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Distanziometro. Tar Sardegna: nella distribuzione delle slot machine, la competenza è del Consiglio comunale non del sindaco

“L’Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 7 settembre 2017 prevede, per quel che ora specificamente interessa, che “Le Regioni e gli Enti locali, al fine di una maggiore

03 Settembre 2018

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“L’Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 7 settembre 2017 prevede, per quel che ora specificamente interessa, che “Le Regioni e gli Enti locali, al fine di una maggiore efficacia nella prevenzione dei minori e nella lotta alla ludopatia…, adotteranno nei rispettivi piani urbanistici e nei regolamenti comunali criteri che, tenendo conto anche dell’ubicazione degli investimenti esistenti, relativi agli attuali punti di vendita con attività di gioco prevalente…consentano una equilibrata distribuzione nel territorio allo scopo di evitare il formarsi di ampie aree nelle quali l’offerta di gioco pubblico sia o totalmente assente o eccessivamente concentrata”: emerge, dunque, dall’Intesa la scelta di coinvolgere (anche) gli enti locali nelle iniziative di contrasto della ludopatia, ma con l’espressa precisazione che i relativi criteri sull’ubicazione dei videoterminali potranno -a livello locale- essere introdotti soltanto nei “piani urbanistici” e nei “regolamenti comunali”, cioè nell’ambito di atti amministrativi di carattere normativo/generale la cui approvazione è attribuita esclusivamente al Consiglio Comunale, mentre nessun potere è riconosciuto al Sindaco sulla distribuzione territoriale dei videoterminali per il gioco d’azzardo”.

 

Lo afferma il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna accogliendo, in parte, il ricorso di una sala giochi contro i limiti imposti dal sindaco del comune sardo di Golfo Aranci.

 

Il Sindaco del Comune di Golfo Aranci ha introdotto un nuovo, e più restrittivo, regime relativamente alle sale gioco e all’utilizzo dei videoterminali per il gioco d’azzardo installati in altro tipo di esercizi commerciali prevedendo distanze di 500 metri dai luoghi sensibili e limiti orari dalle 14 alle 18 e dalle 20 alle 24 di tutti i giorni stabilendo che il nuovo regime trovi applicazione “anche alle attività…già esistenti al momento dell’entrata in vigore del presente provvedimento”. Limiti contro i quali è ricorso il titolare della sala giochi ricorrente.

 

Come ha chiarito il Tar – “la censura relativa all’incompetenza sindacale è fondata, il che conduce all’accoglimento della domanda di annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla parte in cui individua i cc.dd. punti sensibili e le relative “fasce di rispetto”, vieta l’utilizzo dei videoterminali per il gioco d’azzardo all’interno delle stesse”.

 

“Nell’attuale frangente storico – ha continuato il giudice amministrativo – la ludopatia è un fenomeno notoriamente molto diffuso, il che trova indiretta conferma, prima di tutto, nella stessa evoluzione normativa cui si è fatto dianzi riferimento, che evidenzia una costante (rectius crescente) tensione del legislatore verso l’attività di contrasto del fenomeno stesso; in questo senso depongono, altresì, gli interventi dell’Unione Europea -tra i quali la Raccomandazione 2014/478/UE del 14 luglio 2014- nonché le numerose leggi regionali che hanno affidato agli enti locali il compito di adottare ulteriori misure di prevenzione e contrasto della ludopatia.

Con specifico riferimento al contesto sardo, assumono rilievo i dati pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale -cui si fa riferimento anche nella motivazione dell’ordinanza impugnata- dai quali emerge l’ampia diffusione del gioco d’azzardo in Sardegna”.

PressGiochi

 

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