Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto, il decreto legge 26 agosto 2026 n.153 recante “Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi
Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto, il decreto legge 26 agosto 2026 n.153 recante “Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali” è stato trasmesso al Senato per la conversione in legge.
Il provvedimento è stato presentato dalla Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, dal Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini.
Allegato al testo del decreto legge anche la relazione tecnica che fornisce alcuni chiarimenti sul provvedimento.
Con particolare riferimento all’articolo 3 che prevede disposizioni finanziarie e di carattere fiscale: “Il comma 1 prevede un incremento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. L’incremento è disposto nella misura di 2,6 milioni di euro per l’anno 2026 e 25,4 milioni di euro per l’anno 2027.
Il comma 2 reca la copertura finanziaria degli oneri. Gli oneri derivanti dal comma 1 e dall’articolo 1, comma 4, pari a 24,7 milioni di euro per l’anno 2026 e a 25,4 milioni di euro per l’anno 2027, e dai commi 1 e 2, valutati in 105,6 milioni di euro per l’anno 2026 e in 1,2 milioni di euro per l’anno 2028, sono coperti, per gli anni 2026 e 2027, a valere sulle maggiori entrate di cui all’articolo 2 e, per l’anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Con le disposizioni di cui al comma 3 si modifica l’articolo 108 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante l’introduzione del nuovo comma 2-bis, volto a qualificare espressamente come spese di rappresentanza gli investimenti previsti dall’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, quando sostenuti dai concessionari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo. La disposizione circoscrive l’ambito soggettivo di applicazione della norma ai soli concessionari individuati dal decreto legislativo n. 41 del 2024, escludendo pertanto che la qualificazione automatica quale spesa di rappresentanza possa estendersi indistintamente a soggetti diversi che sostengano spese aventi natura o finalità analoghe.
L’intervento tiene conto dell’evoluzione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza ai fini della distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza. Secondo l’orientamento tradizionalmente espresso dalla Corte di cassazione, costituiscono spese di rappresentanza quelle sostenute per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa e a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre sono riconducibili alle spese di pubblicità o propaganda quelle relative a iniziative dirette, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi o servizi o, comunque, all’incremento delle vendite.
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2008, adottato in attuazione dell’articolo 108 del TUIR, ha individuato, ai fini dell’inerenza delle spese di rappresentanza, anche il carattere della gratuità delle erogazioni e la loro idoneità a generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa. La più recente giurisprudenza di legittimità ha tuttavia precisato che la gratuità non costituisce, di per sé, il criterio esclusivo di distinzione tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità, rappresentando piuttosto uno degli elementi valutabili nell’ambito della complessiva qualificazione della spesa.
In particolare, la Corte di cassazione, con l’ordinanza 13 settembre 2025, n. 25143, ha ribadito che il criterio discretivo tra le due categorie deve essere individuato negli obiettivi immediatamente perseguiti attraverso l’esborso: alla categoria delle spese di pubblicità sono riconducibili le iniziative aventi una finalità promozionale specificamente incentrata sui prodotti o servizi e direttamente orientata alla loro vendita, mentre costituiscono spese di rappresentanza le iniziative rivolte prevalentemente alla promozione dell’impresa, della sua immagine e del suo prestigio, anche quando dalle stesse possa derivare indirettamente un incremento delle vendite.
Tale impostazione è stata ritenuta coerente anche con la nozione di pubblicità elaborata dalla giurisprudenza dell’Unione europea. In tale quadro interpretativo, la disposizione introdotta dal comma 3 persegue l’obiettivo di attribuire una qualificazione tributaria certa e uniforme agli investimenti effettuati dai concessionari ai sensi dell’articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 41 del 2024, sottraendone la qualificazione fiscale a una valutazione caso per caso della concreta finalità promozionale dell’iniziativa.
Si tratta delle comunicazioni che valutate in termini sostanziali, considerando congiuntamente contenuto, forma, contesto, frequenza di diffusione, uso del marchio e collegamenti con l’offerta di gioco, rappresentano “comunicazione efficace nella prevenzione e nel contrasto dei disturbi da gioco d’azzardo” (cfr. Delibera n. 200/26/CONS AGCOM).
A tal fine, attraverso l’espressione «si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza», il legislatore stabilisce direttamente la qualificazione fiscale dei predetti investimenti, indipendentemente dalla circostanza che, in concreto, gli stessi possano presentare elementi astrattamente riconducibili alla pubblicità o alla propaganda e senza necessità di verificare, ai fini della loro classificazione, se l’iniziativa sia rivolta prevalentemente alla promozione dell’immagine del concessionario ovvero dei prodotti o dei servizi dallo stesso offerti.
La disposizione assume, pertanto, carattere speciale rispetto agli ordinari criteri di qualificazione delle spese di pubblicità e di rappresentanza e risponde all’esigenza di assicurare un trattamento fiscale uniforme degli investimenti specificamente previsti dalla disciplina di settore, evitando che modalità differenti di realizzazione delle iniziative o la diversa intensità della componente promozionale possano determinare trattamenti tributari differenziati.
