12 Ottobre 2026 - 18:02

DL Carburanti trasferito alla Camera: stretta fiscale su sponsorizzazioni, comunicazione e gioco responsabile

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali

04 Settembre 2026

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali è stato trasferito alla Camera dei deputati il 1° settembre 2026. Il ddl è stato assegnato alla Commissione Finanze.

Il provvedimento interviene anche sul trattamento fiscale delle spese sostenute dagli operatori di gioco legale per sponsorizzazioni e attività di comunicazione. In particolare, gli investimenti dei concessionari nelle campagne informative e nelle iniziative di comunicazione responsabile previste dalla riforma del gioco a distanza vengono qualificati come spese di rappresentanza. Si tratta di risorse destinate, tra l’altro, alle attività di informazione e sensibilizzazione sul contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo e alla dipendenza grave, stimate in circa 7 milioni di euro l’anno e in circa 3 milioni per il 2026.

Parallelamente, il provvedimento introduce l’indeducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, delle spese sostenute per sponsorizzazioni e attività analoghe riconducibili, direttamente o indirettamente, agli operatori di gioco legale quando riguardano comunicazioni sul gioco o servizi di comparazione di quote e offerte.

La disposizione mira quindi a intervenire non solo sulla pubblicità diretta degli operatori, ma anche sulle forme di promozione indiretta che si sono sviluppate nell’intersezione tra informazione sportiva e settore delle scommesse.


Di seguito il testo integrale dell’articolo 3.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie e di carattere fiscale

  1. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 2,6 milioni di euro per l’anno 2026 e di 25,4 milioni di euro per l’anno 2027.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dall’articolo 1, comma 4, pari a 24,7 milioni di euro per l’anno 2026 e a 25,4 milioni di euro per l’anno 2027 e dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, valutati in 105,6 milioni di euro per l’anno 2026 e in 1,2 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede, per gli anni 2026 e 2027, a valere sulle maggiori entrate di cui all’articolo 2 e per l’anno 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3. All’articolo 108 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2 -bis . Ai fini del presente articolo, si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti, di cui all’articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sostenuti dai concessionari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) , del medesimo decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.».
  4. Le spese, di cui all’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che fornisconoservizi informativi di comparazione di quote o offerte non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
  5. All’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:«2 -bis . Ai fini del presente articolo, si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti, di cui all’articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sostenuti dai concessionari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) , del medesimo decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.2 -ter . Le spese, di cui all’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o offerte non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.».
  6. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
  7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare con cadenza annuale sono accertate le maggiori entrate derivanti dai commi da 3 a 5. Le maggiori entrate accertate ai sensi del primo periodo sono destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

PressGiochi