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Dl Ristori bis in Gazzetta ufficiale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 279 il DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e

16 Novembre 2020

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 279 il DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” che segue al DPCM del 3/11/2020.

Si riportano – evidenzia Sapar- di seguito le principali previsioni contenute nel decreto.

Rideterminazione del Contributo a fondo perduto
La nuova tabella di cui all’Allegato 1 del Decreto Ristori 2 – d.l. 149/2020 amplia la platea dei beneficiari ammessi a godere del contributo precedentemente individuate dal d.l. Ristori n. 137/2020, includendo tra questi anche le imprese che svolgono l’attività di gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone e le attività di sale dedicate aventi codice ATECO 920002.
I soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del d.l. “Rilancio” riceveranno il contributo dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
Potranno presentare la domanda anche le attività che non hanno usufruito dei precedenti contributi nel rispetto delle condizioni previste.

Contributi per le attività con sede nei centri commerciali
Istituito un fondo di 280 milioni di euro a sostegno degli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020.
Riconosciuto per l’anno 2021 il contributo a fondo perduto di cui al dl 137/20 determinato:

– entro il 30% ai soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell’Allegato 1 (quindi anche le attività di gestione apparecchi con vincita in denaro e per le attività di sale dedicate mentre già dal D.l.137/2020 la misura era prevista per le attività di sale giochi 86 Tulps e per l’attività di gestione apparecchi senza vincita in denaro.)

Il contributo verrà erogato dall’Agenzia delle Entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate così come stabilito dal D.L. n. 137/2020.

Proroga della cassa integrazione Covid
Prorogati al 15 novembre 2020 i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso alla Cig Covid e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.
Estesa la Cig Covid anche agli assunti dopo il 13 luglio 2020.
Previsione del riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020. (Queste misure si applicano anche alle attività di gestione di apparecchi che consentono vincita in denaro e alle attività di sale dedicate oltre che alle attività di sale giochi 86 Tulps e all’attività di gestione apparecchi senza vincita in denaro).

Cancellazione della seconda rata IMU
Per le categorie interessate dalle restrizioni è cancellata la seconda rata dell’IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui viene svolta l’attività di cui ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 ubicati nelle zone classificaterosse.
Per beneficiare dell’agevolazione, è richiesto che il proprietario dell’immobile sia gestore dell’attività che in esso viene esercitata. Tale misura è adesso prevista su tutto il territorio nazionale anche per le attività di gestione di apparecchi che consentono vincita in denaro e per le attività di sale dedicate (già dal D.l.137/2020 era prevista per le attività di sale giochi 86 Tulps e per l’attività di gestione apparecchi senza vincita in denaro).

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
Per i soggetti con attività rientrante nei codici ATECO individuati nell’Allegato 2 a prescindere dal volume dei ricavi e compensi del periodo d’imposta precedente viene prorogato il bonus sugli affitti per i mesi di ottobre novembre e dicembre 2020.
Previsione anche per le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree classificate con zone rosse.
Per fruire del bonus, rimane confermata la condizione di aver subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, requisito necessario per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e per i contribuenti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.
Si evidenzia la possibilità di cessione del credito d’imposta suddetto da parte dei conduttori al locatore o a terzi.
Il credito d’imposta in questione era già previsto dal D.L. Ristori (D.L. 137/2020) per le sale giochi 86 Tulps e l’attività di gestione apparecchi senza vincita in denaro e, dopo l’entrata in vigore del D.l. 149/2020, ora è applicato anche alle attività di gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro e alle attività di sale dedicate aventi codice ATECO 920002.

Proroga versamenti imposte sui redditi e irap
Prorogato al 30 aprile 2021 il termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per i soggetti ISA che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 1 (attività di gestione apparecchi con vincita in denaro, sale dedicate, sale giochi ed attività di gestione apparecchi senza vincita in denaro) e nell’Allegato 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse.
Per i soggetti esercenti l’attività di gestione di ristoranti, che operano nelle aree del territorio nazionale classificate come zone arancioni la proroga si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del primo semestre 2020.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sospensione versamenti mese di novembre
Previsione della sospensione dei termini di versamento che scadono nel mese di novembre 2020, relativi:
– alle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
– all’IVA.
Tale sospensione opera per i soggetti che:
esercitano le attività economiche sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale a prescindere dalla classificazione dell’area (quindi anche sale giochi e sale dedicate),
esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone arancioni e rosse,
operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zona rossa,

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

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