19 Aprile 2024 - 08:52

Dl Dignità: ok a logo ‘no slot’, tessera sanitaria e aggiornamento parco macchine entro il 2020

Da oggi in avanti non si parlerà più di ludopatia o azzardopatia, ma nei testi ufficiali troveremo esclusivamente parlare di disturbo da gioco d’azzardo; nei nuovi Gratta e vinci i

28 Luglio 2018

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Da oggi in avanti non si parlerà più di ludopatia o azzardopatia, ma nei testi ufficiali troveremo esclusivamente parlare di disturbo da gioco d’azzardo; nei nuovi Gratta e vinci i premi uguali o inferiori al costo della giocata non sono ricompresi nelle indicazioni della probabilità di vincita; verrà introdotto l’utilizzo della tessera sanitaria per accedere al gioco di slot machine e videolottery e il parco macchine andrà aggiornato entro il 1° gennaio 2020; verrà istituito a livello nazionale il marchio ‘no slot’ per gli esercizi privi di apparecchi da gioco.

Approvato all’art. 1 anche l’emendamento Trano che prevede un aumento graduale da oggi fino al 2020 del preu a slot machine e Vlt.

Sono questi, in definitiva le proposte che sono state accolte dal Governo degli oltre 100 emendamenti presentati al Decreto Dignità e sui quali questa settimana hanno lavorato le Commissioni riunite Finanze e Lavoro della Camera.

Lunedì il testo passerà in aula per l’approvazione e poi andrà all’altro ramo del Parlamento.

Riportiamo di seguito le  tre proposte approvate:

 

 

Fregolent, Ascani (PD), Misure a tutela dei minori – L’accesso agli apparecchi di intrattenimento, previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere   a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1o gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei ad impedire l’accesso al gioco ai minori di età devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della prescrizione di cui al secondo periodo è punita con la sanzione amministrativa di euro diecimila per ciascun apparecchio.
Bellucci, Carnevali (PD), Logo No Slot –  È istituito il logo identificativo «No Slot».
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all’articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 190, sono definite le condizioni per il rilascio e la 2014, n. regolamentazione dell’uso del logo identificativo «No Slot».
I comuni possono rilasciare il logo identificativo «No Slot» ai   titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Massimo Enrico Baroni  (M5S) – Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole:    alla ludopatia con le seguenti al disturbo del gioco d’azzardo;

conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: a giochi o scommesse con vincite di denaro, aggiungere le seguenti: nonché al gioco d’azzardo,;

conseguentemente, al medesimo periodo sostituire la parola: internet con le seguenti: i canali informatici digitale e telematici, inclusi i social media;

conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-  bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi, nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate e su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti «disturbi da gioco d’azzardo (DGA)»;
1-  ter. All’articolo 7, comma 4-bis, del 158, convertito, con modificazioni, decreto-legge 13 settembre 2012, n. 189, al comma 1, sono aggiunte, in fine, dalla legge 8 novembre 2012, n. le seguenti parole: «; per le lotterie istantanee indette dal 1o gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi uguali o inferiori al costo della giocata non sono ricompresi nelle indicazioni della probabilità di vincita.».

 

Trano su aumento preu apparecchi da gioco – La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931. n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1o settembre 2018, nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1o maggio 2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2021, nel 19,6 per cento e nel 6,6 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2023.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo propone una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l’eliminazione dei rischi connessi al disturbo del gioco d’azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell’erario, e comunque tale da garantire almeno l’invarianza delle corrispondenti entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal comma 6.

 

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