19 Aprile 2024 - 10:59

Dl Ristori, gli emendamenti sul tema dei giochi

La commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato pubblicano gli emendamenti presentati al Dl Ristori, già anticipati da PressGiochi. Il sen. Pittella chiede che “la raccolta delle scommesse effettuate a

26 Novembre 2020

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La commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato pubblicano gli emendamenti presentati al Dl Ristori, già anticipati da PressGiochi.

Il sen. Pittella chiede che “la raccolta delle scommesse effettuate a distanza con interazione diretta tra giocatori si intende come la sommatoria di tutte le commissioni addebitate ai giocatori, comprese le commissioni sulle vincite, al netto dell’imposta unica”.

Pittella PD chiede anche interventi per il rafforzamento delle misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalita` nelle sale autorizzate: “Art. 10-bis.1. Per garantire piu` efficientemente il divieto disposto dall’articolo24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nonche ́ facilitare i controlli di pubblica sicurezza, dal 1º gennaio 2021 l’accesso a dette aree e` consentito esclusivamente tramite presentazione di un valido documento di riconoscimento. Al fine di rendere piu` celeri le procedure di accesso e quelle di controllo, con Determinazione Direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 31 marzo 2021 sono disciplinate le modalita` di controllo dell’ingresso della clientela a dette aree e gli obblighi cui sono tenuti i titolari degli esercizi. Conseguentemente, l’articolo 9-quater del decreto-legge12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e` abrogato.

2. Per disincentivare le condotte elusive del divieto di ingresso ai minori alle aree dedicate al gioco con vincita in denaro, all’articolo 7,comma 8 del predetto decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: “e`punita ai sensi dell’articolo 24, commi 21 e 22, del predetto decreto-legge n.98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011″sono sostituite dalle parole: “e` punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro dieci mila a euro quaranta mila”.

Il senatore di Forza Italia Mallegni chiede sostegno ai flussi economico-finanziari ed all’occupazione delle sale bingo

1. Dal 1º gennaio 2021 il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco del bingo sono fissati nella misura rispettivamente del 8% e dell’1% del prezzo di vendita delle cartelle ed il montepremi e` conseguentemente stabilito in almeno il 73% del prezzo della totalita`delle cartelle vendute in ciascuna partita. Il concessionario versa il prelievo erariale e il compenso in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle stesse e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all’ultimo bimestre. L’importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell’effettivo versamento.».

Il sen. Damiani FI propone :1. Per l’anno 2020 la base imponibile dell’Imposta sugli Intrattenimenti sugli apparecchi di cui alla tariffa allegata all’articolo 14-bis del Dpr 640/72 e`ridotta del 50% rispetto a quella previgente. Gli importi versati in eccedenza all’entrata in vigore della presente legge di conversione possono essere utilizzati in compensazione nell’anno 2021. Il versamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto di cui all’articolo 74 comma 6 del Dpr 633/72 e` sospeso per l’anno 2020. Il versamento dell’Imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 74 comma 6 del Dpr 633/72 per l’anno2020 dovra` avvenire in unica soluzione entro il 28 febbraio 2021.

La ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato “10 lotto”e dei relativi giochi opzionali e complementari e` fissata al 12 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2021.2. I termini per il pagamento del Prelievo Erariale Unico con scadenze entro il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 31 dicembre 2021.Le somme dovute possono essere versate dai soggetti passivi del prelievo e ad essi dai soggetti dagli stessi incaricati della raccolta con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata e` versata entro il 31 gennaio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata e` versata entro il 31 dicembre2021. La modalita` di determinazione dell’Imponibile medio forfettario e` determinato con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Mono-poli sulla base dei livelli di raccolta del singolo apparecchio nel bimestre precedente alla mancata lettura dei contatori.

3. A far data dal 1º gennaio 2021 l’aliquota del Prelievo Erariale Unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 letteraa) del Tulps e` fissata nel 21,85% delle somme giocate»

De Bertoldi interviene sul credito d’imposta per il settore giochi e delle scommesse

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e` riconosciuto, in relazione ai mesi di sospensione della raccolta, nelle singole zone identificate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, previa certificazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, un credito di imposta pari alla quota parte del corrispettivo versato dai concessionari ai sensi dell’articolo 1, comma1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall’articolo24, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, per la proroga della durata delle concessioni di raccolta delle scommesse relativamente all’esercizio 2020. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo, pari a 220 milioni per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 34, comma 1».

Pittella propone la proroga tecnica degli affidamenti concessori nelle reti distributive dei giochi pubblici

  1. In ragione della straordinarieta` ed imprevedibilita` dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e dell’impossibilita` attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle con-cessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia gia` in proroga che in vigenza, e` prorogato a titolo oneroso di trentasei mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni e a far data dal 1 gennaio 2021 per quelle gia`in proroga.
  1. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 1 sono determinati con riferimento agli oneri corrisposti per la concessione originaria, proporzionati alla durata della proroga e inclusivi della quota parte relativa al contributo iniziale di concessione o alle corresponsioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi da intratteni-mento. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni gia` in proroga sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga di cui al comma 1. Per i primi 18 mesi della proroga di cui al comma 1 gli oneri concessori non sono dovuti a titolo di ristoro economico per gli affidatari delle concessioni che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in ragione dell’emergenza epidemiologica.

3. Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette entro sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 1. Restano fermi gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

4. I commi 727, 729 e 730 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre2019, n. 160, sono abrogati.».

Pittella propone anche la non debenza dei canoni concessori del gioco del bingo per le mensilita`nelle quali non si esercita la raccolta nel periodo di durata dell’emergenza epidemiologica.

1. All’articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: “sospensione dell’attivita`” sono aggiunte le parole: “per ciascun mese o frazione di mese fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e sue successive eventuali proroghe”»

Damiani interviene a sostegno ai flussi economico finanziari ed all’occupazione delle sale bingo

  1. Al fine di garantire la continuita` dell’operativita` delle Sale Bingo, a decorrere dal 1º gennaio 2021 il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco del bingo sono fissati nella misura rispettivamente del 8 per cento e dell’1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle ed il montepremi e` conseguentemente stabilito in almeno il 73 percento del prezzo della totalita` delle cartelle vendute in ciascuna partita. Il concessionario versa il prelievo erariale e il compenso in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle stesse e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all’ultimo bimestre. L’importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell’effettivo versamento.

2. Al relativo onere, pari a 36 milioni di euro a decorrere dall’anno2021 si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 542 della legge 11 dicembre 2016, n232, come incrementato dall’articolo 19, comma 1 lettera b)del decreto-legge. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157».

De Bertoldi propone norme in materia di gestione delle funzioni statali sui giochi pubblici:

  1. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate con uno o piu` decreti del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a)individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilita` della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19;

b)individuazione delle migliori modalita` di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalita` di gioco.2. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240.

Pittella chiede interventi in materia di aliquote di prelievo sugli apparecchi da intrattenimento

1. A decorrere dal 1º gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e` fissato al 12per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All’articolo 1, comma 731,della Legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: “e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2021” e le parole: “e nell’8,60 per cento, a de-correre dal 1º gennaio 2021” sono soppresse».

 

Anche il senatore Damiani FI propone interventi in materia di aliquote di prelievo sugli apparecchi da intrattenimento

1. A decorrere dal 1º gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale del-l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e` fissato al 12per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All’articolo 1, comma 731,della legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: “e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2021” e le parole: “e nell’8,60 per cento, a de-correre dal 1º gennaio 2021” sono soppresse.».

 

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