Focus su contrasto al match-fixing e rafforzamento della giustizia sportiva
È iniziato ieri, 1° luglio, in VII Commissione Cultura della Camera l’esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 96 del 30 giugno 2025 (atto C. 2488), recante “Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport”. A darne comunicazione è stata la presidente della Commissione, Giorgia Latini, aprendo i lavori e cedendo la parola al relatore, on. Fabio Roscani (FdI), per l’illustrazione del provvedimento.
Approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20 giugno e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno, il decreto si compone di 17 articoli suddivisi in tre capi, e interviene su più fronti dell’organizzazione sportiva nazionale, con particolare attenzione ai grandi eventi internazionali e alla tenuta del sistema sportivo in termini di trasparenza e legalità.
Uno dei nodi centrali del provvedimento è rappresentato dall’articolo 6, che introduce misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto al match-fixing. La norma mira a rafforzare gli strumenti a disposizione del sistema sportivo per prevenire e contrastare le frodi legate a scommesse illecite, attraverso un miglior coordinamento tra le autorità amministrative competenti e la Procura Generale dello Sport presso il CONI.
In caso di flussi anomali di scommesse, le autorità di vigilanza saranno tenute a trasmettere una segnalazione alla Procura Generale dello Sport, che potrà a sua volta richiedere ulteriori informazioni sulle competizioni interessate. Le informazioni raccolte saranno successivamente inoltrate alla competente procura federale, con l’obiettivo di agevolare l’apertura e la conduzione delle indagini disciplinari.
Di seguito il testo integrale dell’articolo 6.
Art. 6.
Misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto al match fixing
1. All’articolo 2 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3 -bis . Quando rilevano flussi anomali di scommesse, le autorità amministrative competenti devono darne comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, organismo preposto alle attività di coordinamento e vigilanza delle attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali.
3 -ter . La Procura Generale dello Sport può chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 3, le amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati.
La Procura Generale dello Sport, ricevute le informazioni richieste, le trasmette alla competente procura federale per il prosieguo.
3 -quater . L’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all’attuazione di quanto previsto dal precedente comma 3 -ter , previo ricevimento da parte della Procura Generale dello Sport dell’elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale.»
Il decreto-legge in oggetto, assegnato alla Commissione Cultura, Scienza e Istruzione, sarà inoltre esaminato, in sede consultiva, dalle seguenti Commissioni:
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