Nel corso dell’esame in Aula alla Camera del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, è intervenuto anche il tema del trattamento fiscale degli investimenti
Nel corso dell’esame in Aula alla Camera del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, è intervenuto anche il tema del trattamento fiscale degli investimenti dei concessionari di giochi pubblici destinati alle campagne di prevenzione, informazione e promozione del gioco responsabile.
Con l’ordine del giorno 9/3045-A/1, presentato da Andrea De Bertoldi, si chiedeva al Governo di valutare l’introduzione, in un prossimo provvedimento, di una modifica alla disciplina introdotta dall’articolo 2-ter del decreto-legge n. 133 del 2026.
La norma, confluita nel decreto in esame dopo l’abrogazione del decreto-legge n. 153 del 2026, stabilisce che siano qualificate, ai fini IRES, come spese di rappresentanza, anziché come spese di pubblicità, gli investimenti annuali effettuati dai concessionari di giochi pubblici per conto dello Stato, pari allo 0,2% dei ricavi netti e comunque entro il limite di 1 milione di euro l’anno, destinati a campagne informative o iniziative di comunicazione responsabile.
La stessa disciplina riguarda le campagne di promozione, comunicazione e diffusione di messaggi finalizzati alla prevenzione e al contrasto del gioco patologico. Parallelamente, il decreto prevede l’indeducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle spese relative a sponsorizzazioni di giochi e scommesse vietate.
Secondo De Bertoldi, sarebbe invece opportuno mantenere una distinzione tra gli investimenti in player protection e responsible gaming, previsti dalla disciplina delle concessioni, e le attività che presentano una concreta natura promozionale o pubblicitaria.
L’ordine del giorno richiama in particolare l’articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, che ha inserito nel sistema regolatorio delle concessioni le campagne informative e le iniziative di comunicazione responsabile finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei disturbi da gioco.
Nel documento viene inoltre richiamata la relazione di accompagnamento del decreto-legge n. 153 del 2026, secondo la quale tali comunicazioni, valutate nel loro contenuto, forma, contesto e collegamento con l’offerta di gioco, sono finalizzate a una “comunicazione efficace nella prevenzione e nel contrasto dei disturbi da gioco d’azzardo”.
De Bertoldi richiama anche le linee guida dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), evidenziando la necessità di conciliare l’efficacia delle campagne di prevenzione con l’esigenza di evitare che la comunicazione sociale possa essere utilizzata per aggirare il divieto di pubblicità e sponsorizzazione del gioco.
Da qui la richiesta di introdurre un criterio di neutralità fiscale, eliminando la qualificazione automatica ex lege come spese di rappresentanza degli investimenti previsti dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 41 del 2024.
L’obiettivo indicato nell’ordine del giorno è fare in modo che tali costi vengano valutati secondo le ordinarie disposizioni del TUIR e in funzione della loro effettiva natura, distinguendo quindi gli investimenti regolatori destinati alla tutela del consumatore dalle attività propriamente promozionali.
In Aula, la sottosegretaria di Stato per l’Economia e le finanze Lucia Albano, intervenendo sull’ordine del giorno, ha comunicato il parere del Governo: “Sull’ordine del giorno n. 9/3045-A/1 De Bertoldi il Governo formula un invito al ritiro”. De Bertoldi ha quindi ritirato l’ordine del giorno, evitando la votazione nominale inizialmente annunciata.
PressGiochi