Resta fermo che la qualificazione come spese di rappresentanza opera esclusivamente ai fini tributari e limitatamente agli investimenti e ai soggetti espressamente individuati dalla disposizione, senza incidere sulla qualificazione, ai fini della disciplina di settore, delle attività poste in essere dai concessionari. Al riguardo, si ricorda che l’allegato A alla delibera n. 200/26/CONS recante “Atto integrativo delle linee guida per le campagne di comunicazione contro i disturbi da gioco d’azzardo” integra le Linee guida della delibera AGCOM n. 132/19/CONS e disciplina le campagne informative e le iniziative di comunicazione responsabile previste dall’articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 con la seguente duplice finalità:
1- favorire una comunicazione efficace nella prevenzione e nel contrasto dei disturbi da gioco d’azzardo
2 – impedire che la comunicazione sociale o di “pubblicità progresso” sia utilizzata per aggirare il divieto di pubblicità e sponsorizzazione stabilito dall’articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018.
Il comma 4 prevede che le spese, di cui all’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o offerte, non siano deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Disposizioni finanziarie e di carattere fiscale
Il comma 1 dispone il rifinanziamento del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 nella misura di 2,6 milioni di euro per l’anno 2026 e 25,4 milioni di euro per l’anno 2027. Il comma 2 dispone che agli oneri derivanti dal comma 1 e dall’articolo 1, comma 4, pari a 24,7 milioni di euro per l’anno 2026 e a 25,4 milioni di euro per l’anno 2027 e dai commi 1 e 2 valutati in 105,6 milioni di euro per l’anno 2026 e in 1,2 milioni di euro per l’anno 2028, si provveda, per gli l’anni 2026 e 2027, a valere sulle maggiori entrate di cui all’articolo 2 e per l’anno 2028 mediante corrispondete riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Con le disposizioni di cui al comma 3 si modifica l’articolo 108 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante l’introduzione del nuovo comma 2-bis all’art. 108 del TUIR, volto a qualificare, ai fini fiscali, gli investimenti in comunicazione responsabile sostenuti dai concessionari di gioco d’azzardo (ex decreto legislativo n. 41 del 2024) come spese di rappresentanza.
Il comma 4 prevede che le spese, di cui all’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o offerte, non siano deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Ai fini della stima degli effetti finanziari della disposizione di cui al comma 3, in base alle informazioni trasmesse dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, si osserva che gli interventi e gli investimenti in campagne informative o iniziative di comunicazione responsabile per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e del fenomeno della dipendenza grave, in relazione al numero dei concessionari di gioco a distanza e ai loro ricavi netti, sono stimati in circa 7 milioni di euro su base annua e circa 3 milioni di euro per il 2026. In assenza di informazioni sulle spese che saranno sostenute dal singolo contribuente e che incorreranno nei limiti previsti dall’articolo 108 del TUIR per la deducibilità delle spese di rappresentanza, alla disposizione si ascrivono potenziali effetti finanziari positivi, allo stato, pertanto, prudenzialmente non stimati.
Ai fini della stima degli effetti finanziari della disposizione di cui al comma 4, si osserva che, secondo quanto rappresentato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ad oggi non risultano effettuate spese di pubblicità “diretta” nel settore dei giochi e delle scommesse, essendo tali forme pubblicitarie vietate dalla normativa vigente. Sono state, tuttavia, segnalate forme di promozione indiretta a siti di informazione sportiva riconducibili ai medesimi gruppi societari, attività di comparazione delle quote durante le trasmissioni sportive e sponsorizzazioni di portali che, pur non raccogliendo formalmente scommesse, risultano strettamente collegati ai principali bookmaker.
La disposizione di cui al comma 4 interviene sulle ipotesi in cui il costo remunera una sponsorizzazione vietata dall’articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018, rendendolo fiscalmente indeducibile, in coerenza con la disciplina dei costi da illecito e con gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in tema di sanzioni e somme direttamente riconducibili alla violazione. Dal punto di vista finanziario, non essendo disponibili dati circa la consistenza di tali costi, alla disposizione si ascrivono effetti finanziari prudenzialmente non stimati.
Il comma 5 introduce i commi 2-bis e 2-ter all’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026. Il comma 5 riproduce il contenuto dei commi 3 e 4, inserendoli nel Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026, la cui efficacia decorre dal 1° gennaio 2027.
Il comma 6 reca l’ambito temporale di applicazione delle suddette disposizioni. Come indicato al comma 6, le disposizioni si applicano alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta 2026.
Il comma 7 prevede disposizioni di carattere procedurale. Le eventuali maggiori entrate accertate ai sensi del comma 7 saranno destinate all’incremento dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282”.
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