L’Articolo 6 del Decreto-Legge sulle disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi introduce innovazioni rilevanti nel contrasto alle manipolazioni fraudolente e alle scommesse sportive illecite, prevedendo
L’Articolo 6 del Decreto-Legge sulle disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi introduce innovazioni rilevanti nel contrasto alle manipolazioni fraudolente e alle scommesse sportive illecite, prevedendo un sistema di scambio di informazioni e coordinamento tra le autorità amministrative competenti e la Procura Generale dello Sport presso il CONI.
Modificando l’articolo 2 della Legge 401/1989, – spiega il dosser del Parlamento – il decreto stabilisce nuovi meccanismi di raccordo funzionale tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti nel monitoraggio dei flussi anomali di scommesse sportive, rafforzando la capacità di prevenzione e indagine.
La normativa ribadisce che il procedimento penale non incide sull’omologazione delle gare né impedisce l’attivazione di procedimenti disciplinari sportivi autonomi e consente agli organi sportivi l’accesso agli atti penali nel rispetto delle norme sulla riservatezza. Dal 2011 sono operativi l’Unità Informativa Scommesse Sportive e il Gruppo Investigativo Scommesse Sportive, con la partecipazione di rappresentanti del CONI e della FIGC, che collaborano con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per garantire la regolarità delle competizioni e contrastare infiltrazioni criminali.
Le autorità amministrative sono tenute a segnalare alla Procura Generale dello Sport flussi sospetti di scommesse, la quale coordina le procure federali e può richiedere dati dettagliati sui conti di gioco intestati a tesserati o affiliati alle federazioni coinvolte, dati che vengono forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
I conti di gioco online, nominativi e sottoposti a rigorosi controlli di identità e tracciabilità, sono monitorati costantemente secondo le disposizioni legislative vigenti, mentre la recente riforma del gioco pubblico a distanza rafforza gli obblighi di trasparenza e comunicazione dei dati da parte dei concessionari. L’Anagrafe dei conti di gioco, gestita da Sogei, centralizza le informazioni sui conti attivi presso i concessionari autorizzati.
Per migliorare l’individuazione dei flussi anomali, il decreto autorizza l’uso di sistemi di intelligenza artificiale nel rispetto delle normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati. Il testo richiama inoltre il Codice di giustizia sportiva del CONI che regola l’ordinamento e i procedimenti sportivi, definendo le competenze di giudici sportivi, giudici federali, procure federali e della Procura Generale dello Sport, quest’ultima con funzioni di coordinamento, vigilanza e potere di avocazione in caso di ritardi o omissioni.
L’esame del provvedimento continuerà oggi pomeriggio in sede referente in settima comm. del Senato.
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