10 Giugno 2026 - 05:26

Dl Grandi Eventi Sportivi, ripubblicato in Gazzetta il decreto con le misure contro il match fixing

Viene ripubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi e ulteriori misure in materia di

15 Settembre 2025

Viene ripubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi e ulteriori misure in materia di sport. Il testo, ora coordinato con la legge di conversione n. 119 dell’8 agosto 2025, compare nella Serie Generale n. 212 del 12 settembre 2025 corredato dalle relative note. La ripubblicazione, come previsto dalla normativa, ha l’obiettivo di offrire una versione aggiornata e facilmente consultabile, arricchita da richiami e riferimenti utili a comprendere i rinvii normativi, senza incidere sul valore e sull’efficacia dell’atto legislativo.

Il DL 96/25 – approvato in via definitiva dalla Camera – con l’articolo 6, modificato durante la prima lettura alla Camera, introduce “Misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto alle pratiche di manipolazione fraudolenta degli eventi sportivi”.

La norma prevede l’introduzione di un sistema di scambio di informazioni e un coordinamento tra le attività competenti per gestire e contrastare i flussi anomali di scommesse sportive. Le autorità competenti in fase di rilevamento di flussi illeciti di scommesse possono avvalersi anche di strumenti di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa nazionale e dell’UE in materia.

Di seguito si ripropone il testo dell’articolo 6 recante: Misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto alle pratiche di manipolazione fraudolenta degli eventi sportivi

1. All’articolo 2 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Quando rilevano flussi anomali di scommesse, le autorita’ amministrative competenti ne danno comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, organismo preposto alle attivita’ di coordinamento e vigilanza delle attivita’ inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali.

3-ter. La Procura Generale dello Sport puo’ chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti di gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 3, le amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilita’ ai soggetti tesserati o affiliati. La Procura Generale dello Sport, ricevute le informazioni richieste, le trasmette alla competente procura federale per il prosieguo.

3-quater. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all’attuazione di quanto previsto dal comma 3-ter, previa trasmissione da parte della Procura Generale dello Sport dell’elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale.

3-quinquies. Al fine di consentire il rilevamento dei flussi anomali di scommesse di cui al comma 3-bis, le autorita’ amministrative competenti possono avvalersi dei sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di intelligenza artificiale».

 

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo dell’articolo 2 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante: «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 294 del 18 dicembre 1989, come modificato dalla presente legge.

«Art. 2 (Non influenza del procedimento penale). – 1. L’esercizio dell’azione penale per il delitto previsto dall’articolo 1 e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull’omologazione delle gare ne’ su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi.

2. L’inizio del procedimento per i delitti previsti dall’articolo 1 non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti del procedimento disciplinare sportivo.

3. Gli organi della disciplina sportiva, ai fini sclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell’articolo 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all’articolo 114 dello stesso codice.

3-bis. Quando rilevano flussi anomali di scommesse, le autorita’ amministrative competenti ne danno comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, organismo preposto alle attivita’ di coordinamento e vigilanza delle attivita’ inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali.

3-ter. La Procura Generale dello Sport puo’ chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti di gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 3, le amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilita’ ai soggetti tesserati o affiliati. La Procura Generale dello Sport, ricevute le informazioni richieste, le trasmette alla competente procura federale per il prosieguo.

3-quater. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all’attuazione di quanto previsto dal comma 3-ter, previa trasmissione da parte della Procura Generale dello Sport dell’elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale.

3-quinquies. Al fine di consentire il rilevamento dei flussi anomali di scommesse di cui al comma 3-bis, le autorita’ amministrative competenti possono avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di intelligenza artificiale.».

 

PressGiochi

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