10 Settembre 2026 - 18:34

DL Carburanti: nuove disposizioni fiscali su sponsorizzazioni e investimenti per il settore del gioco legale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale del 26 agosto il decreto legge 26 agosto 2026 n.153 recante “Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi

27 Agosto 2026

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale del 26 agosto il decreto legge 26 agosto 2026 n.153 recante “Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali”.

Il decreto – composto da quattro articoli – prevede anche delle disposizioni fiscali per il settore del gioco legale.

In particolare, l’articolo 3 del provvedimento stabilisce che gli investimenti effettuati dai concessionari del gioco legale (previsti dalla normativa di settore) siano considerati a tutti gli effetti spese di rappresentanza ai fini fiscali.

Viene inoltre prevista la non deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP delle spese sostenute per sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da soggetti direttamente o indirettamente riconducibili agli operatori di gioco legale che svolgono attività di comunicazione informativa sul gioco o che offrono servizi di comparazione di quote e offerte.

Le nuove disposizioni intervengono quindi sulla disciplina fiscale delle spese sostenute dagli operatori del comparto, limitando la possibilità di deduzione per determinate attività di sponsorizzazione, informazione e comparazione legate al gioco legale.

Il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Di seguito il testo integrale dell’articolo d’interesse del decreto-legge.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie e di carattere fiscale

  1. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 2,6 milioni di euro per l’anno 2026 e di 25,4 milioni di euro per l’anno 2027.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dall’articolo 1, comma 4, pari a 24,7 milioni di euro per l’anno 2026 e a 25,4 milioni di euro per l’anno 2027 e dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, valutati in 105,6 milioni di euro per l’anno 2026 e in 1,2 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede, per gli anni 2026 e 2027, a valere sulle maggiori entrate di cui all’articolo 2 e per l’anno 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3. All’articolo 108 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2 -bis . Ai fini del presente articolo, si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti, di cui all’articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sostenuti dai concessionari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) , del medesimo decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.».
  4. Le spese, di cui all’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che fornisconoservizi informativi di comparazione di quote o offerte non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
  5. All’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:«2 -bis . Ai fini del presente articolo, si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti, di cui all’articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sostenuti dai concessionari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) , del medesimo decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.2 -ter . Le spese, di cui all’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o offerte non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.».
  6. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
  7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare con cadenza annuale sono accertate le maggiori entrate derivanti dai commi da 3 a 5. Le maggiori entrate accertate ai sensi del primo periodo sono destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

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