10 Aprile 2026 - 16:37

DL Grandi Eventi Sportivi: il testo torna alla Camera, accolto odg del M5S su cooperazione tra Stati membri per contrastare flusso anomalo di scommesse

Nel corso della seduta di ieri al Senato, sono state approvate modifiche al DL conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per

05 Agosto 2025

Nel corso della seduta di ieri al Senato, sono state approvate modifiche al DL conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. Il provvedimento sarà nuovamente posto sotto esame dalla Camera.

Sono stati esaminati gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati dai senatori. Con particolare riferimento all’articolo 6 che prevede: “Misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto alle pratiche di manipolazione fraudolenta degli eventi sportivi”, gli emendamenti 6.1 e 6.2 presentati dagli onorevoli Bevilacqua, Floridia, Pirondini, Sironi, Aloisio (M5S) sono stati dichiarati improcedibili.

L’ordine del giorno G6.200 del Movimento 5 Stelle, invece, è stato accolto. L’odg impegna il Governo: “valutare l’opportunità di assumere iniziate finalizzate a promuovere e rafforzare gli strumenti di cooperazione tra gli Stati membri dell’UE per il monitoraggio e il contrasto delle scommesse sportive sospette, così come lo scambio di buone pratiche e a sostenere, nelle sedi opportune, l’istituzione di task force miste a livello nazionale, composte da rappresentanti delle forze dell’ordine e degli organi sportivi, dotate di poteri operativi per condurre interventi rapidi e mirati contro le attività illecite legate alle scommesse”.

Di seguito il testo integrale degli emendamenti e dell’ordine del giorno.

6.1

Bevilacqua, Barbara Floridia, Pirondini, Sironi, Aloisio

Improcedibile

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

«3-sexies. Il Dipartimento per lo sport, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell’ambito delle disponibilità economiche e strumentali a legislazione vigente, adotta, rispettivamente:

a) misure finalizzate al divieto di sponsorizzazioni di betting nei luoghi di svolgimento di gare ed eventi sportivi;

b) un Piano di comunicazione finalizzato a divulgare e promuovere le migliori pratiche per per contrastare il fenomeno dell’azzardopatia e delle scommesse sportive illecite».

6.2

Bevilacqua, Barbara Floridia, Pirondini, Sironi, Aloisio

Improcedibile

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

«3-sexies. Le Federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI):

a) adottano misure finalizzate al divieto di sponsorizzazioni di betting nei luoghi di svolgimento di gare ed eventi sportivi;

b) promuovono specifiche campagne di comunicazione finalizzate a contrastare il fenomeno dell’azzardopatia e delle scommesse sportive illecite».

G6.200

Bevilacqua, Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Accolto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 giugno 2025, n.96, recante disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport,

premesso che:

l’articolo 6 del provvedimento all’esame, in relazione alla disciplina riguardante il contrasto al fenomeno delle scommesse sportive illecite, prevede un regime di scambio di informazioni e di coordinamento tra le autorità amministrative competenti a gestire le scommesse sportive e la Procura Generale dello Sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);

durante l’esame in sede referente è stato approvato con riformulazione un emendamento a firma M5S finalizzato a consentire il rilevamento dei flussi anomali di scommesse alle autorità amministrative competenti attraverso sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di intelligenza artificiale;

il testo originario dell’emendamento precisava altresì che attraverso l’uso di Intelligenza Artificiale e data analytics, si potessero ricavare informazioni dai dati estratti, trasformati e centralizzati al fine di scoprire schemi nascosti, relazioni, tendenze, correlazioni e anomalie, rilevare transazioni sospette, ampliando il tutto con un “sistema di early warning”, in collegamento con l’UIF – Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia per la prevenzione del riciclaggio, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

l’approvazione in sede referente di un emendamento che consente l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per il rilevamento di flussi anomali di scommesse rappresenta un importante passo avanti nella prevenzione e nel contrasto di tali fenomeni; tuttavia, al fine di rafforzare ulteriormente l’efficacia del contrasto alle scommesse illecite, si ritiene necessario prevedere meccanismi di cooperazione a livello europeo,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di assumere iniziate finalizzate a promuovere e rafforzare gli strumenti di cooperazione tra gli Stati membri dell’UE per il monitoraggio e il contrasto delle scommesse sportive sospette, così come lo scambio di buone pratiche;

a sostenere, nelle sedi opportune, l’istituzione di task force miste a livello nazionale, composte da rappresentanti delle forze dell’ordine e degli organi sportivi, dotate di poteri operativi per condurre interventi rapidi e mirati contro le attività illecite legate alle scommesse.

Di seguito il testo dell’articolo 6 del decreto-legge che comprende le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati e dalla Commissione.

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DALLA COMMISSIONE

Articolo 6.

(Misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto alle pratiche di manipolazione fraudolenta degli eventi sportivi)

1. All’articolo 2 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Quando rilevano flussi anomali di scommesse, le autorità amministrative competenti ne danno comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, organismo preposto alle attività di coordinamento e vigilanza delle attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali.

3-ter. La Procura Generale dello Sport può chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti di gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 3, le amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati. La Procura Generale dello Sport, ricevute le informazioni richieste, le trasmette alla competente procura federale per il prosieguo.

3-quater. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all’attuazione di quanto previsto dal comma 3-ter, previa trasmissione da parte della Procura Generale dello Sport dell’elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale.

3-quinquies. Al fine di consentire il rilevamento dei flussi anomali di scommesse di cui al comma 3-bis, le autorità amministrative competenti possono avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di intelligenza artificiale ».

 

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