08 Agosto 2026 - 17:32

DL Sport al Senato: respinto emendamento M5S su stretta al divieto di pubblicità al gioco e alle scommesse

Dopo l’approvazione alla Camera dei Deputati, è iniziato l’esame del Dl 108/2026 recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, grandi eventi ed efficacia del documento di identità” in sede referente

29 Luglio 2026

Dopo l’approvazione alla Camera dei Deputati, è iniziato l’esame del Dl 108/2026 recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, grandi eventi ed efficacia del documento di identità” in sede referente in Commissione cultura del Senato.

Oggetto della seduta di ieri 28 luglio le proposte emendative presentate dai senatori. Tra queste anche l’emendamento 01.1 dei senatori Bevilacqua, Pirondini, Aloisio e Floridia del Movimento 5 Stelle che ricalca quello già presentato dai colleghi deputati – e respinto – alla Camera.

Il senatore Pirondini (M5S) ha preso la parola per illustrare l’emedamento volto a introdurre un divieto di promozione di giochi e scommesse con vincite in denaro nell’ambito degli eventi sportivi

Evidenzia la decisa contrarietà del Gruppo del Movimento 5 Stelle alle forme di pubblicità e sponsorizzazione di giochi e scommesse, costantemente presenti nell’organizzazione degli eventi sportivi.

Alla luce degli incalcolabili costi sociali connessi al gioco d’azzardo, che non sono controbilanciati dai benefici economici per lo sport, giudica imprescindibile introdurre nell’ordinamento disposizioni volte ad arginare l’incessante promozione a scommettere su eventi sportivi.

Sia la relatrice del provvedimento Giulia Cosenza (FdI) sia il Ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi esprimono parere contrario sulla proposta emendativa. A seguito della votazione, la Commissione respinge l’emendamento.

Di seguito si riporta il testo integrale dell’emendamento.


01.1

Bevilacqua, Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia

Respinto

All’articolo, premettere il seguente:

«Art. 01

(Criteri di accessibilità alla pratica sportiva e tutela della legalità)

  1. Le disposizioni in materia di sport di cui al presente decreto legge sono attuate nel rispetto dell’articolo 33 della Costituzione e del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva, assicurando, ove compatibile con la natura degli interventi, la più ampia accessibilità alla pratica sportiva, con priorità per minori, persone con disabilità, nuclei familiari in condizione di svantaggio economico e realtà sportive dilettantistiche.
  2. I benefici, i contributi, le agevolazioni e gli affidamenti previsti dal presente decreto legge sono altresì subordinati al rispetto della normativa vigente in materia di divieto di pubblicità e sponsorizzazione di giochi o scommesse con vincite in denaro. Negli impianti sportivi pubblici o a uso pubblico interessati dagli interventi di cui al presente decreto è vietata ogni forma di promozione, diretta o indiretta, di giochi o scommesse con vincite in denaro, nei limiti e secondo le previsioni della normativa vigente».

 

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