10 Aprile 2026 - 17:00

DL Grandi Eventi Sportivi: presentati emendamenti per il contrasto al match fixing

Proseguono i lavori alla Camera per l’esame del DL 96/2025 recante “Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport”.

10 Luglio 2025

Proseguono i lavori alla Camera per l’esame del DL 96/2025 recante “Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport”.

Nella seduta di ieri in Commissione Cultura sono state presentate alcune proposte emendative, tra cui alcune relative all’articolo 6 del decreto legge che prevede “Misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto al match fixing”.

Tra gli emendamenti presentati all’articolo 6 anche quello dell’onorevole Valentina Grippo (Azione) che introduce un rafforzamento delle misure in materia di match-fixing: “Aggiungere, in fine, il seguente comma: 1-bis. Al fine di garantire un più efficace contrasto alle manipolazioni delle competizioni sportive, le procure federali e la Procura generale dello sport possono richiedere direttamente ai concessionari di scommesse autorizzati ogni informazione utile ai fini dei procedimenti disciplinari, inclusi i dati sui flussi di gioco, gli estremi dei conti gioco e le eventuali intestazioni riconducibili, anche indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e della Convenzione di Macolin. (6.3. Grippo)”.

Di seguito, gli altri emendamenti presentati:

“Al comma 1, dopo il capoverso 3-quater, aggiungere il seguente:

3-quinquies. Ai fini dell’attuazione dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater i sistemi predittivi possono essere integrati mediante l’uso di intelligenza artificiale e data analytics, attraverso cui ricavare informazioni dai dati che vengono estratti, trasformati e centralizzati al fine di scoprire schemi nascosti, relazioni, tendenze, correlazioni e anomalie, che rilevino transazioni sospette, ampliando il tutto con un « sistema di early warning », in collegamento con l’UIF – Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia per la prevenzione del riciclaggio, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. (6.1. Amato, Caso, Orrico).

 

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. Al comma 1 dell’articolo 174-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole:

« I prestatori di servizi di accesso alla rete, » sono soppresse.

* 6.01. Pavanelli, Iaria, Amato.

* 6.03. Grippo.

(Inammissibile)”.

 

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