12 Ottobre 2026 - 17:43

DL Carburanti, accorpati i decreti: restano invariate le disposizioni fiscali per il gioco pubblico

Nella seduta di ieri 8 settembre della Commissione Finanze della Camera  è iniziato l’esame del provvedimento DL 153/2026 recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della

09 Settembre 2026

Nella seduta di ieri 8 settembre della Commissione Finanze della Camera  è iniziato l’esame del provvedimento DL 153/2026 recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali.

Il presidente e relatore Marco Osnato (FdI) apre la discussione presentando il contenuto del provvedimento in esame. Nel dettaglio, l’articolo 3, ai commi da 3 a 7, reca disposizioni in tema di qualificazione a fini IRES delle spese di rappresentanza sostenute dai concessionari di giochi pubblici. In particolare, sono qualificate come spese di rappresentanza, in luogo di pubblicità, l’investimento annuale dello 0,2% dei ricavi netti (entro un importo non superiore a 1 milione di euro per anno) in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile, nonché le campagne di promozione, comunicazione e diffusione di messaggi coerenti con l’esigenza di promuovere la prevenzione e il contrasto del gioco patologico.

Si stabilisce poi che non sono deducibili, ai fini dell’imposta sui redditi (IRES) e dell’IRAP, le spese che remunerano una sponsorizzazione di giochi e scommesse vietata.

Si dispone che le relative entrate tributarie siano accertate annualmente e destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).


Il Governo ha depositato in Commissione Finanze alla Camera un emendamento al DL 133/2026 recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria del 27 luglio che punta a riunire in un unico provvedimento le misure contenutein entrmabi i decreti-legge adottati sullo stesso tema.

Nell’operazione di accorpamento confluiscono quindi anche le disposizioni fiscali che interessano direttamente il settore del gioco pubblico, contenute nel decreto-legge n. 153 del 26 agosto 2026.

L’emendamento del Governo prevede che l’intero contenuto dei due decreti venga fatto confluire nel decreto Carburanti, che diventa così il provvedimento nel quale vengono riunite le misure adottate sul medesimo tema. I decreti originari vengono contestualmente abrogati, ma le disposizioni in essi contenute continuano a produrre i loro effetti per il periodo in cui sono state in vigore. Non si tratta, dunque, della cancellazione delle misure già adottate, ma del loro trasferimento all’interno di un unico testo legislativo.

Di seguito si riporta il testo integrale dell’articolo 2-ter.

Art. 2-ter.

(Disposizioni di carattere fiscale)

1. All’articolo 108 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Ai fini del presente articolo, si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti di cui all’articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sostenuti dai concessionari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 ».

2. Le spese di cui all’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o di offerte non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

3. All’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: « 2-bis. Ai fini del presente articolo, si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti di cui all’articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sostenuti dai concessionari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

2-ter. Le spese di cui all’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o di offerte non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive ».

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare con cadenza annuale, sono accertate le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. Le maggiori entrate accertate ai sensi del primo periodo sono destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

2) all’articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: di 19,9 milioni di euro per l’anno 2027 con le seguenti: di 2,6 milioni di euro per l’anno 2026 e di 91,2 milioni di euro per l’anno 2027;

b) sostituire il comma 2 con i seguenti: 2. Agli oneri derivanti dall’articolo 1 e dal comma 1 del presente articolo, valutati in 379,6 milioni di euro per l’anno 2026 e in 4,1 milioni di euro per l’anno 2028 e pari a 100,2 milioni di euro per l’anno 2026 e a 91,2 milioni di euro per l’anno 2027, si provvede:

a) quanto a 105,8 milioni di euro per l’anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 luglio 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all’erario;

b) quanto a 95.570.485 euro per l’anno 2026, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa relativi alle missioni e ai programmi degli stati di previsione della spesa di cui all’allegato 1;

c) quanto a 136.729.515 euro per l’anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2026, allo scopo

parzialmente utilizzando:

1) l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per euro 65.000.000;

2) l’accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per euro 14.500.000;

3) l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 11.600.000;

4) l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 1.150.000;

5) l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 9.000.000;

6) l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno per euro 46.035;

7) l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per euro 4.300.000;

8) l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 333.480;

9) l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca per euro 9.800.000;

10) l’accantonamento relativo al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per euro 5.500.000;

11) l’accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 500.000;

12) l’accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 10.000.000;

13) l’accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 5.000.000;

d) quanto a 91,2 milioni di euro per l’anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all’articolo 1;

e) quanto a 11,4 milioni di euro per l’anno 2026 e a 4,1 milioni di euro per l’anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

f) quanto a 130,3 milioni di euro per l’anno 2026, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all’articolo 2-bis.

2-bis. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall’articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le riduzioni di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi, nell’ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti.

 

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