medesime disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 nell’ambito del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026, che si applicherà dal 1° gennaio 2027 (con conseguente abrogazione delle disposizioni contenute nel DPR n. 917 del 1986). In particolare, nell’articolo 117 del citato decreto legislativo n. 117 del 2026 vengono inseriti i nuovi commi 2-bis e 2-ter che ripropongono, rispettivamente, il contenuto dei commi 1 (qualificazione come spese di rappresentanza degli investimenti sostenuti dai concessionari di giochi) e 2 (indeducibilità, ai fini dell’IRES e dell’IRAP, delle spese che remunerano una sponsorizzazione vietata) del presente articolo (articolo 2-ter, comma 3).
Il nuovo regime fiscale di cui ai commi da 1 a 3 si applica alle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (articolo 2-ter, comma 4).
Si prevede inoltre che il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto da adottarsi con cadenza annuale, accerta le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui commi da 1 a 3. Le maggiori entrate così accertate sono destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (articolo 2-ter, comma 5).
La norma stabilisce che il comma 2 dell’articolo 2-ter, concernente le spese per sponsorizzazioni, è efficace fino al termine di decorrenza di cui all’articolo 377 del testo unico in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo n. 117 del 202619 (1° gennaio 2027)20 [articolo 3-bis, comma 2]
Si segnala che l’emendamento del Governo 1.24 è corredato di relazione tecnica, riferita al complesso delle norme risultanti dalla rifusione nel testo del decreto-legge n. 133 del 2026 (Atto Camera n. 3045) dei due decreti-legge n. 139 del 2026 e n. 153 del 2026. Alla relazione tecnica non è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. La relazione afferma che detta rifusione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rispetto a quelli dettagliati nelle relazioni tecniche relative ai citati decreti-legge. Il subemendamento 0.1.24.100 all’emendamento del Governo, approvato nel corso dell’esame in sede referente, è invece privo di relazione tecnica.
Di seguito si riporta pertanto il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e il contenuto della relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 153 del 2026 (Atto Camera n. 3086).
Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario del decreto-legge n. 153 del 2026 non considera le norme.
La relazione tecnica riferita al testo originario dell’articolo 3, commi da 3 a 7, del decreto-legge n. 153 del 2026 richiama il contenuto delle norme e precisa quanto segue.
Ai fini della stima degli effetti finanziari riferiti al comma 1 (comma 3 del decreto-legge n. 153 del 2026), la relazione tecnica afferma che, in base alle informazioni trasmesse dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, gli interventi e gli investimenti in campagne informative o iniziative di comunicazione responsabile per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, in relazione al numero dei concessionari di gioco a distanza e ai loro ricavi netti, sono stimati in circa 7 milioni di euro su base annua e circa 3 milioni di euro per il 2026. In assenza di informazioni sulle spese che saranno sostenute dal singolo contribuente e che incorreranno nei limiti previsti dall’articolo 108 del TUIR per la deducibilità delle spese di rappresentanza, alla disposizione si ascrivono potenziali effetti finanziari positivi, allo stato, pertanto, prudenzialmente non stimati.
Ai fini della stima degli effetti finanziari della disposizione di cui al comma 2 (comma 4 del decreto-legge n. 153 del 2026), la relazione tecnica osserva che, secondo quanto rappresentato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ad oggi non risultano effettuate spese di pubblicità “diretta” nel settore dei giochi e delle scommesse, essendo tali forme pubblicitarie vietate dalla normativa vigente. Sono state, tuttavia, segnalate forme di promozione indiretta a siti di informazione sportiva riconducibili ai medesimi gruppi societari, attività di comparazione delle quote durante le trasmissioni sportive e sponsorizzazioni di portali che, pur non raccogliendo formalmente scommesse, risultano strettamente collegati ai principali bookmaker.
La disposizione di cui al comma 2 interviene sulle ipotesi in cui il costo remunera una sponsorizzazione vietata dall’articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018, rendendolo fiscalmente indeducibile, in coerenza con la disciplina dei costi da illecito e con gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in tema di sanzioni e somme direttamente riconducibili alla violazione.
Dal punto di vista finanziario, non essendo disponibili dati circa la consistenza di tali costi, la relazione tecnica ascrive effetti finanziari alla disposizione prudenzialmente non stimati. La relazione ribadisce che le eventuali maggiori entrate accertate ai sensi del comma 5 saranno destinate all’incremento dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, modificate nel corso dell’esame in sede referente, riproducono, con alcune modificazioni, il contenuto dell’articolo 3, commi da 3 a 7, del decreto-legge n. 153 del 2026, in vigore dal 27 agosto 2026, che ha introdotto un regime fiscale speciale in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza e sponsorizzazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Si rammenta che, con l’approvazione dell’emendamento del Governo n. 1.24, quale risultante dal relativo subemendamento 0.1.24.100, è stato inserito nel testo del decreto-legge in esame, con alcune modificazioni, l’articolo 3, commi da 3 a 7, del decreto-legge n. 153 del 2026 (Atto Camera n. 3086).
Le norme modificano l’articolo 108 del TUIR, introducendo il comma 2-bis, al fine di qualificare, ai fini fiscali, come spese di rappresentanza gli investimenti in campagne informative e iniziative di comunicazione responsabile sostenuti dai concessionari di gioco. Tali spese, precedentemente riconducibili al regime fiscale delle spese di pubblicità, vengono pertanto assoggettate ai limiti di deducibilità previsti per le spese di rappresentanza dall’articolo 108 del TUIR (articolo 2-ter, comma 1).
Inoltre, le norme prevedono l’indeducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, delle spese sostenute per sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da soggetti direttamente o indirettamente riconducibili agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco ovvero servizi informativi di comparazione di quote o offerte (articolo 2-ter, comma 2). Le norme inseriscono altresì le medesime disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 dell’articolo 2-ter nell’ambito del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027 (articolo 2-ter, comma 3). Si stabilisce che il nuovo regime fiscale di cui ai commi da 1 a 3 si applica alle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (articolo 2-ter, comma 4).
Si prevede inoltre che il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto da adottarsi con cadenza annuale, accerti le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 dell’articolo 2-ter e che le maggiori entrate così accertate siano destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (articolo 2-ter, comma 5).
La norma stabilisce infine che il comma 2 dell’articolo 2-ter, concernente le spese per sponsorizzazioni, è efficace fino al termine di decorrenza di cui all’articolo 377 del testo unico in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026 (1° gennaio 2027) [articolo 3-bis, comma 2].
La relazione tecnica ascrive alla disposizione potenziali effetti finanziari positivi, allo stato, pertanto, prudenzialmente non stimati in assenza di informazioni e dati sulle spese che saranno sostenute dal singolo contribuente e che incorreranno nei limiti previsti dall’articolo 108 del TUIR per la deducibilità delle spese di rappresentanza e sulla consistenza dei costi relativi alle sponsorizzazioni o promozioni indirette.
Tutto ciò considerato, non si hanno osservazioni da formulare”.
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